Cumulo PEM: norme transitorie con Georgia

Nell’ambito della Convenzione paneuromediterranea (PEM), le norme transitorie possono ora essere applicate anche con la Georgia.

In deroga al principio secondo cui le merci devono essere interamente fabbricate nel Paese d’esportazione o essere sufficientemente elaborate in questo Paese, il cumulo dell’origine consente di trattare le merci di una parte contraente di un accordo di libero scambio alla stessa stregua di quelle originarie del Paese di esportazione.

La Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale paneuromediterranee – meglio nota come Convenzione PEM – è stata ratificata dai seguenti Paesi vedi territori: UE, AELS, Turchia, Isole Faroe, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina e si applica laddove tra le Parti è stato concluso un accordo di libero scambio.

Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione e aggiornare le regole d’origine. Poiché la revisione deve essere approvata all’unanimità e alcuni Paesi hanno espresso delle riserve, altri Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le nuove norme, definite come norme transitorie.

I due insiemi di norme di origine coesistono tra le Parti contraenti applicatrici e gli operatori economici possono scegliere se applicare le norme d’origine della Convenzione attuale o le norme d’origine rivedute. Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione: prima di optare per le regole di origine transitorie, è infatti necessario considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale in quanto le prove d’origine rilasciate nell’ambito della convenzione PEM non possono essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.

Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi di libero scambio:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
  • AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023)
  • e dal 1° dicembre 2023 anche all’accordo AELS-Georgia.

A supporto degli operatori economici, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha realizzato la “Matrix”, ovvero una tabella aggregata con la panoramica dei Paesi e dei territori che applicano tra di loro la Convenzione PEM, sia sotto forma di norme attuali sia di norme rivedute/transitorie. La Matrix aggiornata può essere visionata qui.

Altri link utili:
– pagina Cc-Ti: Il cumulo dell’origine
– Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale

Abolizione dei dazi industriali dal 01.01.2024

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e, in parallelo, semplificherà la sua tariffa doganale. I dettagli in un webinar congiunto Cc-Ti, S-GE, SECO e UDSC svoltosi il 20 novembre 2023.

Ai saluti introduttivi da parte di Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti) e di Luca Degiovannini, Senior Director Market Southern Switzerland di Switzerland Global Enterprise (S-GE), ha fatto seguito l’intervento dell’Ambasciatore Thomas A. Zimmermann, Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali, Capo «Servizi specializzati economia esterna» della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che, dopo un excursus sul dilemma liberalizzazione – protezionismo, ha illustrato il panorama svizzero dei dazi e i motivi che hanno spinto la Confederazione alla loro abolizione per quanto riguarda i prodotti industriali, per terminare il suo intervento con informazioni di dettaglio sulle misure che entreranno in vigore dal 1° di gennaio 2024 e gli effetti attesi. Un ampio spazio è stato dedicato alla sessione di “Domande e risposte”, a cui sono intervenute le esperte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) Sabrina Morillo Conconi, Controllore aziendale presso la Dogana Sud, Chiara Bertoletti, Controllore aziendale presso la Dogana Sud e Karin Vonnez, Capa basi tariffali, UDSC Berna.

La presentazione consolidata in formato PDF può essere scaricata qui.

Le modifiche dall’01.01.2024 in breve

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali, indipendentemente dall’origine delle merci. L’abolizione dei dazi industriali interesserà quasi tutti i prodotti dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno, pertanto, essere importati in Svizzera in franchigia doganale.

Per importare prodotti industriali per i quali è certo, al momento dell’importazione, che rimarranno o saranno consumati in Svizzera non sarà più necessario basarsi su un accordo di libero scambio (ALS) o sul sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG) e fornire la prova dell’origine preferenziale.

Rimarrà necessario presentare i certificati di origine preferenziale qualora siano previste lavorazioni nel territorio svizzero (applicazione del cumulo) e/o riesportazioni.

Non ci saranno cambiamenti nelle procedure doganali, rimarrà quindi l’obbligo di dichiarazione doganale rimane.

Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali, la struttura della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali sarà semplificata: le modifiche incideranno sulle ultime due cifre dei codici doganali a 8 cifre che saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC. Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a “00”) continueranno a essere riconosciute valide dal UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni). Le chiavi statistiche (elementi di controllo / numeri convenzionali di tre cifre che fungono da suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre) saranno trasferite alla nuova struttura tariffaria se necessarie all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale. Rimarrà l’obbligo del pagamento degli altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV), ecc.

Libero scambio CH-UE: l’acciaio al centro dei colloqui del Comitato misto

Il 23 novembre 2023 si è riunito a Bruxelles il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione europea (UE). Al centro dei colloqui anche il commercio dell’acciaio.

Riunitesi a Bruxelles, le delegazioni di Svizzera e UE hanno riconosciuto l’importanza delle strette relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE e discusso le difficoltà legate al reciproco accesso al mercato.

La Svizzera ha nuovamente richiesto all’UE di sospendere le misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici o di garantire che non ostacolino il commercio bilaterale e proposto l’esenzione dall’obbligo di fornire una prova di origine per l’importazione dei fattori produttivi siderurgici nel contesto delle sanzioni contro la Russia, un obbligo che non solo rappresenta un onere per le imprese, ma che, dal punto di vista elvetico, non è nemmeno necessario poiché il nostro Paese ha introdotto sanzioni analoghe a quelle dell’UE.

All’UE è stato inoltre chiesto di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese in relazione al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per non compromettere gli scambi commerciali. In questo contesto, la Svizzera ha accolto favorevolmente l’esenzione dall’obbligo di versamento del tributo grazie al collegamento esistente dei sistemi di scambio delle quote di emissioni (SSQE/ETS).

Link utili:
Comunicato stampa della SECO del 23.11.2023

Convenzione PEM riveduta: norme transitorie per Bosnia-Erzegovina

Nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra l’AELS e la Bosnia-Erzegovina, le regole di origine transitorie sono state introdotte con effetto retroattivo dal 1° settembre 2023.

Tramite circolare R-30 (PDF) del 1° ottobre 2023, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica l’applicazione retroattiva delle norme transitorie a partire dal 1° settembre 2023 e istruisce in merito al possibile riesame delle importazioni dalla Bosnia-Erzegovina a partire da tale data, con l’eventuale rimborso dei dazi all’importazione.

Nel quadro del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine (Convenzione PEM), vige un cumulo diagonale tra la Svizzera/AELS e molti Paesi del libero scambio. La recente revisione della Convenzione, tuttavia, non ha fatto l’unanimità: se alcuni Stati rifiutano ancora il testo, altri hanno invece deciso di applicare transitoriamente su base bilaterale le regole rivedute. La Matrix Euro-Med (PDF) dell’UDSC illustra quali accordi di libero scambio consentono il cumulo con l’applicazione delle norme transitorie. Per quanto riguarda la Svizzera, le norme transitorie si applicano già ai seguenti accordi:

  • Svizzera-Unione europea (dal 01.09.2021)
  • Associazione europea di libero scambio (AELS) (dal 01.11.2021)
  • AELS-Albania e AELS-Serbia (dal 01.01.2022)
  • AELS-Macedonia e AELS-Montenegro (dal 01.04.2022)
  • NOVITÀ: AELS-Bosnia ed Erzegovina (dal 01.09.2023).

Per ulteriori ragguagli sull’origine preferenziale (definizione di prodotto originario, regole d’origine, cumulo, prove) si invita a consultare il dossier Cc-Ti dedicato all’Origine preferenziale o a contattare il servizio Commercio internazionale.

Altri link utili:
https://www.cc-ti.ch/abolizione-dazi-industriali-cosa-significa-concretamente/

Abolizione dei dazi industriali: cosa significa concretamente

Tra poco meno di tre mesi, il 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali e allo stesso tempo snellirà la sua tariffa doganale. A partire da tale data i prodotti industriali potranno essere importati in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale. In alcuni casi, tuttavia, tale prova dovrà comunque essere richiesta e presentata.

A partire dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali. Questa novità interessa quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale (Tares), ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli.

Cosa significa concretamente?

Diciamo innanzitutto che l’abolizione dei dazi industriali non comporta un adeguamento dei processi di sdoganamento: rimane quindi in vigore l’obbligo della dichiarazione d’importazione, compresa la corretta dichiarazione della voce di tariffa doganale dei prodotti. E a proposito di voce tariffale, ecco la prima novità.

Semplificazione della tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali

Il 1° gennaio le attuali 9114 voci tariffarie svizzere (Tares) saranno ridotte a 7511. L’attuale suddivisione (minuziosa per consentire la riscossione di dazi differenziati sui prodotti industriali) verrà semplificata: fatte salve alcune eccezioni, le ultime due cifre delle otto cifre delle voci di tariffa svizzere saranno sostituite con “00”. Tabelle excel con la struttura tariffaria valida dal 1° gennaio 2024 e la lista di concordanza (2022 vs 2024) sono già disponibili sul sito web dell’UDSC a questa pagina. Alcuni documenti saranno aggiornati successivamente, a seguito di modifiche di altre ordinanze.

COSA FARE
Analizzate la nuova struttura tariffaria, adottandola per tempo affinché le vostre dichiarazioni doganali possano continuare a essere accettate dal sistema e-dec o da Passar a partire da gennaio 2024.

Eventuali informazioni tariffarie vincolanti (ITV) interessate dalla semplificazione della struttura della tariffa doganale continueranno a essere riconosciute valide dall’UDSC entro il proprio periodo di validità (max. 6 anni).

Esempio di accorpamento / semplificazione tariffale e azzeramento dazi dal 01.01.2024

Dal 1° gennaio 2024 il capitolo 7226 si ridurrà a 6 singole voci:

ATTENZIONE
L’abolizione dei dazi industriali non vi esonererà dal pagamento di tributi suppletivi (altri tributi all’importazione quali ad esempio l’imposta sugli oli minerali, la tassa d’incentivazione sui composti organici volatili, ecc.) o dai disposti di natura non doganale.

Esempio di MANCATO accorpamento / semplificazione tariffale legato ai TRIBUTI SUPPLETORI

La voce 2909.6010 è assoggettata all’imposta sugli oli minerali, la voce 2909.6090 non lo è. I dazi all’importazione vengono azzerati in entrambi i casi:

Origine e prove dell’origine

Poiché con l’abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali va a cadere il vantaggio competitivo dettato dagli accordi di libero scambio, si sollevano importanti questioni sull’esigenza o meno di continuare a richiedere le prove documentali dell’origine preferenziale (CCM o dichiarazione d’origine su fattura).

Già oggi le aziende interessate devono presentare una prova dell’origine precedente valida o, in alternativa, una decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale se all’esportazione della merce in questione intendono rilasciare una prova dell’origine (cfr. Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell’origine precedenti). Questa pratica non cambierà con l’abolizione dei dazi industriali: per quanto riguarda l’importazione di merci o di materie prime che saranno trasformate in Svizzera e poi riesportate, occorre pertanto chiarire se al momento dell’esportazione sarà applicato o meno un cumulo dell’origine. Chi intende farlo deve poter contare anche in futuro, all’importazione della merce in questione, sulle prove dell’origine precedenti rilasciate dal proprio fornitore.

ATTENZIONE
La prova dell’origine preferenziale resta necessaria se una merce originaria di un Paese partner di libero scambio

  • deve essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine
  • deve essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo (p. es. per essere installata in un macchinario che viene esportato con prova dell’origine).

COSA FARE

  • fate in modo che i vostri fornitori esteri continuino a fornire prove dell’origine valide, se le necessitate per la (ri)esportazione;
  • istruite i vostri fornitori di servizi di sdoganamento se all’importazione desiderate un’imposizione all’aliquota preferenziale.

Si ricorda infine che i giustificativi devono essere conservati almeno per tre anni dal rilascio della prova dell’origine all’esportazione, nel caso dell’ALS con la Corea del Sud per cinque anni. Si segnala infine che dal 1° gennaio 2024, dopo l’imposizione, le prove dell’origine all’importazione possono essere conservate in formato digitale.

Schema riassuntivo

Fonte: SECO

Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35,
zurfluh@cc-ti.ch

Link utili

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale
martedì 23 gennaio 2024 (tutto il giorno) e mercoledì 24 gennaio 2024 (la mattina) in presenza c/o Cc-Ti, Lugano

Carbon tax europea (CBAM): avviata la fase transitoria

Il 1° ottobre sono scattati i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, una tassa sul carbonio.

Come anticipato nel nostro articolo La carbon tax europea è realtà, lo scorso 1° ottobre ha preso l’avvio la prima fase del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere dell’UE (Carbon adjustment mechanism, CBAM), che obbliga gli importatori di sei settori industriali ad alta intensità di carbonio a comunicare alle autorità europee le emissioni di carbonio dei prodotti importati da Stati terzi e, indirettamente, gli esportatori extra-UE a fornire tali dati ai loro business partner europei.

Secondo il Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), le merci di origine non preferenziale svizzera non sottostanno al CBAM. La situazione è però diversa per le aziende svizzere che esportano nell’UE merci di origine terza: in questa prima fase e fino al 31 dicembre 2025 esse devono comunicare trimestralmente all’importatore europeo o, se l’importatore è stabilito al di fuori dell’UE, al suo rappresentante doganale indiretto

  • i quantitativi di merci importate
  • le emissioni dirette
  • le emissioni indirette (limitatamente al cemento e ai fertilizzanti)
  • il prezzo del CO2 pagato all’estero.

A tal proposito, la Commissione europea ha messo a disposizione un modello di comunicazione CBAM (file excel, 1.19 MB) per la richiesta dei dati ai fornitori (cfr. allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 del 17 agosto 2023).

Per quanto riguarda il calcolo delle emissioni incorporate e per tutta la durata del periodo transitorio, il regolamento di esecuzione prevede un sistema flessibile: fino al 31 dicembre 2024 sarà infatti possibile fare riscorso a differenti modalità di rendicontazione (art. 4). La rendicontazione basata su valori di default potrà però essere impiegata solo fino al 31 luglio 2024. A partire dal 1° gennaio 2025 saranno invece accettati solo i metodi di rendicontazione completa (art. 4 par. 1).

Essendovi ancora molti punti aperti, la Commissione europea sta gradualmente mettendo a disposizione documenti e video utili, tra cui:

Da ultimo, ma non meno importante, la Commissione europea ha attivato il portale di identificazione per accedere al Registro transitorio CBAM e presentare le relazioni CBAM trimestrali e ha anche pubblicato una lista provvisoria (e ancora incompleta) delle autorità degli Stati membri competenti in merito all’implementazione del CBAM.


Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli:
Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Nuovo anno fiscale, tasse di sdoganamento in aumento negli USA

L’autorità doganale americana CBP ha annunciato l’aumento delle tasse di sdoganamento dal 1° ottobre 2023.

La U.S. Customs and Border Protection (CBP), ovvero l’autorità doganale USA, ha annunciato i seguenti adeguamenti della Merchandise Processing Fee (MPF), la tassa riscossa sulle importazioni, e di altre tasse in coincidenza con il nuovo anno fiscale, ossia a partire dal 1° ottobre 2023:

  • l’importo minimo della MPF per le spedizioni di valore superiore a 2’500 dollari (ingresso formale) passerà a 31.67 dollari e l’importo massimo salirà a 614.35 dollari. L’aliquota ad valorem resterà invece invariata allo 0.3464%;
  • la nuova tariffa per l’ingresso/ il rilascio informale (spedizioni sotto i 2’500 dollari) sarà di 2.53 dollari;
  • la sovrattassa per l’entrata/il rilascio manuale passerà invece a 3.80 dollari.

Per ulteriori ragguagli: Federal Register: COBRA Fees to be Adjusted for Inflation in Fiscal Year 2024 CBP Dec. 23-08

Conservazione digitale delle prove dell’origine all’import

Dal 1° gennaio 2024 sarà consentita la conservazione delle prove dell’origine all’importazione in formato digitale.

Le prove dell’origine che servono per un’imposizione all’aliquota preferenziale all’importazione devono attualmente essere custodite in formato cartaceo originale.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il 3 agosto scorso, dal 1° gennaio 2024, dopo l’imposizione sarà consentita la conservazione di copie, anche in forma digitale, dei documenti. Durante il periodo di conservazione, tali prove dell’origine (o le relative copie) dovranno poter essere presentate, su richiesta, all’UDSC.

Questo NON si applicherà alle prove dell’origine per imposizioni all’aliquota preferenziale precedenti il 1° gennaio 2024, che dovranno continuare ad essere archiviate in formato cartaceo originale. E ciò anche se il periodo di conservazione andrà oltre la data sopra indicata.

Link utili:

La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

Abolizione dazi industriali: nota informativa delle dogane

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato una nuova nota informativa sull’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024 e sulle sue ripercussioni in caso di export verso Paesi con i quali vige un accordo di libero scambio.

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera abolirà i dazi sui prodotti industriali – ovvero su quasi tutte le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale, ad esclusione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. I prodotti industriali potranno pertanto essere importati in Svizzera in franchigia doganale anche senza prova dell’origine preferenziale.

Ciò nonostante, le aziende esportatrici dovranno continuare a fornire la prova dell’importazione di merci di origine preferenziale per poter redigere i certificati di origine preferenziale per l’esportazione.

In una nota informativa del 3 agosto scorso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ricapitola le ripercussioni sull’origine in caso di esportazioni nel quadro degli accordi di libero scambio.

In breve, la prova dell’origine preferenziale resterà necessaria se una merce originaria di un Paese partner del libero scambio

  • dovrà essere riesportata allo stato immutato con prova dell’origine, o
  • dovrà essere utilizzata in Svizzera come materiale per il cumulo.

La nota informativa può essere scaricata qui (PDF, 127 kB).

Per ulteriori ragguagli sul tema vi invitiamo a consultare la nostra pagina informativa: Abolizione dazi sui prodotti industriali – Cc-Ti

Accordi di libero scambio: formazione

Nell’ambito della formazione puntuale si segnala il seguente corso, durante il quale verrà approfondito anche il tema in oggetto:

Accordi di libero scambio e origine preferenziale – Cc-Ti
martedì 26 settembre (tutto il giorno) e mercoledì 27 settembre (la mattina)
in presenza c/o Cc-Ti, Lugano

Altri link utili:

Dossier Cc-Ti: Origine preferenziale