Luglio 2022: esportazioni e importazioni in calo

A luglio 2022 il commercio estero svizzero ha subìto un calo in entrambe le direzioni di traffico. Infatti, rispetto al mese precedente le esportazioni sono diminuite del 4.3% e le importazioni del 4.2%. Il calo nelle due direzioni ha toccato un’ampia gamma di prodotti. La bilancia commerciale ha segnato un’eccedenza di 2.4 miliardi di franchi.

In breve:

  • ¾ del calo delle esportazioni è dato dai prodotti chimico-farmaceutici
  • le vendite in Europa hanno segnato il 3° calo consecutivo, l’export verso l’Asia ha invece guadagnato terreno (es. Cina: +1/5)
  • le vendite di orologi hanno resistito bene
  • l’import dalle tre principali aree geografiche si è contratto

Maggiori ragguagli nel comunicato stampa dell’UDSC: Luglio 2022: esportazioni e importazioni in calo (admin.ch)

Il sistema degli Esportatori Registrati (REX)

Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) a favore dei Paesi in via di sviluppo, la Svizzera applica preferenze doganali all’importazione di merci originarie di questi Paesi se queste sono provviste di prove dell’origine valide: il certificato d’origine modulo A, la dichiarazione su fattura o, nell’ambito del sistema degli Esportatori Registrati (REX), la dichiarazione d’origine. Il sistema REX si fonda sul principio dell’autocertificazione dell’azienda esportatrice che, per poter stilare la dichiarazione d’origine, deve richiedere all’autorità competente del suo Paese di essere registrata in un’apposita banca dati. Così facendo, l’azienda diventa un Esportatore Registrato. Vediamo il sistema più nel dettaglio.

Paesi partecipanti

Il sistema REX è entrato in vigore nel 2017 nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP). Non ha impatto sulle regole per la determinazione dell’origine delle merci, ma riguarda i metodi di attestazione dell’origine: infatti, sostituisce progressivamente il sistema di certificazione dell’origine basato sui certificati di origine emessi dalle autorità doganali/governative e sulle dichiarazioni su fattura emesse a determinate condizioni dalle stesse aziende esportatrici. Non tutti i Paesi in via di sviluppo partecipano al sistema REX. Quelli che hanno aderito sono elencati qui. In questo elenco è desumibile anche se un determinato Paese può ancora rilasciare certificati d’origine modulo A o dichiarazioni su fattura oppure a partire da che data di allestimento questi ultimi non possono più essere accettati e devono obbligatoriamente essere emesse delle dichiarazioni d’origine (in inglese: Statement on Origin, SoO). Fino ad ulteriore avviso, per i Paesi in sviluppo non menzionati nell’elenco vengono accettati sia i certificati d’origine modulo A (anche chiamato: Form A) sia la dichiarazione su fattura.

Registrazione ed emissione della dichiarazione d’origine

In linea di massima, ogni esportatore dei Paesi partecipanti al REX può allestire una dichiarazione d’origine. Tuttavia, se un invio destinato alla Svizzera contiene merce originaria di valore superiore a CHF 10’300 (EUR 6’000) (prezzo franco fabbrica), l’esportatore deve essere registrato presso l’autorità competente del suo Paese come Esportatore Registrato (in inglese: Registered Exporter, REX) e il suo numero di registrazione deve essere indicato nella dichiarazione d’origine. La validità del numero di registrazione dell’esportatore registrato (REX) può essere verificata sul sito Internet dell’UE REX number validation (europa.eu). Per i prodotti originari con un valore inferiore a CHF 10’300 rimane invece obbligatoria la dichiarazione su fattura (firmata); per contro l’indicazione del numero di registrazione sarà facoltativa.

Indipendentemente dal valore della merce, per i riesportatori svizzeri che intendono frazionare in Svizzera, sotto vigilanza doganale, gli invii da Paesi in via di sviluppo accompagnati da prove dell’origine valide oppure che vogliono rispedire simili invii nell’Unione europea (UE), in Norvegia o nel Regno Unito quali invii completi vige l’obbligo di registrarsi come REX e di emettere delle dichiarazioni d’origine sostitutive. La richiesta di registrazione come REX è da sottoporre tramite il relativo modulo al Circondario doganale competente (per il Ticino: Dogana Sud, Lugano, tel. +41 58 469 98 11, dogana.sud@bazg.admin.ch). Quest’ultimo rilascia un numero REX, che deve obbligatoriamente essere inserito nelle dichiarazioni d’origine.

Nel caso di un’esportazione dalla Svizzera verso un Paese in via di sviluppo, l’allestimento di una dichiarazione d’origine è previsto solo se la merce deve essere ulteriormente lavorata in tale Paese per poi essere riesportata in Svizzera o esportata nell’UE, in Norvegia o nel Regno Unito (quota parte del Paese concedente/donatore). Gli esportatori svizzeri che inviano materiali in un Paese in via di sviluppo per ulteriore lavorazione, e intendono allestire una dichiarazione d’origine, devono essere registrati unicamente se l’invio contiene merce di origine svizzera per un valore superiore a CHF 10’300 franchi. Per gli invii di merce con valore inferiore a CHF 10’300 è possibile emettere una dichiarazione d’origine senza essere registrati quali REX. È irrilevante che l’esportatore sia o meno un esportatore autorizzato. I giustificativi relativi all’origine dei prodotti devono essere conservati per tre anni. Il rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 non è più previsto.

Per quanto riguarda il Regno Unito, sulla base dell’accordo commerciale CH-UK, quest’ultimo accetta le dichiarazioni d’origine sostitutive nel quadro del sistema REX. In cambio, la Svizzera accetta le dichiarazioni d’origine sostitutive rilasciate nel Regno Unito con il numero EORI britannico invece del numero REX.

Tenore della dichiarazione d’origine

Il tenore della dichiarazione d’origine è riportato nell’appendice 3 dell’Ordinanza sulle regole d’origine (OROPS):

Versione francese:

L’exportateur … a) (Numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …b) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …c).

Versione inglese:

The exporter …d) (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …e) preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is …f)

dove:
a)    invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
b)    deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
c)    in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema
armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure
«Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey
cumulation»; c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation»;
d)    invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale;
e)    deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario;
f)     in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema
armonizzato (p. es.: «W 9618»).Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure
«Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»; c) in caso
di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».

Si segnala invece che, per essere ritenuta valida, la dichiarazione d’origine sostitutiva fornita dall’esportatore britannico deve avere il seguente tenore:

The exporter of the products covered by this document (customs identification No…. g)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. h) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is … … i).

(Place and date j))

(Name and signature of the exporter)

dove:
g)    i riesportatori del Regno Unito che riesportano merci in Svizzera devono indicare il loro numero EORI;
h)    deve essere indicata l’origine della merce;
i)     in caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema
armonizzato (p. es.: «W 9618»);
j)     questo può essere omesso se incluso nel documento stesso.

Validità e ulteriori ragguagli

La dichiarazione d’origine

  • deve essere indicata su un documento commerciale, unitamente al nome e all’indirizzo completo dell’esportatore nonché alla descrizione della merce e alla data d’emissione;
  • non deve essere firmata dall’esportatore né controfirmata da un’autorità (il sistema REX è basato sul principio dell’autocertificazione);
  • è valida per 12 mesi dal giorno del suo allestimento;
  • può essere rilasciata anche dopo l’esportazione della merce.

Fonti e documenti di riferimento

Origine non preferenziale: i criteri

Per fare chiarezza, anche alla luce delle numerose richieste, il Servizio Legalizzazioni ha creato una scheda informativa sull’origine non preferenziale, con particolare riferimento ai criteri di origine. Nel documento vengono illustrate nel dettaglio le particolarità di ogni singolo criterio e il loro utilizzo.

SCARICA LA SCHEDA INFORMATIVA

Regno Unito: introdotta la plastic packaging tax

Dal 1° aprile 2022 nel Regno Unito vige una nuova tassa sugli imballaggi in plastica: essa è a carico delle aziende che producono o importano, nell’arco di 12 mesi, più di 10 tonnellate di imballaggi che contengono meno del 30% di plastica riciclata.

Per incentivare l’economia circolare e l’utilizzo di plastica riciclata nel settore del packaging, il 1° aprile scorso il governo inglese ha introdotto la plastic packaging tax (PPT), una tassa sugli imballaggi in plastica. La tassa consiste in un’aliquota di 200 sterline per tonnellata ed è applicata a chi produce o importa nel Regno Unito imballaggi in plastica che contengono meno del 30% di materiale plastico riciclato per un volume di oltre 10 tonnellate nell’arco di 12 mesi (calcolate dal momento della prima produzione o importazione dell’imballaggio).

I seguenti imballaggi sono esenti dalla tassa, indipendentemente dalla quantità di plastica riciclata in essi contenuta:

  • imballaggi in plastica fabbricati o importati per essere utilizzati nel confezionamento primario di un medicinale
  • imballaggi per il trasporto utilizzati su merci importate
  • imballaggi utilizzati come provviste per aerei, navi e ferrovie
  • componenti che hanno uno scopo ed utilizzo permanentemente diverso da quello di imballaggio.

Assoggettamento, registrazione, tassazione

Nella pratica, bisogna dapprima appurare se gli imballaggi prodotti o importati sottostanno effettivamente alla PPT ed effettuare in seguito una verifica dei quantitativi (produzione o importazione superiore a 10 tonnellate all’anno di imballaggi in plastica). Se questi sono superati o si prevede di superarli nei successivi 30 giorni, è necessario registrarsi per la PPT. Solo i produttori o importatori di imballaggi che contengono meno del 30% di plastica riciclata sottostanno tuttavia al pagamento dell’imposta. L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato in base a dichiarazioni trimestrali.

Sul suo sito web, il governo britannico fornisce indicazioni utili sui requisiti per l’applicazione della PPT, come ad es. quali imballaggi sottostanno alla PPT, la necessità effettiva di registrarsi, come calcolare il peso dell’imballaggio, quali documenti presentare, ecc: Plastic Packaging Tax – GOV.UK (www.gov.uk)

Per aiutare produttori e importatori a comprendere se i loro imballaggi sottostanno alla PPT e se essi devono effettuare o meno la registrazione alla tassa sulla plastica, l’erario britannico ha preparato due brevi guide in pdf sugli step da seguire:

In che misura la PPT tocca le aziende esportatrici svizzere?
La PPT è rivolta sia ai produttori inglesi sia agli importatori. L’azienda esportatrice svizzera è a rischio assoggettamento alla tassa dal momento in cui agisce in qualità di importatore, ad es. con la stipula di una clausola Incoterms DDP.

Risparmi miliardari grazie al libero scambio

Nel 2020, grazie agli accordi di libero scambio le aziende svizzere hanno risparmiato circa 2.3 miliardi di franchi svizzeri in dazi doganali sulle merci importate. È quanto si evince da un rapporto pubblicato congiuntamente dalla SECO e dall’AELS.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno pubblicato un’analisi dettagliata dell’impatto degli accordi di libero scambio (ALS) attualmente in vigore. Essa analizza i risparmi tariffari di cui hanno beneficiato le aziende svizzere grazie a tali accordi.

Secondo il rapporto, nel 2020 le aziende svizzere hanno realizzato risparmi sulle importazioni in Svizzera per un totale di 2.27 miliardi di franchi, una somma corrispondente all’82.9% dei risparmi ipoteticamente possibili. Il tasso di utilizzo degli ALS è stato del 68.1%. I maggiori risparmi sono stati realizzati nei settori della plastica (227 milioni di franchi), delle automobili (142 milioni) e dei macchinari (73 milioni).

Nella sola Unione europea (UE), principale partner commerciale del nostro Paese, i risparmi si sono attestati a 1.96 miliardi di franchi, pari all’89.4% dei risparmi possibili. Anche in questo caso i principali beneficiari sono stati i settori della plastica (207 milioni di franchi), delle automobili (118 milioni) e dei macchinari (62 milioni).

Si ricorda che lo scopo primario degli ALS è essenzialmente di facilitare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli migliorando altresì la competitività delle aziende. Anche se il contenuto degli ALS si è evoluto negli anni, l’abbattimento dei dazi doganali resta un elemento centrale. I Paesi partner di un ALS si concedono reciprocamente queste agevolazioni (e non le accordano ad altri Paesi) ed è per questo motivo che ogni accordo è circoscritto ai prodotti originari dei Paesi partner dello stesso, per i quali definisce le regole d’origine specifiche da rispettare. Solo se queste regole sono soddisfatte, e se le merci sono scortate da una prova dell’origine valida, l’esenzione o l’agevolazione in materia di dazi viene concessa. In ambito doganale si parla di “preferenze tariffali” e dunque di “origine preferenziale”. Nella fattispecie, se un’azienda svizzera intende beneficiare di un’agevolazione nel Paese di destinazione, deve comprovare l’origine svizzera della propria merce. Per maggiori ragguagli sul tema si rinvia all’articolo del 17 marzo 2022 “L’origine non è sempre origine”.

I risparmi di cui sopra sono stati resi possibili grazie alla rete molto sviluppata di ALS che conta, oltre alla Convenzione AELS (Associazione europea di libero scambio) e all’ALS con l’UE, ben 33 accordi di libero scambio con 43 Paesi partner.


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 15.06.2022 – Monitoraggio degli ALS: risparmi tariffari miliardari grazie agli accordi di libero scambio (admin.ch)

Adesione del Vietnam al sistema ATA dal 01.05.2022

Dal 1° maggio 2022 il Vietnam accetta il Carnet ATA nell’ambito della Convenzione di Istanbul relativa all’ammissione temporanea di merci

Si fa notare che:

  • il Carnet ATA è accettato unicamente per mostre, fiere e congressi o eventi simili
  • il Carnet ATA non è accettato per il traffico postale
  • il Carnet ATA non è accettato per il transito
  • il Carnet ATA deve essere compilato in lingua inglese (la dogana vietnamita si riserva il diritto di richiedere una traduzione in lingua vietnamita qualora fosse compilato in un’altra lingua)
  • l’importazione o la riesportazione di lotti frazionati non è accettata. Tuttavia, l’importazione parziale del materiale che figura sulla lista generale del Carnet è accettata, a condizione che tutti gli articoli siano riesportati in un unico viaggio
  • il Carnet ATA è accettato da tutte le dogane vietnamite durante il loro orario di apertura.

Per informazioni sull’utilizzo del Carnet ATA: Carnet ATA – Cc-Ti.

L’Ufficio Legalizzazioni della Cc-Ti resta a disposizione per ulteriori ragguagli.

Commercio estero: 1° trimestre 2022 da record

Il commercio estero svizzero è cresciuto anche nel primo trimestre del 2022, segnando nuovi record: le esportazioni sono aumentate dell’1,2% attestandosi a 65,4 miliardi di franchi, mentre le importazioni hanno registrato un incremento di ben 6,7% raggiungendo quota 56,7 miliardi di franchi. La bilancia commerciale ha chiuso con un’eccedenza di 8,7 miliardi di franchi, nuovamente in calo rispetto al trimestre precedente.

Il maggior contributo alla crescita dell’export è dato dagli orologi (+5,3% o +306 milioni di franchi), seguiti dai metalli (+6,3% o +231 milioni), dal settore dei macchinari e dell’elettronica (+2,4%; +190 milioni) e dagli strumenti di precisione (+4,2% o +181 milioni). I quattro settori hanno così confermato il dinamismo dei trimestri precedenti. Al contrario, le vendite di prodotti chimici e farmaceutici sono scese leggermente (-0,7% o -247 milioni). Anche la gioielleria ha subito una battuta d’arresto (-10,8% o -337 milioni).

A livello geografico, le esportazioni verso il Nord America e l’Asia sono cresciute allo stesso ritmo, ovvero a +3,7% o +492 milioni di franchi rispettivamente +3,6% o +489 milioni di franchi. Le prime sono state trascinate dal settore farmaceutico a destinazione del mercato USA. Cina e Giappone si sono invece confermati quali principali mercati di sbocco in Asia. Le esportazioni verso l’Europa sono stagnate a 37,5 miliardi di franchi (rafforzandosi però in Slovenia, Germania e Italia).

Eccezion fatta per la gioielleria (-15,1%), il tessile, l’abbigliamento e le calzature (-3,7%) nonché gli strumenti di precisione (-0,5%), tutti gli altri settori hanno visto aumentare le loro importazioni. Il contributo maggiore è dato dai prodotti energetici, che sono aumentati di 1,8 miliardi di franchi. Tuttavia, questo aumento è dovuto esclusivamente all’aumento dei prezzi e non a un aumento dei volumi (+0,8%). Hanno brillato anche i prodotti chimico-farmaceutici, che hanno segnato un incremento dell’11,8% (+1,7 miliardi di franchi). I metalli hanno confermato il trend positivo degli ultimi sette trimestri segnando +4,2% (+187 milioni).

A livello geografico sono incrementate le importazioni dall’Europa (+10,9%) e dal Nord America (+9,4%), con vari Paesi che hanno registrato aumenti a due cifre (Germania, Slovenia, Austria, Irlanda e Stati Uniti). Hanno invece ristagnato gli arrivi dall’Asia (+0,4%), in particolare quelli dalla Cina, che si è sviluppata ad un livello simile al trimestre precedente (+0,2%).


Fonte: Primo trimestre 2022: il commercio estero registra record su record (admin.ch)

Convenzione PEM: aggiornamento

Nell’ambito degli accordi di libero scambio con la Macedonia del Nord e con il Montenegro, dal 1° aprile 2022 le norme transitorie (norme di origine rivedute della Convenzione PEM) sono applicabili in alternativa. Inoltre, non vi sono più restrizioni sul cumulo diagonale per i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati.

La Matrix, che mostra nel quadro di quali accordi di libero scambio è già consentito il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie, è stata aggiornata di conseguenza.

Per ulteriori ragguagli si rinvia alla circolare R-30 relativa all’“applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con l’UE sul cumulo diagonale”.

L’origine non è sempre origine

L’origine di un prodotto è l’elemento caratterizzante della sua nazionalità economica, riferita al Paese in cui viene estratta, lavorata, trasformata, assemblata e/o fabbricata. Essa riveste particolare importanza nel commercio internazionale ed è centrale non soltanto dal punto di vista doganale e commerciale, ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce. In questo contesto occorre però effettuare la seguente distinzione:
– origine preferenziale
– origine non preferenziale
– indicazione di provenienza

La nozione di origine preferenziale individua l’origine delle merci dal punto di vista puramente doganale in quanto determinata sulla base di regole stabilite negli accordi di libero scambio (ALS) che la Svizzera ha concluso bilateralmente o nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). In generale si può dire che il concetto di origine preferenziale della merce è determinato da accordi ben precisi che un Paese – nel nostro caso la Svizzera da sola o nell’ambito dell’AELS – ha concluso con altri Paesi. Tali accordi definiscono quando la merce è considerata di origine preferenziale e beneficia quindi di preferenze tariffali (sgravi o esenzione dai dazi) nel Paese di destinazione parte dell’accordo. Ogni ALS ha le sue regole specifiche, che vanno pertanto analizzate e applicate caso per caso.

La nozione di origine non preferenziale individua il luogo geografico (il Paese) in cui il prodotto è totalmente ottenuto o fabbricato o in cui è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. L’origine non preferenziale si applica laddove, all’atto dell’importazione e dell’esportazione, le merci sono soggette a misure economiche esterne. Essa costituisce la base per l’applicazione della nazione più favorita (MFN), o per l’applicazione di molteplici misure di politica commerciale come, ad esempio, i dazi antidumping o compensativi (da non confondere con i dazi doganali), gli embarghi commerciali, le misure di salvaguardia e di ritorsione, le restrizioni quantitative (contingenti tariffali), ecc. In generale si può dire che ogni prodotto ha necessariamente un’origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

Dal canto suo, l’indicazione di provenienza fornisce invece informazioni sulla regione di fabbricazione o di trasformazione di un prodotto (es. “Swiss Made” o “Made in Switzerland”), sulla base delle quali il compratore si attende una determinata qualità, una precisa caratteristica nonché una buona reputazione. Nel Paese del compratore, tuttavia, questa indicazione non comporta alcun trattamento specifico da parte delle autorità. Tale designazione è infatti utilizzata a fini pubblicitari in quanto può rendere una merce più interessante per i clienti, facendone aumentare il valore ed eventualmente il prezzo.

In generale, le indicazioni di provenienza possono essere utilizzate dai produttori senza alcun obbligo di autorizzazione purché soddisfino le condizioni previste dalla legge. Sia l’origine preferenziale sia quella non preferenziale richiedono invece l’allestimento di prove documentali che autorizzano un determinato trattamento, da parte delle autorità, delle merci nel Paese di destinazione.

Tra sgravi e… multe: ogni accordo di libero scambio ha le sue caratteristiche specifiche e la loro interpretazione e applicazione pratica non sono sempre evidenti e possono avere conseguenze importati per le aziende che operano con l’estero. In stretta collaborazione con la Dogana svizzera, la Cc-Ti organizza pertanto regolarmente dei corsi di formazione sugli ALS e sull’origine preferenziale. A testimonianza dell’importanza del tema, la prima edizione del 2022 è andata subito esaurita. Il servizio Formazione puntuale ha pertanto deciso di proporre una seconda sessione i prossimi martedì 29 marzo (tutto il giorno) e mercoledì 30 marzo 2022 (la mattina). Per ragguagli ed iscrizioni: https://www.cc-ti.ch/calendario/accordi-di-libero-scambio-e-origine-preferenziale-seconda-edizione-2/
Chi volesse approfondire (anche) il tema dell’origine non preferenziale può annunciarsi al corso di mezza giornata che si terrà mercoledì 30 marzo 2022 pomeriggio. Per ragguagli ed iscrizioni: Origine non preferenziale delle merci – SECONDA EDIZIONE – Cc-Ti

Nuove sanzioni contro la Bielorussia

Il Consiglio federale ha proceduto ad una revisione totale dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia. Sulla scia di quanto adottato contro la Russia, le misure riguardano in particolare il settore commerciale e quello finanziario.

Tra le novità vi è il divieto di esportazione in Bielorussia di tutti i beni a duplice impiego (civile o militare), a prescindere dallo scopo o dal destinatario finale. Viene inoltre vietata l’esportazione di determinati macchinari e di beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza. In relazione a tali beni non è più permesso fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione né mezzi finanziari. Sono stati ampliati anche i divieti di importazione nei confronti della Bielorussia, che ora includono anche i prodotti del legno e della gomma, ferro, acciaio e cemento. In base alla nuova ordinanza è vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali o gli investimenti in tale Paese. Altri provvedimenti in ambito finanziario concernono titoli di credito, mutui e l’accettazione di depositi. Le transazioni con la Banca centrale bielorussa non sono più consentite. Inoltre, le banche elencate nell’allegato sono escluse dal sistema di messaggistica internazionale SWIFT.

I nuovi provvedimenti possono essere visionati qui: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/massnahmen-gegenueber-belarus.html

Contatto per domande mirate: Segreteria di Stato dell’economia SECO, sanctions@seco.admin.ch, tel. 058 464 08 12