Soggetto residente fuori UE: le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea possono importare ed esportare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il codice doganale dell’Unione ha cambiato in molti aspetti le dinamiche doganali legate direttamente o indirettamente all’espletamento delle formalità ovvero allo sdoganamento delle merci.

Si è partiti con la nozione di esportatore riportata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 con la quale si chiariva che si considera esportatore un soggetto residente escludendo dalla possibilità di eseguire pratiche doganali nel territorio unionale a tutti quei soggetti non residenti che si fossero muniti di una mera rappresentanza fiscale o identificazione diretta ribadendo la necessità di nominare un rappresentante doganale, il quale avrebbe agito come rappresentante indiretto e figurando come esportatore si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti dall’esecuzione dello sdoganamento.

Tale rappresentante indiretto, generalmente un operatore doganale, munito di apposito mandato, deve provvedere ad agire secondo le disposizioni del codice.

Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche in importazione.

L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non residente o nomina di un rappresentante fiscale saranno indicati nella dichiarazione doganale ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista di tecnica doganale, il rappresentante indiretto sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoganamento.

I Servizi della Commissione hanno altresì categoricamente escluso la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, precisando inoltre che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Autore: Lucia Iannuzzi, socio fondatore dell’azienda di consulenza doganale C-Trade Srl

Nota: questo articolo, qui pubblicato con il consenso dell’autore, è apparso originariamente sul sito web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022: Soggetto residente fuori dalla UE. Quali implicazioni doganali – Ctrade (c-trade.it)

Guida per l’export di F&B in Cina

La Cina è all’avanguardia nell’importazione di prodotti alimentari e offre numerose opportunità per gli esportatori stranieri che desiderano entrare nel mercato. All’ingresso vi sono tuttavia diverse barriere che devono essere prese in considerazione con la dovuta diligenza. Una guida fornisce un aiuto pratico iniziale per districarsi nel quadro normativo vigente.

A gennaio 2022, in Cina sono entrati in vigore i decreti GACC 248 e 249 che hanno introdotto nuovi principi e requisiti in materia di prodotti alimentari importati da Paesi stranieri, leggasi a tale proposito il nostro articolo “Export di prodotti alimentari in Cina: nuove regolamentazioni dal 1.1.2022”.

Data la complessità del quadro normativo cinese relativo ai prodotti alimentari e alle bevande, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), per il tramite del suo ufficio di Pechino, ha ora redatto un’interessante “Guida per l’esportazione dei prodotti alimentari e bevande nella Repubblica Popolare Cinese” (73 pagine, pdf, 3.3 MB), che illustra nel dettaglio

  • la normativa in vigore e le autorità competenti
  • le categorie di alimenti consentite
  • i sistemi di approvazione dell’accesso al mercato
  • l’importazione tramite commercio generale e commercio elettronico
  • i requisiti di conformità degli alimenti preconfezionati, ivi compresi etichettatura e imballaggio
  • i criteri di conformità di talune categorie (principali alimenti esportati dall’Italia)
  • suggerimenti utili.

Fatti salvi i riferimenti specifici alle autorità e alle aziende italiane, e quindi da declinare a livello svizzero e con un supporto consulenziale adeguato, la guida costituisce un ottimo strumento di riferimento anche per le aziende del nostro territorio attive nel settore F&B e interessate ad entrare in questo mercato.

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 1)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Ciò a determinate condizioni e per talune merci. Vediamo nel dettaglio quali.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento.

Il documento può essere richiesto sia da persone giuridiche sia da persone fisiche (privati) e utilizzato per ripetuti passaggi del confine con i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (la cosiddetta “Convenzione ATA”, firmata a Istanbul nel 1990):

Stato: ottobre 2022. L’elenco aggiornato è disponibile in tempo reale su www.ataswiss.ch/AtaCountries.aspx

Se un Paese non ha firmato la Convenzione ATA non è possibile utilizzare il Carnet, ma è necessario effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate durante mostre/esposizioni, fiere, congressi
  • materiale professionale
  • campioni commerciali
  • altro.

Attenzione: alcuni Paesi accettano il Carnet ATA solo per talune categorie di merci. Ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato solo l’accordo sui beni espositivi, mentre a settembre 2022 il Qatar ha approvato l’uso del Carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi per la sola durata della Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sito web di ATA Swiss riporta le informazioni rilevanti per i vari Paesi.

Merci destinate a mostre/esposizioni, fiere, congressi

Rientrano in questa categoria le merci destinate ad essere presentate o esposte, quali ad esempio quadri, opere d’arte o altro materiale espositivo così come materiale pubblicitario e dimostrativo utilizzato per la pubblicità delle merci esposte (es. registrazioni, film, diapositive e le apparecchiature necessarie per il loro utilizzo).

Generalmente non è consentita la vendita di merce esportata temporaneamente con il Carnet ATA per esposizione o presentazione: essa può essere venduta nella sua totalità o in parte solo in via eccezionale. In questo caso la merce venduta va fatturata immediatamente e bisogna avviare una procedura di importazione definitiva. Questa procedura si esegue in dogana durante la riesportazione della merce rimanente (oppure unicamente con il Carnet, se è stata venduta la totalità della merce), presentando alla dogana estera la fattura di vendita e il Carnet. La dogana estera provvederà al rilascio della bolla doganale con l’indicazione del numero del Carnet, che a sua volta dovrà essere timbrato con l’indicazione della vendita e il numero della relativa bolla doganale. Per quanto riguarda la dogana svizzera, secondo disposizioni valide dal 1° gennaio 2022, per poter regolarizzare le vendite all’estero su Carnet ATA bisognerà presentare un’istanza scritta alla direzione delle dogane del proprio circondario.

Materiale professionale

Con il termine di “materiale professionale” si intende tutto ciò che serve per esercitare la propria professione, quale:

  • il materiale utilizzato dai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione nonché da compagnie cinematografiche per realizzare servizi giornalistici, registrazioni, trasmissioni, film; (cfr. Appendice I e Appendice II della Convenzione ATA)
  • macchinari e attrezzature utilizzati per l’esercizio della propria professione (come utensili, trasformatori, cavi di misurazione, ecc.) (cfr. Appendice III della Convenzione ATA).

L’utilizzo del Carnet ATA è escluso nel caso di materiale utilizzato per:

  • la fabbricazione industriale
  • l’imballaggio delle merci
  • lo sfruttamento delle risorse minerarie (nella misura in cui non si tratta di utensili manuali)
  • la costruzione, la riparazione o la manutenzione di edifici (anche ponteggi)
  • lavori di sterro o simili.

Campioni commerciali

Trattasi di campioni di merci destinati unicamente alla presentazione o all’ordinazione (orologi, gioielli, tessuti, vestiti, scarpe, …).

Altro

Il Carnet ATA può essere richiesto anche per partecipare a gare o manifestazione sportive internazionali con cavalli, moto o vetture da corsa non targate, barche, ecc.

Uso non consentito del Carnet ATA

Il Carnet ATA non può essere utilizzato per:

  • il noleggio e il leasing
  • la lavorazione o la riparazione della merce esportata
  • materiali di consumo (opuscoli, gadget, ma anche viti, rotoli di carta) (*)
  • merci deperibili (es. prodotti alimentari). (*)

(*) prodotti destinati ad essere parzialmente o totalmente utilizzati.

Link utili

Egitto: obbligo di L/C eliminato gradualmente

La Banca Centrale d’Egitto ha deciso di eliminare gradualmente le istruzioni emesse ad inizio anno relative all’uso dei crediti documentari nelle operazioni di finanziamento delle importazioni, fino alla loro completa cancellazione entro fine 2022.

La decisione, presa ad inizio anno, di istituire l’obbligo di utilizzo delle lettere di credito (L/C) per forniture di merci superiori ai 5’000 dollari ha creato non poche difficoltà operative agli operatori esteri ed egiziani, compresi l’accumulo di merci nei porti e i ritardi nelle consegne.

La Banca Centrale d’Egitto ha ora comunicato l’innalzamento iniziale del limite da 5’000 a 500’000 dollari (o controvalore) per poi procedere alla graduale abrogazione dell’obbligo dell’utilizzo delle L/C entro fine anno.


Fonte: Comunicato stampa della BCE (in inglese), circolari della BCE (in arabo)

Prodotti difettosi nell’UE: per la responsabilità basta il marchio

Chi appone il proprio marchio su un prodotto, anche se non lo fabbrica effettivamente, è considerato responsabile di eventuali danni da esso causato. Lo afferma la Corte di giustizia europea in una sentenza del 7 luglio 2022.

La sentenza della Corte di giustizia europea trae origine da una causa (C-264/21) intentata in Finlandia da una compagnia di assicurazione nei confronti di un’azienda produttrice di macchine da caffè in relazione al risarcimento di danni causati da un incendio provocato da una macchina da caffè difettosa fabbricata da una filiale della stessa in un altro Paese europeo. Nella fattispecie, una macchina da caffè difettosa prodotta in Romania dall’azienda italiana Saeco, filiale dell’azienda olandese Koninklijke Philips, ha causato un incendio. La macchina da caffè e la sua confezione recavano due marchi, Saeco e Philips, entrambi registrati da Koninklijke Philips. La marcatura CE apposta sulla macchina da caffè recava il marchio Saeco, un indirizzo italiano e la dicitura “Made in Romania”. Dopo aver rimborsato al consumatore i costi dei danni causati dall’incendio, la compagnia assicurativa Fennia ha intentato un’azione legale contro il proprietario dei marchi apposti sulla macchina, Koninklijke Philips, allo scopo di ottenere il risarcimento per i danni generati dal prodotto.

Secondo la Corte di giustizia, ai fini della protezione dei consumatori, la nozione di “produttore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretata in modo ampio e “non richiede che la persona che ha apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, o che ha autorizzato tale apposizione, si presenti anche come il produttore dello stesso in qualsiasi altro modo”. Secondo la formulazione dell’art. 3 par. 1 quindi chi appone il suo nome, marchio o altro segno distintivo è considerato alla stessa stregua del fabbricante effettivo (“vero produttore”).

La Corte di giustizia ribadisce inoltre l’ampia definizione di produttore a protezione dei consumatori: i vari soggetti responsabili in quanto produttori sono sullo stesso piano (oltre al produttore vero e proprio e al quasi-produttore che ha apposto il suo marchio o segno distintivo come da art. 3 par. 1, figura responsabile allo stesso titolo anche l’importatore, cfr. art. 3 par. 2) e rispondono come debitori in solido. Il consumatore ha quindi la possibilità di scegliere liberamente a chi chiedere il risarcimento integrale del danno.

Mercati sempre più “ESG compliant”: la sostenibilità dei fornitori

L’acronimo ESG sta per Environment, Social, Governance e indica i criteri di valutazione dell’impegno di un’azienda in ambito ambientale e sociale nonché l’accuratezza e trasparenza del suo modo di agire.

I criteri ESG sono sempre più importanti: da un lato, la competitività di un’azienda dipende sempre più dalla sua capacità di garantire pratiche sostenibili lungo la catena del valore, dall’altro i consumatori sono sempre più consapevoli delle scelte che fanno con i loro acquisti e sollevano domande sulla loro provenienza e sostenibilità. Allo stesso tempo, quando cercano nuove opportunità di investimento, anche gli investitori sono sempre più orientati sulla sostenibilità e lo stesso si può affermare per le aziende partner (fornitori, clienti).

Negli ultimi due anni, le catene di approvvigionamento sono state sotto i riflettori internazionali, sia per la loro resilienza (leggi: interruzioni di fornitura), sia per il loro impatto (virtuoso o meno) sulla società. Ne sono un esempio le catene di fornitura europee, toccate dalla crisi energetica e dalla penuria di materie prime, ora confrontate con due nuove proposte legislative: la proposta di direttiva, presentata a febbraio, sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la legge sulle materie prime critiche lanciata lo scorso 14 settembre con l’obiettivo di contrastare la dipendenza da Paesi come la Cina e di rendere più sicuro l’approvvigionamento.

Le materie prime critiche sono fattori chiave per preservare la competitività globale dei settori economici più strategici dell’Unione europea (UE) e per la transizione verde e digitale, nonché per raggiungere l’obiettivo prefissato di neutralità climatica entro il 2050. Se in Europa esistono innumerevoli riserve di materie prime non ancora utilizzate, l’accesso alle materie prime critiche è di fondamentale importanza. Molte di queste vengono infatti estratte principalmente in Cina (litio, terre rare,…) e per ridurre la dipendenza dal Paese di Mezzo, l’UE intende ora implementare strategie circolari attraverso misure di riciclo e riutilizzo delle materie prime critiche e ricorrere a fornitori alternativi, sfruttando nuove miniere sul suolo europeo e negoziando con Paesi partner (in tal senso, accordi con Cile, Messico e Nuova Zelanda saranno presto sottoposti a ratifica e negoziati con Australia e India verranno portati avanti).

Fornitori: tra diversificazione e due diligence

Se da un lato questa diversificazione riduce il rischio di dipendenza, dall’altro porta con sé nuovi compiti, in primis la selezione e la qualifica dei fornitori. Ciò è particolarmente critico nell’ambito minerario. I progetti minerari sono infatti associati a diversi rischi quali tensioni geopolitiche, conflitti armati, violazioni dei diritti umani, corruzione, emissioni, stress idrico, impatto sulla biodiversità, ecc. In questo contesto, un aspetto sempre più importante è quello della valutazione della responsabilità sociale d’impresa secondo i criteri ESG. Ciò comporta una verifica dell’adozione, da parte delle aziende, di pratiche di lavoro eque ed etiche, dell’implementazione di processi aziendali responsabili, ovvero volti a prevenire e controllare gli illeciti amministrativi o penali nonché dell’attuazione di pratiche ambientali sostenibili. In Europa, un contributo importante in tal senso lo potrà dare la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione europea a febbraio, anche se nazioni come Francia, Olanda, Norvegia e Germania, hanno già adottato leggi che obbligano le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento. Laddove però questo obbligo tocca direttamente le aziende di grandi dimensioni, ecco che la normativa prevede che queste tengano conto anche delle pratiche sia dei fornitori diretti sia dei fornitori indiretti, con la conseguenza che questi si vedranno richiedere informazioni riguardanti i processi di produzione e fabbricazione e il rispetto di requisiti in materia di responsabilità sociale d’impresa. Questo articolo è pertanto volto a sensibilizzare il lettore – in particolare se questi è un dirigente d’impresa o un supply chain manager – affinché la sua azienda applichi procedure di diligenza e nella fattispecie instauri dei processi atti a identificare, prevenire o mitigare i rischi di attività che causano violenza e abusi dei diritti umani e/o impatti negativi sull’ambiente e, in caso estremo, di porvi rimedio. Alla valutazione interna dei rischi deve seguire una valutazione della propria catena di fornitura.

Un processo di due diligence efficace

Come procedere? Senza entrare nello specifico, occorrerà innanzitutto rivedere le policy interne assicurandosi che il processo di selezione e di identificazione dei fornitori sia conforme agli obiettivi ambientali, etici ed operativi della propria azienda. A tal proposito è sicuramente utile creare una checklist con i criteri (proprietà, solidità finanziaria, sistemi di gestione ambientale e della qualità,…) e i rischi (reputazione, operatività, cybersecurity, ESG e nello specifico la responsabilità sociale d’impresa, e politica di approvvigionamento etico,…) da valutare nonché una matrice di ponderazione dei rischi (probabilità vs. gravità del rischio). Prima di concordare una transazione o di siglare un contratto, tutti i fornitori dovrebbero essere sottoposti ad una due diligence. Sebbene un certo grado di due diligence sia appropriato per tutti i livelli della supply chain, l’ampiezza e la profondità delle informazioni dovrebbero essere determinate dalla criticità del materiale, del prodotto o del servizio fornito dal fornitore nonché dal livello di rischio associato all’attività.

La direzione è ormai tracciata. Oltre all’UE, principale mercato di approvvigionamento per le aziende svizzere, è la stessa società civile a richiedere di implementare sistemi e processi che dimostrino la propria diligenza nell’intera catena del valore. Alle aziende il compito di rispondere a tali richieste.

Norvegia: nuova legge sulla supply chain

Dallo scorso 1° luglio la Norvegia applica la cosiddetta legge sulla trasparenza che, conformemente alle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali, obbliga le grandi aziende a condurre la due diligence nelle loro catene di approvvigionamento.

La regolamentazione della due diligence (dovuta diligenza) si fa sempre più complessa e diffusa e la nuova legge norvegese sulla trasparenza (“Åpenhetsloven”) è un ulteriore esempio di quanto avviene sul continente europeo, a livello comunitario (cfr. articolo “Due diligence dei fornitori: è d’obbligo in Germania” dell’11 agosto) e non.

Dal 1° luglio 2022, l’Åpenhetsloven obbliga le grandi aziende norvegesi e le grandi aziende estere tassate in Norvegia al rispetto dei diritti umani fondamentali e di condizioni di lavoro dignitose in relazione alla produzione di beni e alla fornitura di servizi, garantendo altresì al pubblico l’accesso alle informazioni su come queste imprese affrontano gli impatti negativi che si sono verificati.

Quali aziende sono soggette alla nuova normativa?

La legge tocca le aziende con sede in Norvegia che superano la soglia di due delle tre condizioni seguenti:

  • fatturato annuo: 70 milioni di NOK (ca. 6.8 mio. di franchi)
  • bilancio: 35 milioni di NOK (ca. 3.4 mio. di franchi)
  • numero medio di dipendenti: 50 ETP (equivalenti a tempo pieno).

La nuova normativa prevede che tali aziende tengano conto delle pratiche in materia di diritti umani e di lavoro equo non solo dei loro fornitori diretti, ma anche di tutti quei fornitori indiretti e subappaltatori che costituiscono l’intera catena del valore, dallo stadio di materia prima al prodotto finito (cfr. definizione di “supply chain” formulata nella sezione 3 della legge), nello specifico adottando misure per identificare le potenziali ed effettive violazioni nella loro base di approvvigionamento e implementando meccanismi per interrompere, prevenire o mitigare tali violazioni laddove queste si verifichino.

CH-UK: norme di origine applicabili definitivamente

Le norme di origine introdotte provvisoriamente il 1° settembre 2021 sono ora definitivamente in vigore.

La decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito di incorporare nell’accordo commerciale le regole rivedute della convenzione PEM è entrata definitivamente in vigore il 1° ottobre 2022.  Per ulteriori ragguagli si rinvia alla relativa circolare R-30.

Le disposizioni in materia d’origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie possono essere consultati nella direttiva 30 (R-30) su R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci (admin.ch)

Dazi sui prodotti agricoli trasformati: adattamento dei prezzi di riferimento

L’8 settembre 2022, il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 ha deciso di aggiornare, a partire dal 1° ottobre 2022, i prezzi di riferimento delle materie prime agricole. Questi prezzi servono per calcolare i dazi sulle importazioni di diversi prodotti agricoli trasformati provenienti dall’UE. A decorrere dalla stessa data verranno aggiornati anche i dazi sugli stessi prodotti importati da Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina il commercio bilaterale Svizzera-UE di prodotti agricoli trasformati, quali cioccolato, biscotti e altri prodotti da forno, minestre, alimenti per bambini, paste alimentari e gelati. Esso consente alla Svizzera di compensare i prezzi più elevati delle materie prime agricole con dazi sui prodotti agricoli trasformati all’importazione e mira quindi a preservare la competitività dell’industria alimentare svizzera.

I suddetti dazi sono basati sui prezzi di riferimento delle materie prime agricole, essi sono definiti nel protocollo n.2 sono aggiornati regolarmente dal Comitato misto.

Sempre dal 1° ottobre 2022 il Consiglio federale adeguerà i dazi applicati nel commercio di prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi esterni all’UE, anch’essi poggianti su differenze di prezzo aggiornate periodicamente.

Link utile: Tares


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 14.09.2022

Carnet ATA: FIFA 2022 Qatar

Le autorità doganali del Qatar hanno approvato l’uso del carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi durante la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il 1° agosto 2018 il Qatar ha introdotto il Carnet ATA esclusivamente per mostre e fiere. Per facilitare l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2022, le autorità qatariane hanno ora deciso di  estendere temporaneamente il campo d’applicazione del Carnet ATA al materiale professionale del settore dei media (apparecchiature radiotelevisive). La possibilità di richiedere il Carnet ATA anche per tale materiale è valida solo durante la fase di svolgimento della Coppa del Mondo FIFA 2020, quindi da ottobre a fine dicembre 2022.

Il termine per la riesportazione sarà comunicato dai funzionari doganali del Qatar al momento dell’ingresso, tenendo conto dei tempi necessari per le formalità d’importazione e di riesportazione.

Si consiglia di indicare “Professional Equipment/FIFA World Cup 2022” nella casella C “Uso previsto della merce” sulla copertina del Carnet ATA.

Link utili:
ICC – Use of ATA Carnet approved for FIFA World Cup broadcast equipment
Ataswiss – Elenco Paesi ATA