L’origine non è sempre origine

L’origine di un prodotto è l’elemento caratterizzante della sua nazionalità economica, riferita al Paese in cui viene estratta, lavorata, trasformata, assemblata e/o fabbricata. Essa riveste particolare importanza nel commercio internazionale ed è centrale non soltanto dal punto di vista doganale e commerciale, ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce. In questo contesto occorre però effettuare la seguente distinzione:
– origine preferenziale
– origine non preferenziale
– indicazione di provenienza

La nozione di origine preferenziale individua l’origine delle merci dal punto di vista puramente doganale in quanto determinata sulla base di regole stabilite negli accordi di libero scambio (ALS) che la Svizzera ha concluso bilateralmente o nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). In generale si può dire che il concetto di origine preferenziale della merce è determinato da accordi ben precisi che un Paese – nel nostro caso la Svizzera da sola o nell’ambito dell’AELS – ha concluso con altri Paesi. Tali accordi definiscono quando la merce è considerata di origine preferenziale e beneficia quindi di preferenze tariffali (sgravi o esenzione dai dazi) nel Paese di destinazione parte dell’accordo. Ogni ALS ha le sue regole specifiche, che vanno pertanto analizzate e applicate caso per caso.

La nozione di origine non preferenziale individua il luogo geografico (il Paese) in cui il prodotto è totalmente ottenuto o fabbricato o in cui è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. L’origine non preferenziale si applica laddove, all’atto dell’importazione e dell’esportazione, le merci sono soggette a misure economiche esterne. Essa costituisce la base per l’applicazione della nazione più favorita (MFN), o per l’applicazione di molteplici misure di politica commerciale come, ad esempio, i dazi antidumping o compensativi (da non confondere con i dazi doganali), gli embarghi commerciali, le misure di salvaguardia e di ritorsione, le restrizioni quantitative (contingenti tariffali), ecc. In generale si può dire che ogni prodotto ha necessariamente un’origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

Dal canto suo, l’indicazione di provenienza fornisce invece informazioni sulla regione di fabbricazione o di trasformazione di un prodotto (es. “Swiss Made” o “Made in Switzerland”), sulla base delle quali il compratore si attende una determinata qualità, una precisa caratteristica nonché una buona reputazione. Nel Paese del compratore, tuttavia, questa indicazione non comporta alcun trattamento specifico da parte delle autorità. Tale designazione è infatti utilizzata a fini pubblicitari in quanto può rendere una merce più interessante per i clienti, facendone aumentare il valore ed eventualmente il prezzo.

In generale, le indicazioni di provenienza possono essere utilizzate dai produttori senza alcun obbligo di autorizzazione purché soddisfino le condizioni previste dalla legge. Sia l’origine preferenziale sia quella non preferenziale richiedono invece l’allestimento di prove documentali che autorizzano un determinato trattamento, da parte delle autorità, delle merci nel Paese di destinazione.

Tra sgravi e… multe: ogni accordo di libero scambio ha le sue caratteristiche specifiche e la loro interpretazione e applicazione pratica non sono sempre evidenti e possono avere conseguenze importati per le aziende che operano con l’estero. In stretta collaborazione con la Dogana svizzera, la Cc-Ti organizza pertanto regolarmente dei corsi di formazione sugli ALS e sull’origine preferenziale. A testimonianza dell’importanza del tema, la prima edizione del 2022 è andata subito esaurita. Il servizio Formazione puntuale ha pertanto deciso di proporre una seconda sessione i prossimi martedì 29 marzo (tutto il giorno) e mercoledì 30 marzo 2022 (la mattina). Per ragguagli ed iscrizioni: https://www.cc-ti.ch/calendario/accordi-di-libero-scambio-e-origine-preferenziale-seconda-edizione-2/
Chi volesse approfondire (anche) il tema dell’origine non preferenziale può annunciarsi al corso di mezza giornata che si terrà mercoledì 30 marzo 2022 pomeriggio. Per ragguagli ed iscrizioni: Origine non preferenziale delle merci – SECONDA EDIZIONE – Cc-Ti

Nuove sanzioni contro la Bielorussia

Il Consiglio federale ha proceduto ad una revisione totale dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia. Sulla scia di quanto adottato contro la Russia, le misure riguardano in particolare il settore commerciale e quello finanziario.

Tra le novità vi è il divieto di esportazione in Bielorussia di tutti i beni a duplice impiego (civile o militare), a prescindere dallo scopo o dal destinatario finale. Viene inoltre vietata l’esportazione di determinati macchinari e di beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza. In relazione a tali beni non è più permesso fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione né mezzi finanziari. Sono stati ampliati anche i divieti di importazione nei confronti della Bielorussia, che ora includono anche i prodotti del legno e della gomma, ferro, acciaio e cemento. In base alla nuova ordinanza è vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali o gli investimenti in tale Paese. Altri provvedimenti in ambito finanziario concernono titoli di credito, mutui e l’accettazione di depositi. Le transazioni con la Banca centrale bielorussa non sono più consentite. Inoltre, le banche elencate nell’allegato sono escluse dal sistema di messaggistica internazionale SWIFT.

I nuovi provvedimenti possono essere visionati qui: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html

Contatto per domande mirate: Segreteria di Stato dell’economia SECO, sanctions@seco.admin.ch, tel. 058 464 08 12


Implicazioni pratiche della Brexit per le aziende svizzere

La Brexit ha creato ostacoli agli scambi di merci e servizi anche tra la Svizzera e il Regno Unito. Pur avendo concluso vari accordi bilaterali per garantire il mantenimento delle loro strette relazioni, alcuni o parti di essi si fondano sull’armonizzazione delle disposizioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e quindi per il momento non vengono applicati (potranno esserlo solo se l’UE e il Regno Unito definiranno soluzioni contrattuali analoghe sulla base di standard armonizzati). Tutto ciò crea difficoltà nelle operazioni quotidiane degli operatori economici dei due Paesi.

Per essere di aiuto concreto ai suoi associati che operano con il Regno Unito, il servizio Commercio internazionale della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha riunito le principali disposizioni in una scheda informativa che mira a rispondere a domande pratiche inerenti alle esportazioni di merci (questioni doganali, legislazione prodotti, IVA nell’e-commerce) e alla fornitura di servizi. Laddove di interesse la scheda è completata con informazioni inerenti alle importazioni e alla fornitura di servizi in Svizzera da parte di aziende o lavoratori britannici.

La scheda informativa è riservata ai soci della Cc-Ti e può essere richiesta al servizio Commercio internazionale inviando una e-mail a internazionale@cc-ti.ch

Decisione del Consiglio federale: dazi industriali abrogati dal 1° gennaio 2024

Dal 2024 l’importazione di prodotti industriali in Svizzera non sarà più soggetta a dazio, secondo quanto deciso dal Consiglio federale il 2 febbraio 2022. Questa misura favorisce la piazza economica svizzera e la ripresa economica dopo la crisi.

Con una modifica della legge sulla tariffa delle dogane si azzerano i dazi vigenti per l’importazione di tutti i prodotti industriali. La tariffa doganale svizzera viene inoltre semplificata per ciò che concerne le voci relative a questi prodotti. Si tratta di agevolare l’importazione e permettere alle imprese di accedere ai fattori produttivi esteri a condizioni più favorevoli, rafforzando nel contempo la competitività dell’economia nazionale e delle esportazioni. Inoltre i consumatori possono acquistare a un prezzo più conveniente i beni di consumo importati.

Il Consiglio federale ha stabilito che le misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2024: in questo modo gli oneri legati ai cambiamenti procedurali possono essere contenuti al massimo, a tutto vantaggio degli operatori economici e dell’Amministrazione. Tutti gli attori coinvolti dispongono così del tempo necessario per gli adeguamenti tecnici e organizzativi. La modifica della legge sulla tariffa delle dogane, necessaria per le misure, è stata accolta dal Parlamento nell’ottobre 2021.

Fonte: CF – Decisione del Consiglio federale: dazi industriali abrogati dal 1° gennaio 2024 (admin.ch)

Libero scambio con Albania e Serbia: applicabili le norme della Convenzione PEM riveduta

La Convenzione PEM si applica nel traffico delle merci di origine preferenziale nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS) all’interno della zona di cumulo paneuromediterranea. Soggetta a revisione, la Convenzione riveduta non ha potuto sinora essere adottata poiché alcune Parti contraenti ne hanno rifiutato il testo. La maggioranza delle Parti, tra cui la Svizzera, ha tuttavia deciso di applicare transitoriamente le regole rivedute su base bilaterale. Dal 1° gennaio 2022 le norme rivedute possono essere applicate anche nel libero scambio tra AELS e Albania e AELS e Serbia. 

L’applicazione bilaterale transitoria della Convenzione PEM consente alle imprese degli Stati contraenti di beneficiare delle norme rivedute nel commercio bilaterale finché la Convenzione PEM riveduta non verrà ufficialmente adottata.

L’ordinamento provvisorio ha introdotto semplificazioni amministrative quali l’abolizione della prova d’origine EUR-MED e l’uniformazione delle regole di lista. Durante il periodo di transizione, le aziende possono decidere autonomamente se applicare le norme d’origine della Convenzione attuali o le norme d’origine rivedute. Esse devono tuttavia determinare quali norme sceglieranno prima di calcolare l’origine e utilizzare le rispettive prove d’origine.

Le prove d’origine rilasciate sotto le norme transitorie vanno infatti distinte dalle prove d’origine rilasciate conformemente all’attuale Convenzione PEM: il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve includere nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES»; anche la dichiarazione di origine d’origine va adeguata: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ..…) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale……. conformemente alle norme di origine transitorie.”
Inoltre, le prove dell’origine hanno ora una validità di dieci mesi.

Oltre che negli accordi di libero scambio tra AELS e Albania e tra AELS e Serbia, la Svizzera applica le norme transitorie anche nell’accordo di libero scambio con l’UE (dal 1° settembre 2021) e nella Convenzione AELS (dal 1° novembre 2021), cf. Matrix

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SECO: indagine sull’uso degli accordi di libero scambio nell’export

Ogni anno, circa 400 milioni di franchi di dazi doganali sono riscossi sui prodotti esportati dalla Svizzera verso i Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio. Perché ciò avviene? La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) vorrebbe approfondire questa questione e conta sull’aiuto delle aziende esportatrici svizzere.

La SECO ha lanciato un sondaggio sull’utilizzo degli accordi di libero scambio (ALS), tramite il quale vuole chiedere agli esportatori svizzeri quali sono le sfide legate agli ALS. L’obiettivo è quello di capire meglio come gli ALS conclusi dalla Svizzera sono utilizzati dalle aziende esportatrici e come il loro uso può essere ulteriormente semplificato.

Il questionario può essere compilato sia in francese sia in tedesco su https://seco.limequery.com/388298?lang=fr

Termine: 31 gennaio 2022

Tempo di compilazione: 5-15 minuti, a seconda della situazione specifica dell’azienda.

Si consiglia di far compilare il sondaggio direttamente dai collaboratori che si occupano delle esportazioni in particolar modo riguardo agli accordi di libero scambio.

Ulteriori ragguagli sono disponibili sul sito della SECO: Utilità degli accordi di libero scambio (admin.ch)

Tariffa doganale: adeguamento in vigore dal 1.1.2022

Il 1° gennaio 2022, l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) implementerà la settima edizione del suo Sistema Armonizzato (SA), apportando importanti cambiamenti alle voci di tariffa di molti prodotti.

Il Sistema Armonizzato (SA) è stato sviluppato e introdotto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per identificare in maniera uniforme e a livello internazionale le diverse tipologie di prodotto. Esso comprende più di 5’000 gruppi di merci; ognuno identificato da un codice a sei cifre, organizzato in una struttura logica e supportato da regole ben definite per ottenerne una classificazione uniforme. Tale codice viene comunemente chiamato “voce doganale” (o “HS code” in inglese). I singoli Paesi possono adottare ulteriori e più specifiche suddivisioni (8-12 cifre) nelle loro tariffe nazionali.

Il sistema è usato da più di 200 Paesi ed economie come base per le loro tariffe doganali, per le statistiche sul commercio internazionale nonché per gli accordi commerciali. Oltre il 98% delle merci nel commercio internazionale è classificato in termini di SA e, per restare al passo con gli sviluppi tecnologici, l’OMD aggiorna tale sistema ogni 5-6 anni. Gli Stati membri dell’OMD devono trasporre questi cambiamenti nella loro legislazione nazionale. L’attuale SA è del 2017 e l’ultima revisione del SA entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. In Svizzera, il Consiglio federale ha dato il via libera nel giugno 2021 agli adeguamenti necessari nella tariffa nazionale (Tares).

Quest’ultima revisione risulta particolarmente critica, poiché l’OMD ha apportato ben 351 emendamenti al SA, tra cui: l’introduzione della classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (e-waste), dei nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina (sigarette elettroniche), dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV – ovvero i droni), degli smartphone, delle stampanti 3-D (produzione additiva) e dei pannelli per schermi piatti. Vi sono, tra gli altri, anche cambiamenti per quanto riguarda i prodotti chimici (tra cui i placebo e i kit diagnostici nonché merci controllate da varie convenzioni), le fibre di vetro e le macchine per la lavorazione dei metalli. Molte nuove sottovoci sono state create per i beni a duplice impiego che potrebbero essere impiegati per un uso non autorizzato, come i materiali radioattivi e gli armadietti di sicurezza biologica, così come per gli articoli necessari per la costruzione di dispositivi esplosivi improvvisati, quali i detonatori. Gli emendamenti al SA non si limitano solo a creare nuove disposizioni specifiche per varie merci, ma includono anche spiegazioni volte ad assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura.

Per preparare le imprese ad applicare i cambiamenti del Sistema armonizzato in vigore dal 1° gennaio 2022, l’OMD in collaborazione con l’Organizzazione mondiale del commercio (OMD) ha messo a punto l’HS tracker, un motore di ricerca in grado di mostrare le modifiche intervenute e le motivazioni sottese all’aggiornamento. In Svizzera, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha pubblicato le modifiche sul suo sito web, compresa la “lista di concordanza” che illustra i numeri di tariffa interessati dalla revisione. Il Tares sarà aggiornato di conseguenza il 1° gennaio 2022.

L’importanza della voce di tariffa doganale e della sua corretta applicazione è spesso sottovalutata, sebbene sia una componente centrale di ogni processo di importazione ed esportazione. Ogni voce non solo determina l’importo dei dazi doganali e degli oneri doganali, ma anche gli eventuali obblighi di autorizzazioni (controllo delle esportazioni). La voce di tariffa ha inoltre un ruolo decisivo anche per determinare quale regola d’origine e della lista si applica per un determinato accordo di libero scambio. In virtù di quanto sopra esposto, le aziende sono chiamate ad agire tempestivamente e a verificare l’accuratezza delle voci doganali utilizzate per i loro prodotti per evitare ritardi nelle spedizioni e di incorrere in eventuali sanzioni.

Si ricorda infine che, in caso di dubbi, l’AFD rilascia informazioni tariffali vincolanti su richiesta. Le domande di classificazione devono essere inoltrate tramite e-mail utilizzando il questionario “40.10 Domanda di classificazione” disponibile sul sito web della stessa AFD.

Il Brasile verrà cancellato dalla lista dei Paesi del sistema ATA dal 1° gennaio 2022

Il segretariato dell’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi è stato informato dall’associazione garante del Brasile (CNI) che non prolungherà il mandato quale associazione garante. Questo mandato scadrà il 31 dicembre 2021.

Le dogane brasiliane (RFB) hanno ufficializzato la fine del mandato della CNI e non hanno rinominato una nuova associazione garante, per questo motivo dal 1° gennaio 2022 le Camere di commercio non potranno più rilasciare Carnet ATA verso il Brasile.

È importante tenere conto che i Carnet in circolazione all’interno di questo Paese devono essere timbrati in riesportazione entro il 31.12.2021.

Il Brasile verrà cancellato dalla lista dei Paesi presenti sulla copertina del Carnet ATA.

L’ufficio Export della Cc-Ti rimane sempre a vostra disposizione.

L’accordo di libero scambio fra Canada e l’UE

Canada e Unione Europea hanno firmato un accordo di libero scambio che offre molti vantaggi al Paese nordamericano. In quale misura questo accordo potrebbe offrire sinergie per la Svizzera?

Il rapporto tra Canada e UE è già stato presentato più volte come modello, anche per la Svizzera. Dopo il ‘no’ all’accordo quadro istituzionale fra Svizzera e UE dello scorso maggio, vale la pena approfondire il tema.
L’UE usufruisce di un accordo di libero scambio valido dal 2017. Si tratta dell’Accordo economico commerciale globale (CETA), che mira a promuovere il commercio di beni, servizi e investimenti e a rafforzare le relazioni economiche. Qual è il suo contenuto?

Abolizione dei dazi doganali: all’entrata in vigore dell’accordo sono stati eliminati il 99% di tutte le tariffe industriali e il 92% di quelle agricole. Entro sette anni anche le restanti 17 tariffe industriali, ad esempio sulle automobili e le navi, saranno eliminate. Restano delle eccezioni per i prodotti particolarmente sensibili del settore agricolo.

Abolizione delle barriere commerciali non tariffarie: l’accordo CETA riduce gli ostacoli burocratici, ad esempio semplificando le procedure doganali o con il nuovo riconoscimento reciproco dei test di conformità. Allo stesso tempo, vengono ridotti gli ostacoli d’accesso al mercato per i fornitori di servizi.

Mobilità di lavoratori qualificati: viene agevolata la residenza temporanea per i prestatori di servizi a fini commerciali. Semplificando il distacco del personale presso le filiali, montatori e tecnici possono, ad esempio, installare o curare più facilmente macchine e attrezzature fornite in garanzia e con contratti di assistenza.

Accesso bilaterale agli appalti pubblici: per la prima volta l’accesso al mercato degli appalti pubblici sarà aperto a tutti gli ambiti statali. Il Canada e l’UE istituiranno inoltre una banca dati elettronica centrale sulla quale le imprese potranno ritrovare tutte le informazioni sugli appalti pubblici e le relative procedure, su tutti i livelli dell’Amministrazione.

Tutela e promozione degli investimenti: l’accordo prevede l’abbandono del vecchio sistema arbitrale privato a favore di una procedura di regolamentazione delle controversie radicalmente rinnovata e moderna, che sancisce esplicitamente il diritto statale.

L’ICS comprendente un doppio grado di giurisdizione, vale a dire un tribunale permanente e una corte d’appello competente a rivedere le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale, è costituito in via permanente. Al fine di rimuovere la spada di Damocle sospesa sopra le autorità decisionali, il CETA sancisce il diritto delle autorità pubbliche di regolamentare nell’interesse generale, diritto la cui portata è esplicitata nella nota interpretativa all’accordo. Ne consegue che una normativa che pregiudichi un investimento non avrà l’effetto di violare l’obbligo di un trattamento giusto ed equo.

Regole dell’origine: la struttura delle norme generali di origine, ovvero la prova del luogo di produzione, sarà semplificata e le norme locali saranno reciprocamente riconosciute.

Liberalizzazione del commercio di servizi: i fornitori di servizi beneficeranno di un accesso semplificato al mercato, come nei settori postali e delle telecomunicazioni, nonché sulle rotte parziali di navigazione marittima, a partire dalla data di entrata in vigore.

E la Svizzera?

Resta da vedere se l’accordo CETA possa valere quale modello nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE. Innanzitutto, l’accordo è ancora troppo “giovane” per poter trarre delle conclusioni.
In secondo luogo, molte clausole dell’accordo CETA sono da tempo presenti nell’accordo di libero scambio Svizzera-UE e negli accordi bilaterali e restano valide. In terzo luogo, la relazione politica tra la Svizzera e l’UE è differente da quella tra Svizzera e Canada. Comunque, le relazioni fra Svizzera e Canada sono già molto buone. In effetti, anche l’accordo di libero scambio tra l’AELS e il Canada è stato positivo e ha avuto un impatto significativo sulla crescita del volume degli scambi e degli investimenti osservati negli ultimi anni. In effetti, la Svizzera esporta in Canada circa 4 miliardi di franchi svizzeri all’anno.

Forti legami con la Svizzera

Considerata terra di emigrazione per molte famiglie svizzere, in particolare per il settore agricolo, il Canada dispone di potenzialità in termini di scambio e per le esportazioni.
Il momento attuale non è propizio per viaggiare o per le visite da parte delle aziende svizzere verso questo territorio, ma i legami instaurati fra i due Paesi sono buoni e il federalismo e il multilinguismo fanno parte della cultura di entrambe le Nazioni.
Per informazione, alla fine del 2019, più di 40’000 cittadini svizzeri risiedevano in Canada.
In termini di cooperazione economica, la SECO indica che il Canada è, per importanza, il secondo partner economico della Svizzera nel Continente americano. Nel 2019, la Svizzera ha importato merci dal Canada per quasi 1,2 miliardi di franchi ed ha esportato in questo Paese per 4,4 miliardi di franchi. Queste esportazioni sono costituite principalmente da prodotti farmaceutici. La stessa fonte indica che la Svizzera rientra nella lista  dei dieci maggiori investitori stranieri in Canada. Alla fine del 2018 il capitale svizzero investito ammontava a 31 miliardi di franchi. Nello stesso anno, le aziende svizzere impiegavano più di 35’800 persone. Tra i settori di maggiore spinta figurano quelli sanitari e del Medtech.

Il legno in primo piano

Un’altra area di interesse per le PMI svizzere si trova nel campo legato alle costruzioni in legno. S-GE cita Bernhard Gafner, Ingegnere specializzato in costruzioni in legno, sulle opportunità a disposizione delle PMI svizzere nel settore del Cleantech in Canada. “Occorre chinarsi sul quadro normativo, che non è il più complicato. È essenziale avere una buona conoscenza del mercato locale, prestando attenzione al fatto che le differenze fra Paesi possono essere numerose. Una solida analisi di mercato è molto importante per trovare il luogo dove investire e il partner giusto. A nostro avviso, le PMI svizzere che sono in grado di fornire prodotti e servizi relativi all’efficienza energetica e ai sistemi di fissaggio, possono avere successo. Gli standard costruttivi sono in continua evoluzione e sta emergendo la necessità di nuovi prodotti sul mercato. Le finestre e i prodotti per l’isolamento termico ne sono un perfetto esempio”.

Fonte: testo di Henrique Schneider, USAM; adattamento Cc-Ti

In vigore l’accordo di partenariato economico (CEPA) tra AELS e Indonesia

L’accordo di partenariato economico (CEPA) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e l’Indonesia è entrato in vigore il 1° novembre 2021, migliorando in modo significativo l’accesso al mercato e la certezza giuridica per le PMI svizzere. Il presente articolo si focalizza sull’applicazione pratica del CEPA per quanto riguarda lo scambio di merci.

Giacarta è la capitale e la principale città dell’Indonesia

Scambio di merci: i vantaggi

La Svizzera accorda l’accesso in franchigia doganale ai prodotti industriali indonesiani. Le concessioni accordate nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente a quelle di altri accordi di libero scambio.

Tutti i principali settori di esportazione svizzeri beneficiano dell’accordo; questo vale sia per il settore agricolo sia per l’industria. Nel primo caso, l’Indonesia ha eliminato sin da subito, o lo farà entro termini transitori fino a cinque anni, i dazi sul latte e i prodotti del latte; per lo yogurt il termine di abolizione è di nove anni, mentre i dazi su caffè, cioccolata e biscotti verranno eliminati entro dodici anni. Il settore industriale svizzero ha invece ottenuto le seguenti concessioni: nell’industria chimico-farmaceutica praticamente tutti i dazi sono stati eliminati o lo saranno entro termini transitori che variano fino a nove anni; nel settore tessile non vi è un’abolizione generale dei dazi, ma a seconda degli ambiti vi è un libero accesso al mercato con termini di abolizione che variano da cinque a dodici anni; salvo poche eccezioni, i dazi sui macchinari sono stati completamente eliminati con l’entrata in vigore dell’accordo o lo saranno entro termini transitori che variano da cinque a dodici anni; infine i dazi sugli orologi sono stati eliminati con l’entrata in vigore dell’accordo o lo saranno entro termini transitori che variano da cinque a nove anni. Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, la Svizzera potrà esportare in Indonesia il 98 % dei suoi prodotti in franchigia doganale.

Le principali disposizioni in materia di origine

  • le disposizioni in materia di origine e le lavorazioni e trasformazioni necessarie per l’ottenimento dell’origine preferenziale sono elencate nell’allegato I dell’accordo e sono reperibili anche nella direttiva R-30 “Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci” dell’Amministrazione federale delle dogane. Con l’entrata in vigore del CEPA, l’Indonesia non beneficia più delle preferenze doganali secondo il sistema di preferenze generalizzate per Paesi in sviluppo;
  • l’accordo prevede il cumulo dei prodotti originari tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia. Non è ammesso il cumulo con merci di altri partner di libero scambio;
  • l’accordo prevede la regola di non modificazione: i prodotti esportati non devono subire alcuna lavorazione o trasformazione non ammessa e devono rimanere permanentemente sotto controllo doganale. È ammesso il trasbordo e/o il frazionamento di invii (splitting-up) in Stati terzi;
  • come prova dell’origine vale esclusivamente la dichiarazione d’origine (Allegato I, art. 12). Essa può essere allestita dall’esportatore, indipendentemente dal valore della merce. Il certificato di circolazione EUR1 non è ammesso.

La dichiarazione d’origine deve essere allestita esclusivamente in inglese ed avere il seguente tenore:

  • la procedura di controllo a posteriori prevede un termine di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi) per rispondere alle domande di controllo e per presentare i giustificativi. Le tempistiche sono brevi, gli esportatori devono pertanto prepararsi adeguatamente;
  • l’importazione preferenziale di olio di palma e olio di palmisti è soggetta, oltre alla dichiarazione d’origine, anche a una prova di sostenibilità e a un’autorizzazione preferenziale rilasciata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) precedentemente alla prima importazione, con attribuzione di un numero di autorizzazione;
  • le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano in transito oppure in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale nel quadro dell’accordo. In questo caso, fino al 28 febbraio 2022 sussiste la possibilità di presentare una dichiarazione d’origine allestita nel Paese d’esportazione dopo l’entrata in vigore dell’Accordo nonché documenti che comprovano il trasporto diretto.

Altri ambiti

La scheda informativa “Accordo di partenariato economico completo AELS-Indonesia” del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) fornisce ampi ragguagli sui contenuti del CEPA nei seguenti ambiti:

  • ostacoli tecnici agli scambi commerciali e misure sanitarie e fitosanitarie
  • disposizioni generali sul commercio e lo sviluppo sostenibile
  • servizi (per approfondimenti vedasi anche gli Allegati VIII-XV al CEPA)
  • investimenti (per approfondimenti: Allegato XVI)
  • proprietà intellettuale (per approfondimenti: Allegato XVII)
  • appalti pubblici
  • cooperazione economica (per approfondimenti: MoU)