Commercio estero: banche dati doganali e siti web utili

I dazi doganali e le regole di origine variano da Paese a Paese. Stesso dicasi per le tasse d’importazione, i documenti, le certificazioni e i permessi necessari. Dove si possono trovare informazioni chiave? E dati statistici? Ecco una breve panoramica, senza presunzione di esaustività, di banche dati e siti web utili.

Tares

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) mette gratuitamente a disposizione la tariffa doganale (Tares) su Internet. Oltre alle aliquote di dazio, ai tributi suppletivi (tasse, imposte) e agli eventuali assoggettamenti a permessi, tramite l’applicazione è possibile accedere a diversi link, quali ad esempio le decisioni relative alla classificazione di merci, le note esplicative della tariffa doganale (che spiegano in modo dettagliato quali merci rientrano in determinate voci di tariffa) e le osservazioni (generali, indicazioni relative agli accordi di libero scambio, ai contingenti doganali, alla statistica del commercio, alle agevolazioni doganali, alle imposte, ai permessi d’importazione e d’esportazione nonché prescrizioni particolari).

Lingue: IT, EN, FR, DE
Accesso: libero

Informazioni tariffarie vincolanti

La tariffa doganale svizzera si basa sull’accordo internazionale del “Sistema armonizzato”, denominato “SA”, attualmente in uso in quasi tutti i Paesi del mondo. Le prime sei cifre della voce doganale a otto cifre corrispondono al SA. Se desiderate assicurarvi di applicare la corretta classificazione a un determinato prodotto, potete inoltrare richiesta formale all’UDSC che, generalmente entro 40 giorni, rilascerà una cosiddetta “informazione tariffale vincolante”.

La richiesta deve imperativamente avvenire compilando il modulo 40.10 Domanda di classificazione, che sarà da inviare a tarifauskunft@bazg.admin.ch.

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Regole d’origine

Le disposizioni in materia di origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie secondo i singoli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera (bilateralmente o nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio/AELS) sono contenute nella direttiva 30 (R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci).

Lingue: IT, FR, DE
Accesso: libero

Taric

La banca dati tariffaria dell’Unione europea (Taric), contiene tutte le misure tariffarie (preferenze tariffarie, sospensioni tariffarie autonome) e di politica commerciale (dazi antidumping e compensativi, misure di salvaguardia) dell’UE.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Access2Markets

Access2Markets è il portale di export compliance dell’Unione europea. Alle aziende di Stati terzi, come la Svizzera, esso consente di ottenere informazioni utili per gli scambi con i Paesi dell’UE, quali ad esempio dazi, imposte e accise, formalità e requisiti all’importazione, regole di origine nonché dati statistici sul commercio estero.

Lingue: IT e altre lingue ufficiali dell’UE
Accesso: libero

Banca dati doganale MendelOnline

L’organizzazione svizzera di promozione delle esportazioni Switzerland Global Enterprise fornisce alle aziende svizzere l’accesso gratuito alla banca dati doganale MendelOnline, con informazioni sui dazi doganali, le tasse, le formalità d’importazione nonché le regole d’origine in oltre 160 Paesi.

Lingue: EN, DE

Accesso: gratuito, previa iscrizione

Rules of Origin Facilitator

Il Rules of Origin Facilitator dell’International Trade Centre (ITC), l’agenzia congiunta dell’Organizzazione mondiale del commercio e delle Nazioni Unite, consente di identificare le informazioni relative agli accordi di libero scambio, ai dazi doganali applicabili, alle regole di origine specifiche per ciascuno prodotto, nonché alle prove dell’origine. Esso riunisce anche le disposizioni legislative applicabili (in formato pdf).

Lingue: EN, FR, ES
Accesso: libero

Trade Map

La Trade Map dell’International Trade Centre (ITC) fornisce – sotto forma di tabelle, grafici e mappe – indicatori sull’andamento delle esportazioni, sulla domanda internazionale, sui mercati alternativi e sui mercati competitivi. La Trade Map copre 220 Paesi e territori e 5’300 prodotti del Sistema Armonizzato.

Lingue: EN, FR, ES, AR, RU
Accesso: parzialmente libero e gratuito

Soggetto residente fuori UE: le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea possono importare ed esportare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il codice doganale dell’Unione ha cambiato in molti aspetti le dinamiche doganali legate direttamente o indirettamente all’espletamento delle formalità ovvero allo sdoganamento delle merci.

Si è partiti con la nozione di esportatore riportata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 con la quale si chiariva che si considera esportatore un soggetto residente escludendo dalla possibilità di eseguire pratiche doganali nel territorio unionale a tutti quei soggetti non residenti che si fossero muniti di una mera rappresentanza fiscale o identificazione diretta ribadendo la necessità di nominare un rappresentante doganale, il quale avrebbe agito come rappresentante indiretto e figurando come esportatore si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti dall’esecuzione dello sdoganamento.

Tale rappresentante indiretto, generalmente un operatore doganale, munito di apposito mandato, deve provvedere ad agire secondo le disposizioni del codice.

Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche in importazione.

L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non residente o nomina di un rappresentante fiscale saranno indicati nella dichiarazione doganale ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista di tecnica doganale, il rappresentante indiretto sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoganamento.

I Servizi della Commissione hanno altresì categoricamente escluso la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, precisando inoltre che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Autore: Lucia Iannuzzi, socio fondatore dell’azienda di consulenza doganale C-Trade Srl

Nota: questo articolo, qui pubblicato con il consenso dell’autore, è apparso originariamente sul sito web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022: Soggetto residente fuori dalla UE. Quali implicazioni doganali – Ctrade (c-trade.it)

Esportazione temporanea: l’uso del Carnet ATA (parte 1)

Il Carnet ATA è un documento doganale ufficiale con validità massima di un anno utilizzato per l’esportazione temporanea di merci. Ciò a determinate condizioni e per talune merci. Vediamo nel dettaglio quali.

Il Carnet ATA (acronimo delle parole francesi e inglesi “Admission temporare / Temporary Admission”) è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea di merci in determinati Paesi senza dover pagare dazi e tasse, semplificando così il passaggio alla frontiera e riducendo i tempi di sdoganamento.

Il documento può essere richiesto sia da persone giuridiche sia da persone fisiche (privati) e utilizzato per ripetuti passaggi del confine con i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione relativa all’ammissione temporanea (la cosiddetta “Convenzione ATA”, firmata a Istanbul nel 1990):

Stato: ottobre 2022. L’elenco aggiornato è disponibile in tempo reale su www.ataswiss.ch/AtaCountries.aspx

Se un Paese non ha firmato la Convenzione ATA non è possibile utilizzare il Carnet, ma è necessario effettuare una pratica ordinaria di temporanea esportazione.

Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet ATA sono:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate durante mostre/esposizioni, fiere, congressi
  • materiale professionale
  • campioni commerciali
  • altro.

Attenzione: alcuni Paesi accettano il Carnet ATA solo per talune categorie di merci. Ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato solo l’accordo sui beni espositivi, mentre a settembre 2022 il Qatar ha approvato l’uso del Carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi per la sola durata della Coppa del Mondo FIFA 2022. Il sito web di ATA Swiss riporta le informazioni rilevanti per i vari Paesi.

Merci destinate a mostre/esposizioni, fiere, congressi

Rientrano in questa categoria le merci destinate ad essere presentate o esposte, quali ad esempio quadri, opere d’arte o altro materiale espositivo così come materiale pubblicitario e dimostrativo utilizzato per la pubblicità delle merci esposte (es. registrazioni, film, diapositive e le apparecchiature necessarie per il loro utilizzo).

Generalmente non è consentita la vendita di merce esportata temporaneamente con il Carnet ATA per esposizione o presentazione: essa può essere venduta nella sua totalità o in parte solo in via eccezionale. In questo caso la merce venduta va fatturata immediatamente e bisogna avviare una procedura di importazione definitiva. Questa procedura si esegue in dogana durante la riesportazione della merce rimanente (oppure unicamente con il Carnet, se è stata venduta la totalità della merce), presentando alla dogana estera la fattura di vendita e il Carnet. La dogana estera provvederà al rilascio della bolla doganale con l’indicazione del numero del Carnet, che a sua volta dovrà essere timbrato con l’indicazione della vendita e il numero della relativa bolla doganale. Per quanto riguarda la dogana svizzera, secondo disposizioni valide dal 1° gennaio 2022, per poter regolarizzare le vendite all’estero su Carnet ATA bisognerà presentare un’istanza scritta alla direzione delle dogane del proprio circondario.

Materiale professionale

Con il termine di “materiale professionale” si intende tutto ciò che serve per esercitare la propria professione, quale:

  • il materiale utilizzato dai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione nonché da compagnie cinematografiche per realizzare servizi giornalistici, registrazioni, trasmissioni, film; (cfr. Appendice I e Appendice II della Convenzione ATA)
  • macchinari e attrezzature utilizzati per l’esercizio della propria professione (come utensili, trasformatori, cavi di misurazione, ecc.) (cfr. Appendice III della Convenzione ATA).

L’utilizzo del Carnet ATA è escluso nel caso di materiale utilizzato per:

  • la fabbricazione industriale
  • l’imballaggio delle merci
  • lo sfruttamento delle risorse minerarie (nella misura in cui non si tratta di utensili manuali)
  • la costruzione, la riparazione o la manutenzione di edifici (anche ponteggi)
  • lavori di sterro o simili.

Campioni commerciali

Trattasi di campioni di merci destinati unicamente alla presentazione o all’ordinazione (orologi, gioielli, tessuti, vestiti, scarpe, …).

Altro

Il Carnet ATA può essere richiesto anche per partecipare a gare o manifestazione sportive internazionali con cavalli, moto o vetture da corsa non targate, barche, ecc.

Uso non consentito del Carnet ATA

Il Carnet ATA non può essere utilizzato per:

  • il noleggio e il leasing
  • la lavorazione o la riparazione della merce esportata
  • materiali di consumo (opuscoli, gadget, ma anche viti, rotoli di carta) (*)
  • merci deperibili (es. prodotti alimentari). (*)

(*) prodotti destinati ad essere parzialmente o totalmente utilizzati.

Link utili

CH-UK: norme di origine applicabili definitivamente

Le norme di origine introdotte provvisoriamente il 1° settembre 2021 sono ora definitivamente in vigore.

La decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito di incorporare nell’accordo commerciale le regole rivedute della convenzione PEM è entrata definitivamente in vigore il 1° ottobre 2022.  Per ulteriori ragguagli si rinvia alla relativa circolare R-30.

Le disposizioni in materia d’origine e l’elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie possono essere consultati nella direttiva 30 (R-30) su R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci (admin.ch)

Dazi sui prodotti agricoli trasformati: adattamento dei prezzi di riferimento

L’8 settembre 2022, il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972 ha deciso di aggiornare, a partire dal 1° ottobre 2022, i prezzi di riferimento delle materie prime agricole. Questi prezzi servono per calcolare i dazi sulle importazioni di diversi prodotti agricoli trasformati provenienti dall’UE. A decorrere dalla stessa data verranno aggiornati anche i dazi sugli stessi prodotti importati da Paesi terzi.

Il protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE (RS 0.632.401.2) disciplina il commercio bilaterale Svizzera-UE di prodotti agricoli trasformati, quali cioccolato, biscotti e altri prodotti da forno, minestre, alimenti per bambini, paste alimentari e gelati. Esso consente alla Svizzera di compensare i prezzi più elevati delle materie prime agricole con dazi sui prodotti agricoli trasformati all’importazione e mira quindi a preservare la competitività dell’industria alimentare svizzera.

I suddetti dazi sono basati sui prezzi di riferimento delle materie prime agricole, essi sono definiti nel protocollo n.2 sono aggiornati regolarmente dal Comitato misto.

Sempre dal 1° ottobre 2022 il Consiglio federale adeguerà i dazi applicati nel commercio di prodotti agricoli trasformati con Paesi terzi esterni all’UE, anch’essi poggianti su differenze di prezzo aggiornate periodicamente.

Link utile: Tares


Fonte: Comunicato stampa della SECO del 14.09.2022

Carnet ATA: FIFA 2022 Qatar

Le autorità doganali del Qatar hanno approvato l’uso del carnet ATA per l’importazione temporanea di apparecchi radiotelevisivi durante la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il 1° agosto 2018 il Qatar ha introdotto il Carnet ATA esclusivamente per mostre e fiere. Per facilitare l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2022, le autorità qatariane hanno ora deciso di  estendere temporaneamente il campo d’applicazione del Carnet ATA al materiale professionale del settore dei media (apparecchiature radiotelevisive). La possibilità di richiedere il Carnet ATA anche per tale materiale è valida solo durante la fase di svolgimento della Coppa del Mondo FIFA 2020, quindi da ottobre a fine dicembre 2022.

Il termine per la riesportazione sarà comunicato dai funzionari doganali del Qatar al momento dell’ingresso, tenendo conto dei tempi necessari per le formalità d’importazione e di riesportazione.

Si consiglia di indicare “Professional Equipment/FIFA World Cup 2022” nella casella C “Uso previsto della merce” sulla copertina del Carnet ATA.

Link utili:
ICC – Use of ATA Carnet approved for FIFA World Cup broadcast equipment
Ataswiss – Elenco Paesi ATA

Libero scambio: designazione “Türkiye”

Nel quadro dell’accordo di libero scambio con la Turchia è raccomandato l’utilizzo della designazione “Türkiye”.

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio AELS-Turchia, quest’ultima ha chiesto di utilizzare esclusivamente la designazione “Türkiye” anziché le denominazioni “Turkey”, “Türkei”, “Turquie” o “Turchia” per designare il proprio Paese anche nelle prove dell’origine redatte in inglese, tedesco, francese o italiano.

Nella sua circolare R-30 del 5 settembre 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) raccomanda pertanto agli esportatori di utilizzare sin da subito di tale designazione. Resta invariata la possibilità di utilizzare le abbreviazioni “TR” o “TUR” anziché la designazione completa.

Per quanto riguarda l’importazione in Svizzera, nelle prove dell’origine redatte nelle varie lingue ammesse è invece possibile utilizzare sia la denominazione nelle lingue summenzionate sia la designazione “Türkiye”.

Fonte: Circolare R-30 dell’UDSC del 5 settembre 2022

Egitto: spedizioni aeree solo con pre-dichiarazione ACI

Dal 1° ottobre 2022 l’obbligo di preregistrazione delle merci, denominato “Advanced Cargo Information (ACI)” e sinora applicato alle spedizioni via mare, sarà esteso anche al trasporto aereo.

Lo scorso anno, la dogana egiziana ha introdotto il sistema elettronico “Advanced Cargo Information” (ACI) al duplice scopo di semplificare e velocizzare le procedure di svincolo delle merci e di verificare esportatori e importatori attraverso un unico portale online. Questo sistema, che prevede la registrazione anticipata delle informazioni relative alle spedizioni, è stato inizialmente implementato agli invii effettuati via mare e, dopo una fase di test iniziata il 15 maggio di quest’anno, dal prossimo 1° ottobre sarà esteso definitamente anche al trasporto aereo.

Come funziona? Il sistema ACI è collegato a due piattaforme: NAFEZA e CargoX. NAFEZA è la “single window” egiziana per il commercio transfrontaliero. L’importatore egiziano vi deve registrare in anticipo i dati della spedizione in entrata al fine di ottenerne la pre-approvazione e acquisirne il numero ACID (Advance Cargo Information Declaration), ovvero un codice a 19 cifre che serve ad identificarla in modo univoco. In seguito, l’importatore egiziano deve comunicare il numero ACID all’esportatore, che a sua volta deve invece registrare i propri dati nella piattaforma blockchain CargoX (cfr. user manual CargoX per costi e istruzioni) e caricarvi i documenti necessari allo sdoganamento della merce oggetto della spedizione, quali ad esempio la fattura commerciale (comprensiva del nr. IVA dell’importatore e del nr. d’iscrizione a RC dell’esportatore), una copia della polizza di carico, il certificato d’origine, la packing list,… Tutti i documenti relativi alla spedizione devono obbligatoriamente essere muniti del numero ACID.

Le informazioni inerenti alla spedizione devono essere inserite a sistema al più tardi 48 ore prima della partenza della merce. La spedizione è sdoganata in Egitto solo se la documentazione caricata a sistema reca il nr. ACID. In caso contrario, la dogana respingerà il carico e la merce sarà restituita al mittente a spese del vettore o del suo rappresentante.

Prima pubblicazione: 18.05.2022
Ultimo aggiornamento: 01.09.2022

Da ottobre il Regno Unito passa a un nuovo sistema doganale

Il Regno Unito abbandona gradualmente il sistema doganale CHIEF a favore del Customs Declaration Service (CDS). Dal 1° ottobre 2022 tutte le importazioni dovranno essere dichiarate tramite quest’ultimo. Il passaggio definitivo al nuovo sistema avverrà il 1° aprile 2023, data in cui anche le esportazioni dovranno essere gestite tramite la nuova piattaforma.

L’attuale sistema di gestione doganale delle merci importate ed esportate CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight), utilizzato per presentare le dichiarazioni doganali all’erario britannico (HM Revenue & Customs), ha quasi esaurito la sua funzione e a breve sarà sostituito dal nuovo servizio di dichiarazione doganale CDS (Customs Declaration Service).

Anche se quest’ultimo è già operativo per quanto riguarda le nuove registrazioni, la sostituzione vera e propria del sistema doganale CHIEF avverrà in due tappe: dal 1° ottobre 2022 CHIEF non accetterà più dichiarazioni doganali di importazione, che dovranno quindi essere presentate tramite il CDS. Le dichiarazioni doganali di esportazione dovranno invece continuare ad essere presentate in CHIEF fino al 31 marzo 2023, dopodiché dovranno essere inserite nel CDS e il vecchio sistema doganale sarà definitivamente abbandonato.

Le aziende estere che agiscono in qualità di importatori nel Regno Unito, ad es. con la stipula di una clausola Incoterms DDP, sono invitate ad informarsi tempestivamente in merito al nuovo sistema.

Link utili:
Customs Declaration Service – GOV.UK (www.gov.uk)
Subscribe to the Customs Declaration Service – GOV.UK (www.gov.uk)

Il Servizio Commercio internazionale della Cc-Ti è a disposizione per ulteriori informazioni e consigli utili.

Incoterms: checklist e flowchart in aiuto

Gli Incoterms® sono regole commerciali elaborate dalla Camera di commercio Internazionale (ICC) che definiscono la ripartizione tra venditore e compratore di obblighi, spese e rischi connessi al trasporto, allo sdoganamento e alla consegna della merce. Il presente articolo ricapitola le caratteristiche degli Incoterms® 2020 e introduce un nuovo strumento grafico, realizzato dall’ICC e di facile utilizzo, che aiuta venditore e compratore nell’identificazione della resa più adatta da includere nei loro contratti di vendita B2B.

Cosa sono gli Incoterms®?

Le clausole Incoterms® (acronimo di International Commercial Terms) sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), che identificano in maniera chiara dove e quando avviene la consegna della merce, il trasferimento dei rischi di perdita o danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce. Essi disciplinano anche chi deve stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto e chi si deve far carico dello sdoganamento all’esportazione e all’importazione. Queste regole sono giuridicamente vincolanti solo se espressamente concordate (idealmente a livello contrattuale) tra il venditore e il compratore.

Gli Incoterms® non regolano invece aspetti quali le condizioni di pagamento, il trasferimento della proprietà della merce, l’effetto di sanzioni o la risoluzione di controversie (es. conseguenze delle violazioni degli obblighi contrattuali, clausole di forza maggiore, legge applicabile, foro competente,…).

Negli anni, gli Incoterms® sono stati oggetto di revisione da parte della ICC, che ha voluto tenere in considerazione i mutamenti e le criticità riscontrati della prassi commerciale. L’ultima revisione è stata effettuata nel 2019 e l’ultima edizione degli Incoterms® è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, da qui la dicitura “Incoterms®2020”.

La classificazione degli Incoterms®

Gli Incoterms® 2020 consistono in 11 regole, identificate con un acronimo di tre lettere e suddivise in quattro gruppi (secondo la lettera iniziale dell’acronimo) e in due categorie. I termini appartenenti al medesimo gruppo condividono caratteristiche simili, mentre le due categorie riguardano i mezzi di trasporto:

Di seguito vengono passati brevemente in rassegna i vari termini di resa.

Tutti i mezzi di trasporto

  • EXW | Ex works / Franco fabbrica (luogo di consegna convenuto)
    È la resa che comporta i minori rischi e costi a carico del venditore. Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore presso la sua sede o in altro luogo convenuto (proprio magazzino o fabbrica, ma anche un deposito, una piattaforma di distribuzione), senza che sia tenuto a caricare la merce. Il compratore organizza il trasporto, ne paga i costi, si assume i rischi di carico (anche se questi viene eseguito dal venditore nei propri locali) e fino a destinazione ed è responsabile delle procedure di sdoganamento all’export e all’import.
    Osservazioni:
    – anche se il venditore non è tenuto a caricare la merce, nella realtà succede spesso che esso lo faccia (perché dispone delle attrezzature necessarie o perché norme di sicurezza/interne impediscono l’accesso di terzi ai suoi locali). In questi casi venditore e compratore dovrebbero prevedere esplicitamente chi si assume il rischio di tale operazione;
    – in generale si raccomanda l’utilizzo della resa EXW al solo commercio nazionale: infatti, anche se le operazioni di sdoganamento sono (generalmente) a carico del compratore, il venditore rimane il soggetto responsabile, dal punto di vista doganale e fiscale (leggi: imponibilità dell’IVA), di una eventuale mancata uscita delle merci dal territorio nazionale, con il rischio di incorrere in sanzioni.
  • FCA | Free carrier / Franco vettore (luogo di consegna convenuto)
    Il venditore consegna la merce al compratore in due modi: a) se il luogo indicato è la sede del venditore (fabbrica, magazzino), allora la merce è considerata consegnata nel momento è caricata sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore; b) se invece il luogo di consegna è un luogo diverso dalla sede del venditore, la merce è considerata consegnata quando, dopo essere stata caricata sul mezzo di trasporto del venditore, raggiunge l’altro luogo indicato (si consiglia di specificare il punto esatto) ed è pronta allo scarico. Il venditore è responsabile delle formalità di sdoganamento all’esportazione, spetta invece al compratore sdoganare la merce all’importazione nel Paese di destinazione, pagare eventuali diritti di importazione ed espletare le formalità doganali d’importazione.
    Osservazioni:
    – in generale le rese Incoterms EXW e del gruppo F – e quindi anche la resa FCA – sono sconsigliabili nei casi in cui il venditore, per ottenere il pagamento della merce, debba presentare i documenti comprovanti la spedizione/consegna della stessa, ad esempio quando il pagamento tramite lettera di credito (L/C). È infatti preferibile che sia il venditore a gestire il trasporto e lo sdoganamento della merce così da disporre dei relativi documenti. In caso di L/C sarebbe quindi più opportuno che venditore e compratore concordino un termine di resa dei gruppi C o D. Tuttavia, per offrire la massima flessibilità alle parti, la resa FCA degli Incoterms 2020 introduce la possibilità di convenire un meccanismo che consenta al venditore di ricevere una polizza di carico con annotazione di messa a bordo (“bill of lading with an on-board notation”) quando consegna la merce nel luogo di consegna concordato, prima che il vettore carichi la merce sulla nave. Il venditore può così presentare i documenti alla banca e incassare il credito. Si sottolinea qui che questo meccanismo è facoltativo e potrebbe far sorgere più problemi di quanti ne possa risolvere.
  • CPT | Carriage paid to / Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto)
    Il venditore organizza e paga le spese di trasporto fino al luogo di destinazione concordato. Il venditore effettua la consegna, e con essa il passaggio dei rischi, quando affida la merce al vettore da lui designato. Il momento del passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide quindi con il momento del passaggio dei costi del trasporto: è pertanto necessario specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Il venditore è responsabile delle formalità d’esportazione, ma non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
  • CIP (Carriage and Insurance paid to / Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)
    Il venditore organizza e paga le spese di trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il venditore effettua la consegna, e con essa il passaggio dei rischi, quando affida la merce al vettore da lui designato. Il momento del passaggio del rischio da venditore a compratore non coincide con il momento del passaggio dei costi del trasporto: è pertanto necessario specificare con chiarezza il luogo di consegna e il luogo di destinazione delle merci. Il venditore è tenuto a stipulare una copertura assicurativa conforme alla Institute Cargo Clause A (All Risks, livello massimo di copertura) o simile. Il venditore è altresì responsabile delle formalità d’esportazione, ma non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione o di pagare eventuali diritti di importazione.
  • DAP | Delivered at place / Reso al luogo di destinazione (luogo di destinazione convenuto)
    Il venditore effettua la consegna della merce quando essa arriva sul mezzo di trasporto nel luogo di destinazione convenuto (terminal, magazzino, ecc.) ed è pronta per essere scaricata. Il venditore è obbligato a stipulare un contratto per il trasporto della merce fino al luogo di destinazione e si assume tutti i rischi consegnando la merce nel luogo convenuto. Esso è responsabile delle formalità d’esportazione, ma non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione. Qualora il compratore non sdogani le merci all’importazione, dovrà sopportare tutti i rischi e i costi legati all’immagazzinamento della merce in attesa dello sdoganamento.
  • DPU | Delivered at place unloaded / Reso al luogo di destinazione scaricato (luogo di destinazione convenuto)
    La merce è considerata consegnata una volta scaricata dal mezzo di trasporto e messa a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore è obbligato a stipulare un contratto di trasporto sino al luogo di destinazione e si fa carico di tutti i rischi connessi al trasporto e allo scarico della merce. Il rischio viene trasferito una volta scaricata la merce. La resa DPU è l’unica a richiedere al venditore di consegnare la merce scaricata alla destinazione convenuta: è pertanto opportuno che esso si assicuri di essere effettivamente in grado di scaricare la merce nel luogo convenuto (ad. es. che ci siano le attrezzature adeguate). Il venditore è responsabile delle formalità d’esportazione, ma non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
  • DDP | Delivered duty paid / Reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto)
    La merce è considerata consegnata quando il venditore la mette a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto, presso il luogo di destinazione. Il venditore è obbligato a stipulare un contratto di trasporto della merce sino al luogo di destinazione ed è responsabile dello sdoganamento non solo all’esportazione ma anche all’importazione, pagando eventuali diritti doganali sia di esportazione sia di importazione ed espletando tutte le formalità doganali. Tutti i rischi sono a carico del venditore fino al luogo di destinazione, con la merce pronta per lo scarico.
    Osservazioni:
    – si raccomanda di specificare il più chiaramente possibile il punto nel luogo di destinazione convenuto, poiché le spese e i rischi fino a tale punto sono a carico del venditore;
    – il DDP comporta il livello massimo di obbligazioni per il venditore, che oltre a pagare dazi e IVA all’importazione (con relativa registrazione doganale e fiscale nel Paese di destino) deve anche assicurarsi di disporre delle licenze necessarie per l’importazione della merce e di essere effettivamente in grado di sdoganarla.

Solo trasporto marittimo, fluviale o lacustre

  • FAS | Free alongside ship / Franco lungo bordo (porto d’imbarco convenuto)
    La merce è considerata consegnata quando il venditore la mette a disposizione sottobordo della nave (ad es. sulla banchina o la chiatta) designata dal compratore nel porto d’imbarco. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti. Il venditore non è obbligato a stipulare un contratto di trasporto. È responsabile delle formalità d’esportazione, ma non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione.
  • FOB | Free on board / Franco a bordo (porto d’imbarco convenuto)
    La merce è considerata consegnata quando il venditore mette a disposizione la merce a bordo della nave scelta dall’acquirente nel porto d’imbarco. Il venditore è tenuto a sostenere i costi relativi all’imbarco della merce a bordo della nave e allo sdoganamento della merce per l’esportazione, ma non ha l’obbligo di stipulare un contratto per il trasporto fino al luogo di destinazione né di sdoganare la merce all’importazione, di pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in poi.
  • CFR | Cost and Freight / Costo e nolo (porto di destinazione convenuto)
    La merce è considerata consegnata quando il venditore la mette a disposizione a bordo della nave nel porto d’imbarco. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando essa è a bordo della nave. Il venditore è obbligato a stipulare un contratto per il trasporto della merce sino al luogo di destinazione. Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi.
  • CIF | Cost, insurance and freight / Costo, assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto)
    La merce è considerata consegnata quando il venditore la mette a disposizione a bordo della nave nel porto d’imbarco. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando essa è a bordo della nave. Il venditore è obbligato a stipulare un contratto di trasporto e una copertura assicurativa conforme alla Institute Cargo Clause C o simile (copertura minima). Qualora il compratore desideri avere una maggiore protezione assicurativa dovrà accordarsi espressamente con il venditore o stipulare contratti assicurativi aggiuntivi. Questa regola presenta due punti critici, perché il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi.

Per l’applicazione corretta degli Incoterms® si suggerisce di utilizzare la seguente struttura (o struttura simile):

[regola Incoterms® scelta] [Porto, luogo o punto convenuto], Incoterms® 2020

es. CPT Singapore Airport, Incoterms® 2020

Scegliere la resa: ecco un aiuto pratico

La scelta dell’Incoterms® è oggetto di negoziazione tra venditore e compratore, che devono individuare la resa più idonea rispetto non solo alla tipologia di merce da consegnare e al tipo di trasporto da utilizzare per la sua consegna, ma anche alla volontà e alla capacità di ognuna delle parti di sostenere determinati costi e rischi nonché di svolgere determinati compiti.

Come scegliere la regola Incoterms® corretta in un contratto di vendita B2B? Il termine di resa proposto dalla controparte risponde anche alle proprie esigenze specifiche?

La ICC ha predisposto una checklist e due diagrammi di flusso che, attraverso alcune domande chiave, portano venditore da un lato e compratore dall’altro a riflettere sui vari aspetti delle transazioni commerciali e a capire quindi quale resa Incoterms® si applica al loro caso specifico. Il documento, disponibile in inglese e in formato pdf, può essere scaricato qui.






Per comodità, di seguito sono riportati il diagramma di flusso per la scelta dell’Incoterms da parte del venditore:

e il diagramma di flusso per la scelta dell’Incoterms® più idoneo da parte del compratore:

Si consiglia di utilizzare checklist e flowchart assieme al testo ufficiale delle Regole Incoterms® 2020.

La pubblicazione Incoterms® 2020 in italiano/inglese può essere acquistata presso la Cc-Ti al costo di CHF 70.- per i soci / CHF 82.- per i non soci, spese di spedizione escluse. Ordinazioni tramite e-mail a internazionale@cc-ti.ch.

Disclaimer: la panoramica qui sopra fornita è a scopo esclusivamente informativo e non ha presunzione di esaustività e completezza.