L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato un aggiornamento della Matrix PEM, la tabella che traccia l’applicazione delle regole d’origine tra i Paesi membri della Convenzione paneuromediterranea (PEM). La nuova versione include dati aggiornati sull’Albania.
Nello specifico, l’Albania ha ottenuto lo status “CR” con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025, consentendo così la permeabilità dei due set di regole.
L’accordo di libero scambio con la Moldova entrerà in vigore il prossimo 1° aprile: a partire da tale data i Paesi dell’AELS potranno applicare la Convenzione PEM riveduta nei loro scambi con il Paese. La Matrix sarà aggiornata di conseguenza..
Perché è importante la Matrix?
La Matrix è uno strumento chiave per le aziende, poiché permette di:
identificare i Paesi con cui è possibile cumulare l’origine dei prodotti
determinare il trattamento tariffario preferenziale, indicando se applicare le regole rivedute o attenersi alle vecchie regole
ottimizzare la gestione di esportazioni e importazioni nell’area PEM, facilitando così la pianificazione commerciale.
La versione aggiornata della Matrix è disponibile qui in formato PDF.
A partire dal 12 marzo 2025, le importazioni di acciaio, alluminio e loro derivati negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio supplementare del 25%. La misura, ufficializzata da due avvisi dell’agenzia doganale statunitense, segna un’ulteriore stretta sulle politiche commerciali del Paese.
L’ampliamento della misura interessa diverse categorie merceologiche:
alluminio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 66, 76, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96.
acciaio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 72, 73, 84, 85, 87 e 94
I provvedimenti revocano ogni forma di trattamento agevolato, comprese quote assolute, contingenti tariffari ed esenzioni per singoli Paesi. Inoltre, pongono fine alle esclusioni generali precedentemente approvate (General Approved Exclusions, GEA), mantenendo valide solo quelle specifiche registrate nel sistema Automated Commercial Environment (ACE) fino alla loro scadenza o all’esaurimento del volume autorizzato.
Esclusi dall’inasprimento dei dazi saranno unicamente i prodotti realizzati con acciaio fuso o alluminio estruso negli Stati Uniti. Per tutti gli altri derivati, il calcolo del dazio verrà effettuato sul valore del metallo di base.
Non è previsto alcun meccanismo di rimborso (drawback) per i dazi imposti. Inoltre, l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati ammessi nelle zone franche statunitensi a partire dal 12 marzo 2025 dovranno riceveranno lo status di “straniero privilegiato” e saranno assoggettati ai dazi vigenti al momento dell’immissione in consumo.
Per chiarire le modalità di attuazione delle nuove misure, l’agenzia doganale statunitense (U.S. Customs and Border Protection – CBP) ha ora pubblicato due documenti operativi:
I due documenti elencano le sottovoci tariffarie del capitolo 99 dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS)da utilizzare obbligatoriamente per dichiarare le importazioni e forniscono istruzionidettagliate sullacorretta dichiarazione del contenutodi alluminio e acciaio, compresa l’indicazione del Paese di fusione e colata (per l’alluminio: anche in caso di utilizzo di materiali riciclati).
Sottovoci tariffali a confronto
A quali sottovoci tariffali del capitolo 99 sono associati i vari articoli in acciaio e alluminio? Consulta la nostra tabella riepilogativa!
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/03/ART25-USA-dazi-acciaio-alluminio.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-03-10 14:11:462025-03-10 20:10:42Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati
L’accordo di libero scambio AELS-Moldova entrerà in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Moldova il 1° aprile 2025. È già entrato in vigore tra Islanda e Moldova il 1° settembre 2024 e tra Norvegia e Moldova il 1° novembre 2024
Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’accordo, alla Moldova verrà soppresso lo stato di Paese in via di sviluppo beneficiante di preferenza. A partire dal 1° aprile 2025, per l’imposizione preferenziale, dovrà pertanto essere disponibile una prova di origine rilasciata nell’ambito dell’accordo di libero scambio.
La Moldova è parte della Convenzione PEM riveduta e il cumulo diagonale con i partner di libero scambio in comune all’interno della zona PEM è generalmente possibile (p. es. con l’Unione europea). Le opzioni di cumulo effettive possono essere visualizzate nella Matrix. La Convenzione PEM riveduta prevede anche il cumulo totale. Fino al 31 dicembre 2025 le prove d’origine emesse sulla base delle norme rivedute devono recare la dicitura “REVISED RULES”.
Le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Moldova o in Svizzera possono beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale quando vengono importate in Svizzera. A tal fine, occorre presentare una prova d’origine allestita a posteriori, nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto. Se al momento dell’imposizione non è disponibile alcuna prova di origine, è necessario richiedere un’imposizione provvisoria.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-AELS-Moldova.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-02-28 14:00:002025-02-28 09:58:07Accordo di libero scambio AELS-Moldova in vigore dal 1° aprile 2025
Trump ha firmato i nuovi ordini esecutivi che fissano al 25% l’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva sui prodotti in alluminio e in acciaio, estendendola anche ai prodotti derivati. Le misure pongono altresì fine alle esenzioni, ai contingenti o ai contingenti tariffari di cui beneficiavano alcuni Paesi e alle esclusioni specifiche per prodotto. Tutti i dettagli nei Proclami 10895 e 10896 pubblicati il 18 febbraio nel Registro Federale. Le misure si applicano dal 12 marzo 2025.
Il 10 febbraio 2025, il presidente Trump ha firmato nuovi ordini esecutivi che, ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, assoggettano i prodotti in acciaio e in alluminio importati negli Stati Uniti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25% a partire dal 12 marzo 2025, ampliando altresì l’ambito di applicazione agli articoli trasformati. Gli ordini eliminano anche le esenzioni dai dazi accordate a determinati Paesi e le esclusioni di prodotto concesse. Queste ultime rimangono in vigore solo fino alla data di scadenza o fino al raggiungimento del volume del contingente tariffario, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Alla U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’autorità che controlla le frontiere, è affidato il compito di identificare e perseguire eventuali pratiche di evasione, come classificazioni errate di prodotti e/o trasformazioni di prodotto volte esclusivamente ad aggirare i dazi. Gli importatori di prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio saranno tenuti a fornire alla CBP tutte le informazioni necessarie per identificare il contenuto utilizzato nella fabbricazione di tali articoli.
Alluminio
Dal 12 marzo 2025 tutti i prodotti in alluminio e i derivati dell’alluminio sono soggetti a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% (invece del 10%), indipendentemente dal Paese di origine. È prevista un’eccezione per i derivati dell’alluminio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in alluminio fusi e colati negli Stati Uniti.
L’elenco dei prodotti interessati da questa misura, e identificati tramite la voce di tariffa doganale HTSUS è riportato nell’allegato 1 del Proclama 10895. In sostanza, ben 19 linee tariffarie del capitolo 76 sono interamente assoggettate al dazio del 25%.
Nell’allegato 1 figurano anche derivati dell’alluminio (articoli trasformati) classificati nei capitoli 66, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96: per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla percentuale di alluminio contenuta.
Acciaio
Dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di prodotti siderurgici di cui alla voce 9903.80 dell’HTSUS saranno soggette a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% indipendentemente dal Paese d’origine.
Il dazio aggiuntivo del 25% si applica anche ai derivati dell’acciaio elencati tramite voce di tariffa doganale HTSUS nell’allegato 1 del Proclama 10896. Trattasi di 155 prodotti delcapitolo 73. Nell’allegato 1 figurano anche alcuni derivati dell’acciaio che non rientrano nel capitolo 73 dell’HTSUS: trattasi di alcune voci dei capitoli 84, 85 e 94. Per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla parte di acciaio.
È prevista un’eccezione per i derivati dell’acciaio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in acciaio fusi e colati negli Stati Uniti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-USA-dazi-acciaio-alluminio.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-02-20 08:05:002025-03-06 16:33:52USA: dazi del 25% su acciaio e alluminio, senza eccezioni o esenzioni
La Convenzione paneuromediterranea riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.
Dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicano due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisogna pertanto considerare diversi casi, a seconda del partner e/o dell’accordo di libero scambio:
Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie
applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
possibilità di cumulo diagonale basato sulle norme rivedute e permeabilità con le vecchie norme, ciò comporta l’accettazione di un certificato di origine stabilito secondo le regole della vecchia Convenzione PEM come prova di origine valida ai sensi delle regole rivedute (ma non il contrario)
Questo caso si applica ai seguenti accordi di libero scambio: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Bosnia ed Erzegovina, AELS-Georgia, AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro, AELS-Serbia, AELS-Turchia.
Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie
applicazione delle norme rivedute
il cumulo diagonale è possibile unicamente in base alle norme rivedute
Questo caso si applica all’accordo AELS-Albania.
Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie
applicazione delle vecchie norme
il cumulo diagonale è possibile solo in base alle vecchie norme
Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.
A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.
Matrix
La Matrix (PDF) è stata aggiornata di aggiornata di conseguenza:
Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine e sino al 31 dicembre 2025, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura «REVISED RULES» (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.
È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.
Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:
in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
ai sensi dell’art. 8 par. 3 delle norme di origine della Convenzione PEM riveduta, la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH…» deve essere indicata nella prova di origine se è stato applicato il cumulo dell’origine. Tuttavia, le Parti contraenti possono rinunciare a questa indicazione nella prova d’origine per le importazioni. La Svizzera non richiede informazioni sul cumulo nella prova d’origine. Allo stato attuale, nemmeno altre Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta al 1° gennaio 2025 la richiedono (cfr. Comunicazione dell’UDSC, 01.01.2024);
nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, all’interno della zona PEM continueranno verosimilmente ad applicarsi due serie di norme: la vecchia (attuale) Convenzione PEM e le norme rivedute (le odierne norme transitorie). Il possibile e sempre più probabile slittamento dell’attuazione della Convenzione PEM riveduta è dovuto alla lungaggine delle procedure legislative di aggiornamento degli accordi di libero scambio con alcuni Paesi. Lo comunicano in una nota congiunta l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Dal 1° gennaio 2025 le norme rivedute della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente alla Convenzione AELS e agli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera/AELS con l’UE, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia.
Gli ALS con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Isole Faroe non hanno invece ancora potuto essere aggiornati e la lunghezza delle procedure amministrative in questi Paesi sta rendendo evidente che non tutti questi accordi potranno essere modificati entro la fine del 2024. Senza aggiornamento gli accordi continueranno a sottostare alla vecchia (attuale) Convenzione PEM.
L’attuazione della Convenzione PEM riveduta sarà verosimilmente posticipata al 1° gennaio 2026 e nel caso di ALS non aggiornati entro tale data, il cumulo con i relativi Paesi partner sarà interrotto.
L’UDSC e la SECO continueranno a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi attraverso note informative e circolari. La matrix sarà aggiornata di conseguenza.
La Commissione europea ha messo a disposizione un nuovo tool volto ad aiutare gli operatori economici a capire, in un colpo d’occhio, se una spedizione di merci rientra o meno nel campo d’applicazione del CBAM.
Pensato per gli importatori UE, ma utile anche alle aziende extra-UE che esportano nel mercato comunitario, il nuovo strumento di autovalutazione del CBAM sviluppato e messo a disposizione dalla Commissione europea consente di ottenere una rapida panoramica sull’eventuale assoggettamento al CBAM delle merci importate nell’UE.
Il tool, in semplice formato Excel di facile utilizzo, è suddiviso in due sezioni: in una prima sezione l’utente deve inserire la voce di tariffa doganale a otto cifre della merce (secondo la nomenclatura combinata UE), il Paese d’origine, il valore (è prevista l’esenzione per spedizioni di valore inferiore a 150) e lo scopo dell’importazione; nella seconda sezione risulterà se tale merce rientra o meno nel campo d’applicazione del CBAM e, in caso affermativo, quali informazioni dovranno essere fornite all’importatore rispettivamente richieste al fornitore e dove eventualmente ottenere ulteriori ragguagli sul tema.
È importante sottolineare che questo strumento di autovalutazione è sì pensato per essere d’aiuto agli operatori economici nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2025), in particolare quelli di dimensioni più piccole e che non hanno le capacità e/o le risorse per approfondire il tema CBAM, ma la Commissione non si assume alcuna responsabilità sull’accuratezza delle informazioni fornite e rimanda a quanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/10/ART24-CBAM-strumento-autovalutazione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-10-10 08:00:002024-10-07 11:15:31CBAM: nuovo strumento di autovalutazione
Ad aprile, il Messico ha introdotto nuove misure commerciali per salvaguardare l’industria nazionale ed evitare triangolazioni con gli Stati Uniti. Tra queste figurano l’aumento dei dazi su diverse categorie di merci e, per una serie di prodotti siderurgici, l’obbligo di notifica d’importazione con indicazione dell’acciaieria di provenienza, acciaieria che deve essere registrata presso il Ministero dell’economia.
Aumento dei dazi
A protezione delle filiere nazionali, interessate da un rallentamento della crescita economica, aggravata dai conflitti geopolitici e commerciali da un lato e dall’implementazione di nuovi modelli di business globali, come il nearshoring, dall’altro, tramite decreto del 22 aprile 2024, in vigore dal giorno successivo, il Ministero dell’economia messicano ha aumentato temporaneamente i dazi sulle importazioni di 544 linee tariffarie.
I principali prodotti toccati sono: acciaio,alluminio, tessili, abbigliamento, calzature, legno, plastica, prodotti chimici, carta e cartone, ceramica, vetro, apparecchiature elettriche, mezzi di trasporto, strumenti musicali e mobili. Sono esclusi da questa misura i prodotti agricoli.
La maggior parte di questi prodotti era già stata assoggettata ad aumenti tariffari tra il 5% e il 25% a partire dal 15 agosto 2023 e con il nuovo decreto si vede aumentare ulteriormente il dazio del 5-50%. I nuovi dazi all’importazione sono validi per due anni, ossia fino al 22 aprile 2026.
Il decreto non influisce sulle importazioni effettuate nell’ambito di programmi speciali di promozione del commercio estero, come il Programma IMMEX (Industria manifatturiera, Maquiladora e Servizi di esportazione), i Programmi di promozione settoriale (PROSEC) e i Decreti d’incentivazione fiscale per le regioni di confine, che beneficiano di trattamenti tariffari speciali.
Inoltre, l’aumento dei dazi riguarda solo le merci originarie di Paesi con cui il Messico non ha un accordo di libero scambio (ALS). I dazi preferenziali concessi ai Paesi con cui vige un ALS non sono pertanto interessati da questo decreto.È il caso della Svizzera, che nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) ha un ALS con il Paese latinoamericano dal 2021. Si rende tuttavia attenti che il trattamento preferenziale previsto dall’ALS AELS-Messico è subordinato alla regola del trasporto diretto. Il trasporto dei prodotti può essere effettuato con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, solo se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscono altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato (cfr. direttiva R-30, visionabile sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC).
Acciaio: notifica automatica di importazione per un ampio spettro di prodotti
Con l’aumento da parte degli Stati Uniti dei dazi sull’acciaio e l’alluminio d’origine cinese, è cresciuta anche la preoccupazione di triangolazioni attraverso il Messico. Il 15 aprile 2024, il Ministero dell’economia ha pertanto emanato nuovi criteri per l’importazione di determinati prodotti siderurgici, per i quali è ora necessario presentare un Aviso Automático de Importación: l’“Accordo che modifica l’accordo con il quale il Ministero dell’economia emette le regole e i criteri generali sul commercio estero, in vigore dal 16 aprile 2024, aggiunge infatti 244 voci tariffarie del capitolo 72 “Ghisa, ferro e acciaio” all’elenco delle merci la cui importazione richiede l’elaborazione di Notifiche Automatiche di Importazione.
Per l’elaborazione di tali notifiche, l’importatore deve essere in possesso di informazioni quali:
il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato o trasformato (deve obbligatoriamente corrispondere a quanto riportato nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità, a seconda dei casi), e
il nome dell’acciaieria, che deve essere registrata nell’apposito catalogo delle acciaierie del Ministero dell’economia.
La presentazione del Mill Certificate piuttosto che del Certificato di qualità dipende dalla classificazione tariffaria delle merci:
nel caso di prodotti classificati nelle voci da 7206 a 7216, da 7218 a 7228 e 7304 va presentato un Mill Certificate;
nel caso di prodotti classificati nelle voci 7202, 7217, 7229, 7301, 7302 e da 7305 in poi va invece presentato un Certificato di qualità.
La Notifica Automatica di Importazione prevede l’obbligo di indicare il nome dell’acciaieria da cui provengono i prodotti, acciaieria che deve essere selezionata da un catalogo approntato appositamente dal Ministero dell’economia. Se l’acciaieria non figura nel catalogo, è necessario presentare richiesta di iscrizione. La pagina sopra indicata del SNICE fornisce l’elenco aggiornato delle acciaierie registrate, nonché indicazioni sulla procedura da seguire e sulle informazioni da fornire e/o recuperare per l’eventuale iscrizione.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/07/ART24-Messico-nuove-misure-importazione.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-07-04 08:00:002024-09-23 17:51:13Messico: nuove misure all’importazione
La Camera di commercio e dell’industria delle Filippine diventa l’81° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.
I carnet ATA sono accettati dalle dogane delle Filippine nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:
merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
materiale professionale
contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale
beni importati come parte di un’operazione di produzione
beni importati per scopi didattici e scientifici o culturali; per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all’occorrenza, l’inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione
effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
merci importate per scopi umanitari
animali; ad eccezione di quelli destinati alla transumanza o al pascolo, nonché animali destinati all’esecuzione di lavori o di trasporti
I punti a cui prestare attenzione:
I carnet ATA non sono accettati per traffico postale.
I carnet ATA non sono accettati per il transito.
I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
I carnet ATA sono accettati per importazioni parziali, a condizione che tutte le merci importate vengano riesportate insieme (in un unico lotto).
I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
I carnet ATA sono accettati nelle Filippine da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/06/ART24-Carnet-Filippine.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-06-28 08:00:002024-06-27 10:48:47Le Filippine aderiscono al sistema ATA
Il 24 giugno 2024 gli Stati dell’AELS e il Cile hanno firmato a Ginevra il protocollo di modifica per aggiornare l’accordo di libero scambio.
L’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e il Cile è in vigore dal 2004 e rispetto agli ALS più recenti, presentava lacune in diversi settori. Per colmarle, gli Stati dell’AELS e il Cile hanno avviato nel 2019 dei negoziati la modernizzazione dell’Accordo, negoziati andati a buon fine a gennaio e culminati il 24 giugno con la firma del protocollo di modifica.
Nella sua versione aggiornata, l’ALS corrisponde ora in larga misura ai più recenti accordi dell’AELS conclusi con Paesi terzi. Esso porterà all’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali, compresi quelli attualmente esportati in Cile dalle aziende dell’AELS, come macchine, strumenti di precisione, prodotti chimici e vaccini per uso veterinario. Inoltre, l’accordo aggiornato consentirà l’accesso in esenzione dai dazi al 99% delle importazioni di prodotti agricoli originari dell’AELS in Cile e coprirà il 95% delle importazioni negli Stati dell’AELS di prodotti agricoli cileni.
L’Accordo modernizzato comprende anche capitoli aggiornati sul commercio di beni e servizi (compresi i servizi finanziari), garantisce la protezione di importanti indicazioni geografiche svizzere (IG) e contiene disposizioni rafforzate e migliorate sui diritti di proprietà intellettuale e sugli appalti pubblici. Esso incorpora altresì nuovi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sul commercio digitale e, per la prima volta, un capitolo sulle piccole e medie imprese.
L’accordo modernizzato entrerà in vigore una volta completati i processi di approvazione interni.
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