Implicazioni pratiche della Brexit per le aziende svizzere

La Brexit ha creato ostacoli agli scambi di merci e servizi anche tra la Svizzera e il Regno Unito. Pur avendo concluso vari accordi bilaterali per garantire il mantenimento delle loro strette relazioni, alcuni o parti di essi si fondano sull’armonizzazione delle disposizioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e quindi per il momento non vengono applicati (potranno esserlo solo se l’UE e il Regno Unito definiranno soluzioni contrattuali analoghe sulla base di standard armonizzati). Tutto ciò crea difficoltà nelle operazioni quotidiane degli operatori economici dei due Paesi.

Per essere di aiuto concreto ai suoi associati che operano con il Regno Unito, il servizio Commercio internazionale della Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) ha riunito le principali disposizioni in una scheda informativa che mira a rispondere a domande pratiche inerenti alle esportazioni di merci (questioni doganali, legislazione prodotti, IVA nell’e-commerce) e alla fornitura di servizi. Laddove di interesse la scheda è completata con informazioni inerenti alle importazioni e alla fornitura di servizi in Svizzera da parte di aziende o lavoratori britannici.

La scheda informativa è riservata ai soci della Cc-Ti e può essere richiesta al servizio Commercio internazionale inviando una e-mail a internazionale@cc-ti.ch

Decisione del Consiglio federale: dazi industriali abrogati dal 1° gennaio 2024

Dal 2024 l’importazione di prodotti industriali in Svizzera non sarà più soggetta a dazio, secondo quanto deciso dal Consiglio federale il 2 febbraio 2022. Questa misura favorisce la piazza economica svizzera e la ripresa economica dopo la crisi.

Con una modifica della legge sulla tariffa delle dogane si azzerano i dazi vigenti per l’importazione di tutti i prodotti industriali. La tariffa doganale svizzera viene inoltre semplificata per ciò che concerne le voci relative a questi prodotti. Si tratta di agevolare l’importazione e permettere alle imprese di accedere ai fattori produttivi esteri a condizioni più favorevoli, rafforzando nel contempo la competitività dell’economia nazionale e delle esportazioni. Inoltre i consumatori possono acquistare a un prezzo più conveniente i beni di consumo importati.

Il Consiglio federale ha stabilito che le misure entreranno in vigore il 1° gennaio 2024: in questo modo gli oneri legati ai cambiamenti procedurali possono essere contenuti al massimo, a tutto vantaggio degli operatori economici e dell’Amministrazione. Tutti gli attori coinvolti dispongono così del tempo necessario per gli adeguamenti tecnici e organizzativi. La modifica della legge sulla tariffa delle dogane, necessaria per le misure, è stata accolta dal Parlamento nell’ottobre 2021.

Fonte: CF – Decisione del Consiglio federale: dazi industriali abrogati dal 1° gennaio 2024 (admin.ch)

Libero scambio con Albania e Serbia: applicabili le norme della Convenzione PEM riveduta

La Convenzione PEM si applica nel traffico delle merci di origine preferenziale nel quadro degli accordi di libero scambio (ALS) all’interno della zona di cumulo paneuromediterranea. Soggetta a revisione, la Convenzione riveduta non ha potuto sinora essere adottata poiché alcune Parti contraenti ne hanno rifiutato il testo. La maggioranza delle Parti, tra cui la Svizzera, ha tuttavia deciso di applicare transitoriamente le regole rivedute su base bilaterale. Dal 1° gennaio 2022 le norme rivedute possono essere applicate anche nel libero scambio tra AELS e Albania e AELS e Serbia. 

L’applicazione bilaterale transitoria della Convenzione PEM consente alle imprese degli Stati contraenti di beneficiare delle norme rivedute nel commercio bilaterale finché la Convenzione PEM riveduta non verrà ufficialmente adottata.

L’ordinamento provvisorio ha introdotto semplificazioni amministrative quali l’abolizione della prova d’origine EUR-MED e l’uniformazione delle regole di lista. Durante il periodo di transizione, le aziende possono decidere autonomamente se applicare le norme d’origine della Convenzione attuali o le norme d’origine rivedute. Esse devono tuttavia determinare quali norme sceglieranno prima di calcolare l’origine e utilizzare le rispettive prove d’origine.

Le prove d’origine rilasciate sotto le norme transitorie vanno infatti distinte dalle prove d’origine rilasciate conformemente all’attuale Convenzione PEM: il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve includere nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES»; anche la dichiarazione di origine d’origine va adeguata: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ..…) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale……. conformemente alle norme di origine transitorie.”
Inoltre, le prove dell’origine hanno ora una validità di dieci mesi.

Oltre che negli accordi di libero scambio tra AELS e Albania e tra AELS e Serbia, la Svizzera applica le norme transitorie anche nell’accordo di libero scambio con l’UE (dal 1° settembre 2021) e nella Convenzione AELS (dal 1° novembre 2021), cf. Matrix

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SECO: indagine sull’uso degli accordi di libero scambio nell’export

Ogni anno, circa 400 milioni di franchi di dazi doganali sono riscossi sui prodotti esportati dalla Svizzera verso i Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio. Perché ciò avviene? La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) vorrebbe approfondire questa questione e conta sull’aiuto delle aziende esportatrici svizzere.

La SECO ha lanciato un sondaggio sull’utilizzo degli accordi di libero scambio (ALS), tramite il quale vuole chiedere agli esportatori svizzeri quali sono le sfide legate agli ALS. L’obiettivo è quello di capire meglio come gli ALS conclusi dalla Svizzera sono utilizzati dalle aziende esportatrici e come il loro uso può essere ulteriormente semplificato.

Il questionario può essere compilato sia in francese sia in tedesco su https://seco.limequery.com/388298?lang=fr

Termine: 31 gennaio 2022

Tempo di compilazione: 5-15 minuti, a seconda della situazione specifica dell’azienda.

Si consiglia di far compilare il sondaggio direttamente dai collaboratori che si occupano delle esportazioni in particolar modo riguardo agli accordi di libero scambio.

Ulteriori ragguagli sono disponibili sul sito della SECO: Utilità degli accordi di libero scambio (admin.ch)

Tariffa doganale: adeguamento in vigore dal 1.1.2022

Il 1° gennaio 2022, l’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) implementerà la settima edizione del suo Sistema Armonizzato (SA), apportando importanti cambiamenti alle voci di tariffa di molti prodotti.

Il Sistema Armonizzato (SA) è stato sviluppato e introdotto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) per identificare in maniera uniforme e a livello internazionale le diverse tipologie di prodotto. Esso comprende più di 5’000 gruppi di merci; ognuno identificato da un codice a sei cifre, organizzato in una struttura logica e supportato da regole ben definite per ottenerne una classificazione uniforme. Tale codice viene comunemente chiamato “voce doganale” (o “HS code” in inglese). I singoli Paesi possono adottare ulteriori e più specifiche suddivisioni (8-12 cifre) nelle loro tariffe nazionali.

Il sistema è usato da più di 200 Paesi ed economie come base per le loro tariffe doganali, per le statistiche sul commercio internazionale nonché per gli accordi commerciali. Oltre il 98% delle merci nel commercio internazionale è classificato in termini di SA e, per restare al passo con gli sviluppi tecnologici, l’OMD aggiorna tale sistema ogni 5-6 anni. Gli Stati membri dell’OMD devono trasporre questi cambiamenti nella loro legislazione nazionale. L’attuale SA è del 2017 e l’ultima revisione del SA entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. In Svizzera, il Consiglio federale ha dato il via libera nel giugno 2021 agli adeguamenti necessari nella tariffa nazionale (Tares).

Quest’ultima revisione risulta particolarmente critica, poiché l’OMD ha apportato ben 351 emendamenti al SA, tra cui: l’introduzione della classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (e-waste), dei nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina (sigarette elettroniche), dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV – ovvero i droni), degli smartphone, delle stampanti 3-D (produzione additiva) e dei pannelli per schermi piatti. Vi sono, tra gli altri, anche cambiamenti per quanto riguarda i prodotti chimici (tra cui i placebo e i kit diagnostici nonché merci controllate da varie convenzioni), le fibre di vetro e le macchine per la lavorazione dei metalli. Molte nuove sottovoci sono state create per i beni a duplice impiego che potrebbero essere impiegati per un uso non autorizzato, come i materiali radioattivi e gli armadietti di sicurezza biologica, così come per gli articoli necessari per la costruzione di dispositivi esplosivi improvvisati, quali i detonatori. Gli emendamenti al SA non si limitano solo a creare nuove disposizioni specifiche per varie merci, ma includono anche spiegazioni volte ad assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura.

Per preparare le imprese ad applicare i cambiamenti del Sistema armonizzato in vigore dal 1° gennaio 2022, l’OMD in collaborazione con l’Organizzazione mondiale del commercio (OMD) ha messo a punto l’HS tracker, un motore di ricerca in grado di mostrare le modifiche intervenute e le motivazioni sottese all’aggiornamento. In Svizzera, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha pubblicato le modifiche sul suo sito web, compresa la “lista di concordanza” che illustra i numeri di tariffa interessati dalla revisione. Il Tares sarà aggiornato di conseguenza il 1° gennaio 2022.

L’importanza della voce di tariffa doganale e della sua corretta applicazione è spesso sottovalutata, sebbene sia una componente centrale di ogni processo di importazione ed esportazione. Ogni voce non solo determina l’importo dei dazi doganali e degli oneri doganali, ma anche gli eventuali obblighi di autorizzazioni (controllo delle esportazioni). La voce di tariffa ha inoltre un ruolo decisivo anche per determinare quale regola d’origine e della lista si applica per un determinato accordo di libero scambio. In virtù di quanto sopra esposto, le aziende sono chiamate ad agire tempestivamente e a verificare l’accuratezza delle voci doganali utilizzate per i loro prodotti per evitare ritardi nelle spedizioni e di incorrere in eventuali sanzioni.

Si ricorda infine che, in caso di dubbi, l’AFD rilascia informazioni tariffali vincolanti su richiesta. Le domande di classificazione devono essere inoltrate tramite e-mail utilizzando il questionario “40.10 Domanda di classificazione” disponibile sul sito web della stessa AFD.

Il Brasile verrà cancellato dalla lista dei Paesi del sistema ATA dal 1° gennaio 2022

Il segretariato dell’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi è stato informato dall’associazione garante del Brasile (CNI) che non prolungherà il mandato quale associazione garante. Questo mandato scadrà il 31 dicembre 2021.

Le dogane brasiliane (RFB) hanno ufficializzato la fine del mandato della CNI e non hanno rinominato una nuova associazione garante, per questo motivo dal 1° gennaio 2022 le Camere di commercio non potranno più rilasciare Carnet ATA verso il Brasile.

È importante tenere conto che i Carnet in circolazione all’interno di questo Paese devono essere timbrati in riesportazione entro il 31.12.2021.

Il Brasile verrà cancellato dalla lista dei Paesi presenti sulla copertina del Carnet ATA.

L’ufficio Export della Cc-Ti rimane sempre a vostra disposizione.

L’accordo di libero scambio fra Canada e l’UE

Canada e Unione Europea hanno firmato un accordo di libero scambio che offre molti vantaggi al Paese nordamericano. In quale misura questo accordo potrebbe offrire sinergie per la Svizzera?

Il rapporto tra Canada e UE è già stato presentato più volte come modello, anche per la Svizzera. Dopo il ‘no’ all’accordo quadro istituzionale fra Svizzera e UE dello scorso maggio, vale la pena approfondire il tema.
L’UE usufruisce di un accordo di libero scambio valido dal 2017. Si tratta dell’Accordo economico commerciale globale (CETA), che mira a promuovere il commercio di beni, servizi e investimenti e a rafforzare le relazioni economiche. Qual è il suo contenuto?

Abolizione dei dazi doganali: all’entrata in vigore dell’accordo sono stati eliminati il 99% di tutte le tariffe industriali e il 92% di quelle agricole. Entro sette anni anche le restanti 17 tariffe industriali, ad esempio sulle automobili e le navi, saranno eliminate. Restano delle eccezioni per i prodotti particolarmente sensibili del settore agricolo.

Abolizione delle barriere commerciali non tariffarie: l’accordo CETA riduce gli ostacoli burocratici, ad esempio semplificando le procedure doganali o con il nuovo riconoscimento reciproco dei test di conformità. Allo stesso tempo, vengono ridotti gli ostacoli d’accesso al mercato per i fornitori di servizi.

Mobilità di lavoratori qualificati: viene agevolata la residenza temporanea per i prestatori di servizi a fini commerciali. Semplificando il distacco del personale presso le filiali, montatori e tecnici possono, ad esempio, installare o curare più facilmente macchine e attrezzature fornite in garanzia e con contratti di assistenza.

Accesso bilaterale agli appalti pubblici: per la prima volta l’accesso al mercato degli appalti pubblici sarà aperto a tutti gli ambiti statali. Il Canada e l’UE istituiranno inoltre una banca dati elettronica centrale sulla quale le imprese potranno ritrovare tutte le informazioni sugli appalti pubblici e le relative procedure, su tutti i livelli dell’Amministrazione.

Tutela e promozione degli investimenti: l’accordo prevede l’abbandono del vecchio sistema arbitrale privato a favore di una procedura di regolamentazione delle controversie radicalmente rinnovata e moderna, che sancisce esplicitamente il diritto statale.

L’ICS comprendente un doppio grado di giurisdizione, vale a dire un tribunale permanente e una corte d’appello competente a rivedere le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale, è costituito in via permanente. Al fine di rimuovere la spada di Damocle sospesa sopra le autorità decisionali, il CETA sancisce il diritto delle autorità pubbliche di regolamentare nell’interesse generale, diritto la cui portata è esplicitata nella nota interpretativa all’accordo. Ne consegue che una normativa che pregiudichi un investimento non avrà l’effetto di violare l’obbligo di un trattamento giusto ed equo.

Regole dell’origine: la struttura delle norme generali di origine, ovvero la prova del luogo di produzione, sarà semplificata e le norme locali saranno reciprocamente riconosciute.

Liberalizzazione del commercio di servizi: i fornitori di servizi beneficeranno di un accesso semplificato al mercato, come nei settori postali e delle telecomunicazioni, nonché sulle rotte parziali di navigazione marittima, a partire dalla data di entrata in vigore.

E la Svizzera?

Resta da vedere se l’accordo CETA possa valere quale modello nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE. Innanzitutto, l’accordo è ancora troppo “giovane” per poter trarre delle conclusioni.
In secondo luogo, molte clausole dell’accordo CETA sono da tempo presenti nell’accordo di libero scambio Svizzera-UE e negli accordi bilaterali e restano valide. In terzo luogo, la relazione politica tra la Svizzera e l’UE è differente da quella tra Svizzera e Canada. Comunque, le relazioni fra Svizzera e Canada sono già molto buone. In effetti, anche l’accordo di libero scambio tra l’AELS e il Canada è stato positivo e ha avuto un impatto significativo sulla crescita del volume degli scambi e degli investimenti osservati negli ultimi anni. In effetti, la Svizzera esporta in Canada circa 4 miliardi di franchi svizzeri all’anno.

Forti legami con la Svizzera

Considerata terra di emigrazione per molte famiglie svizzere, in particolare per il settore agricolo, il Canada dispone di potenzialità in termini di scambio e per le esportazioni.
Il momento attuale non è propizio per viaggiare o per le visite da parte delle aziende svizzere verso questo territorio, ma i legami instaurati fra i due Paesi sono buoni e il federalismo e il multilinguismo fanno parte della cultura di entrambe le Nazioni.
Per informazione, alla fine del 2019, più di 40’000 cittadini svizzeri risiedevano in Canada.
In termini di cooperazione economica, la SECO indica che il Canada è, per importanza, il secondo partner economico della Svizzera nel Continente americano. Nel 2019, la Svizzera ha importato merci dal Canada per quasi 1,2 miliardi di franchi ed ha esportato in questo Paese per 4,4 miliardi di franchi. Queste esportazioni sono costituite principalmente da prodotti farmaceutici. La stessa fonte indica che la Svizzera rientra nella lista  dei dieci maggiori investitori stranieri in Canada. Alla fine del 2018 il capitale svizzero investito ammontava a 31 miliardi di franchi. Nello stesso anno, le aziende svizzere impiegavano più di 35’800 persone. Tra i settori di maggiore spinta figurano quelli sanitari e del Medtech.

Il legno in primo piano

Un’altra area di interesse per le PMI svizzere si trova nel campo legato alle costruzioni in legno. S-GE cita Bernhard Gafner, Ingegnere specializzato in costruzioni in legno, sulle opportunità a disposizione delle PMI svizzere nel settore del Cleantech in Canada. “Occorre chinarsi sul quadro normativo, che non è il più complicato. È essenziale avere una buona conoscenza del mercato locale, prestando attenzione al fatto che le differenze fra Paesi possono essere numerose. Una solida analisi di mercato è molto importante per trovare il luogo dove investire e il partner giusto. A nostro avviso, le PMI svizzere che sono in grado di fornire prodotti e servizi relativi all’efficienza energetica e ai sistemi di fissaggio, possono avere successo. Gli standard costruttivi sono in continua evoluzione e sta emergendo la necessità di nuovi prodotti sul mercato. Le finestre e i prodotti per l’isolamento termico ne sono un perfetto esempio”.

Fonte: testo di Henrique Schneider, USAM; adattamento Cc-Ti

In vigore l’accordo di partenariato economico (CEPA) tra AELS e Indonesia

L’accordo di partenariato economico (CEPA) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e l’Indonesia è entrato in vigore il 1° novembre 2021, migliorando in modo significativo l’accesso al mercato e la certezza giuridica per le PMI svizzere. Il presente articolo si focalizza sull’applicazione pratica del CEPA per quanto riguarda lo scambio di merci.

Giacarta è la capitale e la principale città dell’Indonesia

Scambio di merci: i vantaggi

La Svizzera accorda l’accesso in franchigia doganale ai prodotti industriali indonesiani. Le concessioni accordate nel settore agricolo corrispondono sostanzialmente a quelle di altri accordi di libero scambio.

Tutti i principali settori di esportazione svizzeri beneficiano dell’accordo; questo vale sia per il settore agricolo sia per l’industria. Nel primo caso, l’Indonesia ha eliminato sin da subito, o lo farà entro termini transitori fino a cinque anni, i dazi sul latte e i prodotti del latte; per lo yogurt il termine di abolizione è di nove anni, mentre i dazi su caffè, cioccolata e biscotti verranno eliminati entro dodici anni. Il settore industriale svizzero ha invece ottenuto le seguenti concessioni: nell’industria chimico-farmaceutica praticamente tutti i dazi sono stati eliminati o lo saranno entro termini transitori che variano fino a nove anni; nel settore tessile non vi è un’abolizione generale dei dazi, ma a seconda degli ambiti vi è un libero accesso al mercato con termini di abolizione che variano da cinque a dodici anni; salvo poche eccezioni, i dazi sui macchinari sono stati completamente eliminati con l’entrata in vigore dell’accordo o lo saranno entro termini transitori che variano da cinque a dodici anni; infine i dazi sugli orologi sono stati eliminati con l’entrata in vigore dell’accordo o lo saranno entro termini transitori che variano da cinque a nove anni. Allo scadere dei termini previsti per l’abolizione dei dazi, la Svizzera potrà esportare in Indonesia il 98 % dei suoi prodotti in franchigia doganale.

Le principali disposizioni in materia di origine

  • le disposizioni in materia di origine e le lavorazioni e trasformazioni necessarie per l’ottenimento dell’origine preferenziale sono elencate nell’allegato I dell’accordo e sono reperibili anche nella direttiva R-30 “Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci” dell’Amministrazione federale delle dogane. Con l’entrata in vigore del CEPA, l’Indonesia non beneficia più delle preferenze doganali secondo il sistema di preferenze generalizzate per Paesi in sviluppo;
  • l’accordo prevede il cumulo dei prodotti originari tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia. Non è ammesso il cumulo con merci di altri partner di libero scambio;
  • l’accordo prevede la regola di non modificazione: i prodotti esportati non devono subire alcuna lavorazione o trasformazione non ammessa e devono rimanere permanentemente sotto controllo doganale. È ammesso il trasbordo e/o il frazionamento di invii (splitting-up) in Stati terzi;
  • come prova dell’origine vale esclusivamente la dichiarazione d’origine (Allegato I, art. 12). Essa può essere allestita dall’esportatore, indipendentemente dal valore della merce. Il certificato di circolazione EUR1 non è ammesso.

La dichiarazione d’origine deve essere allestita esclusivamente in inglese ed avere il seguente tenore:

  • la procedura di controllo a posteriori prevede un termine di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre mesi) per rispondere alle domande di controllo e per presentare i giustificativi. Le tempistiche sono brevi, gli esportatori devono pertanto prepararsi adeguatamente;
  • l’importazione preferenziale di olio di palma e olio di palmisti è soggetta, oltre alla dichiarazione d’origine, anche a una prova di sostenibilità e a un’autorizzazione preferenziale rilasciata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) precedentemente alla prima importazione, con attribuzione di un numero di autorizzazione;
  • le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano in transito oppure in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca possono tuttavia beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale nel quadro dell’accordo. In questo caso, fino al 28 febbraio 2022 sussiste la possibilità di presentare una dichiarazione d’origine allestita nel Paese d’esportazione dopo l’entrata in vigore dell’Accordo nonché documenti che comprovano il trasporto diretto.

Altri ambiti

La scheda informativa “Accordo di partenariato economico completo AELS-Indonesia” del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) fornisce ampi ragguagli sui contenuti del CEPA nei seguenti ambiti:

  • ostacoli tecnici agli scambi commerciali e misure sanitarie e fitosanitarie
  • disposizioni generali sul commercio e lo sviluppo sostenibile
  • servizi (per approfondimenti vedasi anche gli Allegati VIII-XV al CEPA)
  • investimenti (per approfondimenti: Allegato XVI)
  • proprietà intellettuale (per approfondimenti: Allegato XVII)
  • appalti pubblici
  • cooperazione economica (per approfondimenti: MoU)

Il trasporto delle merci e i rischi che ne conseguono

Quando si esporta, è bene tenere conto delle procedure da seguire riguardo alla spedizione, al trasporto ed alla conoscenza dei rischi che potrebbero insorgere durante il viaggio.

Per gli esportatori svizzeri è importante conoscere le aliquote di dazio e altri tributi applicati nei Paesi in cui si intende esportare. Esistono delle condizioni di consegna DDP (reso sdoganato), ciò significa che l’esportatore svizzero si prende a carico anche i costi dei dazi e di altri tributi. Per ulteriori necessità c’è la possibilità di richiedere informazioni alle Ambasciate svizzere nei vari Paesi.

Esistono vari metodi di trasporto: stradale, ferroviario, marittimo, aereo e gasdotto. Il principale metodo di trasporto per l’importazione in Svizzera è quello su strada. I prodotti maggiormente importati sono i minerali, terreno agricolo, pietre, prodotti chimici e i macchinari, che costituiscono il 63,3% (2020) delle merci importate. L’80% degli alimenti importati avviene su strada. Il trasporto ferroviario rappresenta il 15,2% (2020) delle importazioni. I prodotti principali sono il carbone, il petrolio (circa 40%), i prodotti chimici e i prodotti in plastica (20%). Il trasporto marittimo, che avviene principalmente attraverso il Reno, comprende per la maggior parte i petroliferi raffinati, come la benzina (54%), le pietre e i minerali 20%. Questo metodo di trasporto rappresenta l’8,7% delle importazioni svizzere.
Il trasporto aereo viene utilizzato maggiormente per merce leggera e preziosa, più precisamente per l’importazione di apparecchi elettronici e tessili. Nonostante a livello di quantità la percentuale ammonti solo allo 0,2% (2020), per contro il loro valore rappresenta il 38,6% (2020) delle importazioni. Troviamo anche l’importazione di frutta esotica e di pesce. Per finire, nel trasporto tramite gasdotto figurano il petrolio e il gas naturale, al 12,5% (2020) delle importazioni.

È bene tenere conto che esistono anche diversi documenti da presentare per il trasporto internazionale in base al tipo di trasporto scelto. Essi si dividono in:
• CMR per il trasporto su gomma,
• Railway Bill per il trasporto su rotaia,
• Bill of Lading per il trasporto via nave e
• Airway bill per quello aereo.

Un documento di primaria importanza è la fattura di vendita. È bene sapere cosa indicare su di essa:
• mittente + destinatario (indirizzi completi con partita IVA o Codice Fiscale, se privato),
• tipologia di merce compresa di voce doganale,
• valore merce (esente IVA per l’esportazione),
• nr. colli,
• peso lordo, peso netto,
• resa Incoterms 2020.

Come citato poc’anzi, gli Incoterms, parte fondamentale per un’esportazione sicura, sono regole internazionali create nel 1936 e periodicamente aggiornate. Sono articoli di contratto e di uso commerciale, sviluppati dall’International Chamber of Commerce (ICC).

L’obiettivo principale di queste regole è quello di contribuire ad evitare incomprensioni e litigi tra esportatore e importatore rispettivamente tra venditore e acquirente. È importante specificare il luogo o il porto nella maniera più precisa possibile. Inoltre, regolano i diritti e le obbligazioni del venditore e dell’acquirente in relazione alla fornitura/consegna di una merce, al trasporto (documenti), al trasferimento del rischio e alla ripartizione dei costi. È fondamentale che le clausole di resa vengano inserite nei contratti di compravendita inserendo il nome del luogo o del porto seguito dalla menzione “Incoterms 2020”; oltre a ciò, sono considerati validi solo se menzionati esplicitamente sulle fatture, sui contratti di compravendita, sulle offerte, sulle condizioni di vendita, sulle conferme d’ordine, ecc..

Un altro punto basilare di cui tener conto per una corretta esportazione sono i rischi che minacciano le merci durante il viaggio. Possiamo trovare:
• il furto/smarrimento,
• il danneggiamento la cui origine è nota (evento conosciuto), cioè l’incidente del mezzo di trasporto,
• l’incidente durante le manipolazioni (carico, scarico, trasbordo),
• gli incendi e gli eventi naturali
• oppure il danneggiamento la cui origine non è nota (evento sconosciuto), ad esempio l’ossidazione e la contaminazione.

Per i motivi elencati sopra, è consigliabile stipulare un’assicurazione sul trasporto delle merci. È possibile, ad esempio, stipulare una copertura contro tutti i rischi (All risks) che copre la perdita e il danneggiamento delle merci durante il trasporto assicurato, salvo quanto espressamente escluso dall’assicurazione. Esiste anche una copertura limitata, che assicura i danni alla merce dovuti agli incidenti del mezzo di trasporto, l’incendio, i danni della natura, il carico e lo scarico. Questa copertura è utilizzata per merci non fragili o trasportate alla rinfusa (bulk).
L’assicurazione inizia quando la merce è caricata sul veicolo all’inizio del viaggio e termina quando è scaricata alla fine del viaggio.

Oltre ai rischi legati al trasporto, esistono anche i rischi finanziari. Troviamo quello in ambito internazionale, dove la controparte potrebbe annullare l’ordine oppure non è nella posizione di ritirarlo, quello legato al Paese (rischio politico, es. colpo di Stato) oppure il rischio di cambio. Purtroppo, anche l’emergenza COVID-19 ha generato un elevato impatto globale sui rischi delle esportazioni.
Per diminuire i rischi di cui si fanno carico i due partner commerciali, le banche hanno sviluppato diverse soluzioni di finanziamento, tra cui la lettera di credito.

La lettera di credito è una garanzia di pagamento per il venditore ed offre maggior sicurezza ad ambo le parti. La banca dell’acquirente si impegna a pagare il venditore in maniera irrevocabile, sottostando a determinate condizioni. I temi di cui tenere conto durante un’esportazione sono molteplici, per questo motivo è bene conoscere ed informarsi per tempo quando si commercia con un determinato Paese straniero. È consigliabile anche avere una persona di contatto nella Nazione in cui si importa.

Il Servizio Export Cc-Ti resta a vostra disposizione.