Origine preferenziale e Convenzione PEM: cosa cambierà dal 1° gennaio 2025?

La Convenzione paneuromediterranea riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.

Come riportato dalla nota informativa congiunta (PDF) dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), del 16 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicheranno due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisognerà considerare diversi casi a seconda del partner o dell’accordo di libero scambio:

Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie

  • applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
  • possibilità di cumulo diagonale in base alle norme rivedute
  • cumulo diagonale possibile con le vecchie norme
  • permeabilità dalle vecchie alle norme rivedute

Questo caso si applica/applicherebbe agli accordi: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Albania (*), AELS-Bosnia ed Erzegovina (*), AELS-Georgia (*), AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro (*), AELS-Turchia.

(*) applicazione soggetta a ratifica della Convenzione PEM riveduta e delle disposizioni transitorie entro il 31 dicembre 2024 o ad applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2025. L’UDSC fornirà informazioni non appena possibile. Se queste Parti non sono in grado di ratificare o applicare provvisoriamente entrambe in tempo, si applicheranno solo le vecchie norme PEM (v. scenario 3). Nel caso in cui la Convenzione PEM riveduta viene ratificata, ma le disposizioni transitorie non sono ratificate o non possono essere applicate provvisoriamente, si applicheranno solo le norme rivedute senza le disposizioni transitorie (v. scenario 2).

Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie:

  • applicazione delle norme rivedute
  • il cumulo diagonale è possibile in base alle norme rivedute

Questo caso si applica all’ALS AELS-Serbia, poiché la Serbia potrà ratificare le disposizioni transitorie solo dopo il 1° gennaio 2025.

Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie:

  • applicazione delle vecchie norme
  • il cumulo diagonale è possibile in base alle vecchie norme

Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.

A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.

La Matrix (PDF) indica anche quale caso si applica a quale ALS. L’UDSC ha inoltre già aggiornato anche la panoramica dei testi delle dichiarazioni d’origine (pti 2.3 e 2.4 alle pagg. 13-22). 

In previsione dell’entrata in vigore delle norme rivedute della Convenzione PEM, l’UDSC ha già aggiornato anche la panoramica dei testi delle dichiarazioni d’origine (pti 2.3 e 2.4 alle pagg. 13-22). 

Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura “REVISED RULES” fino al 31 dicembre 2025 (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.

È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.

Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:

  • in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
  • il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
  • nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
  • contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
  • è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
  • il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.

Per ulteriori ragguagli vedasi anche la circolare R-30 (PDF) del 27 novembre 2024 sull’entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta.

Attuazione Convenzione PEM riveduta: aggiornamento

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, all’interno della zona PEM continueranno verosimilmente ad applicarsi due serie di norme: la vecchia (attuale) Convenzione PEM e le norme rivedute (le odierne norme transitorie). Il possibile e sempre più probabile slittamento dell’attuazione della Convenzione PEM riveduta è dovuto alla lungaggine delle procedure legislative di aggiornamento degli accordi di libero scambio con alcuni Paesi. Lo comunicano in una nota congiunta l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Dal 1° gennaio 2025 le norme rivedute della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente alla Convenzione AELS e agli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera/AELS con l’UE, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia.

Gli ALS con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Isole Faroe non hanno invece ancora potuto essere aggiornati e la lunghezza delle procedure amministrative in questi Paesi sta rendendo evidente che non tutti questi accordi potranno essere modificati entro la fine del 2024. Senza aggiornamento gli accordi continueranno a sottostare alla vecchia (attuale) Convenzione PEM.

L’attuazione della Convenzione PEM riveduta sarà verosimilmente posticipata al 1° gennaio 2026 e nel caso di ALS non aggiornati entro tale data, il cumulo con i relativi Paesi partner sarà interrotto.

L’UDSC e la SECO continueranno a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi attraverso note informative e circolari. La matrix sarà aggiornata di conseguenza.


Link:
Nota informativa congiunta UDSC/SECO (20 settembre 2024, aggiornata il 25 ottobre 2024) (pdf)

CBAM: nuovo strumento di autovalutazione

La Commissione europea ha messo a disposizione un nuovo tool volto ad aiutare gli operatori economici a capire, in un colpo d’occhio, se una spedizione di merci rientra o meno nel campo d’applicazione del CBAM.

Pensato per gli importatori UE, ma utile anche alle aziende extra-UE che esportano nel mercato comunitario, il nuovo strumento di autovalutazione del CBAM sviluppato e messo a disposizione dalla Commissione europea consente di ottenere una rapida panoramica sull’eventuale assoggettamento al CBAM delle merci importate nell’UE.

Il tool, in semplice formato Excel di facile utilizzo, è suddiviso in due sezioni: in una prima sezione l’utente deve inserire la voce di tariffa doganale a otto cifre della merce (secondo la nomenclatura combinata UE), il Paese d’origine, il valore (è prevista l’esenzione per spedizioni di valore inferiore a 150) e lo scopo dell’importazione; nella seconda sezione risulterà se tale merce rientra o meno nel campo d’applicazione del CBAM e, in caso affermativo, quali informazioni dovranno essere fornite all’importatore rispettivamente richieste al fornitore e dove eventualmente ottenere ulteriori ragguagli sul tema.

È importante sottolineare che questo strumento di autovalutazione è sì pensato per essere d’aiuto agli operatori economici nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2025), in particolare quelli di dimensioni più piccole e che non hanno le capacità e/o le risorse per approfondire il tema CBAM, ma la Commissione non si assume alcuna responsabilità sull’accuratezza delle informazioni fornite e rimanda a quanto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Lo strumento può essere scaricato dal sito web della Commissione europea dedicato al CBAM, nella sezione Guida (“Guidance”): Carbon Border Adjustment Mechanism – European Commission (europa.eu).

Messico: nuove misure all’importazione

Ad aprile, il Messico ha introdotto nuove misure commerciali per salvaguardare l’industria nazionale ed evitare triangolazioni con gli Stati Uniti. Tra queste figurano l’aumento dei dazi su diverse categorie di merci e, per una serie di prodotti siderurgici, l’obbligo di notifica d’importazione con indicazione dell’acciaieria di provenienza, acciaieria che deve essere registrata presso il Ministero dell’economia.

Aumento dei dazi

A protezione delle filiere nazionali, interessate da un rallentamento della crescita economica, aggravata dai conflitti geopolitici e commerciali da un lato e dall’implementazione di nuovi modelli di business globali, come il nearshoring, dall’altro, tramite decreto del 22 aprile 2024, in vigore dal giorno successivo, il Ministero dell’economia messicano ha aumentato temporaneamente i dazi sulle importazioni di 544 linee tariffarie.

I principali prodotti toccati sono: acciaio, alluminio, tessili, abbigliamento, calzature, legno, plastica, prodotti chimici, carta e cartone, ceramica, vetro, apparecchiature elettriche, mezzi di trasporto, strumenti musicali e mobili. Sono esclusi da questa misura i prodotti agricoli.

La maggior parte di questi prodotti era già stata assoggettata ad aumenti tariffari tra il 5% e il 25% a partire dal 15 agosto 2023 e con il nuovo decreto si vede aumentare ulteriormente il dazio del 5-50%. I nuovi dazi all’importazione sono validi per due anni, ossia fino al 22 aprile 2026.

Il decreto non influisce sulle importazioni effettuate nell’ambito di programmi speciali di promozione del commercio estero, come il Programma IMMEX (Industria manifatturiera, Maquiladora e Servizi di esportazione), i Programmi di promozione settoriale (PROSEC) e i Decreti d’incentivazione fiscale per le regioni di confine, che beneficiano di trattamenti tariffari speciali.

Inoltre, l’aumento dei dazi riguarda solo le merci originarie di Paesi con cui il Messico non ha un accordo di libero scambio (ALS). I dazi preferenziali concessi ai Paesi con cui vige un ALS non sono pertanto interessati da questo decreto. È il caso della Svizzera, che nel quadro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) ha un ALS con il Paese latinoamericano dal 2021. Si rende tuttavia attenti che il trattamento preferenziale previsto dall’ALS AELS-Messico è subordinato alla regola del trasporto diretto. Il trasporto dei prodotti può essere effettuato con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, solo se i prodotti rimangono sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscono altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato (cfr. direttiva R-30, visionabile sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, UDSC).

Acciaio: notifica automatica di importazione per un ampio spettro di prodotti

Con l’aumento da parte degli Stati Uniti dei dazi sull’acciaio e l’alluminio d’origine cinese, è cresciuta anche la preoccupazione di triangolazioni attraverso il Messico. Il 15 aprile 2024, il Ministero dell’economia ha pertanto emanato nuovi criteri per l’importazione di determinati prodotti siderurgici, per i quali è ora necessario presentare un Aviso Automático de Importación: l’“Accordo che modifica l’accordo con il quale il Ministero dell’economia emette le regole e i criteri generali sul commercio estero, in vigore dal 16 aprile 2024, aggiunge infatti 244 voci tariffarie del capitolo 72 “Ghisa, ferro e acciaio” all’elenco delle merci la cui importazione richiede l’elaborazione di Notifiche Automatiche di Importazione.

Per l’elaborazione di tali notifiche, l’importatore deve essere in possesso di informazioni quali:

  • il Paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato o trasformato (deve obbligatoriamente corrispondere a quanto riportato nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità, a seconda dei casi), e
  • il nome dell’acciaieria, che deve essere registrata nell’apposito catalogo delle acciaierie del Ministero dell’economia.

La presentazione del Mill Certificate piuttosto che del Certificato di qualità dipende dalla classificazione tariffaria delle merci:

  • nel caso di prodotti classificati nelle voci da 7206 a 7216, da 7218 a 7228 e 7304 va presentato un Mill Certificate;
  • nel caso di prodotti classificati nelle voci 7202, 7217, 7229, 7301, 7302 e da 7305 in poi va invece presentato un Certificato di qualità.

Un esempio, a scopo illustrativo, degli elementi che devono essere contenuti nel Mill Certificate o nel Certificato di qualità è visionabile sulla Guía rápida para el ingreso de solicitudes de Avisos Automáticos de Importación de Productos Siderúrgicos (AAIPS) a través de la Ventanilla Digital (VUCEM) messa a disposizione dal Servizio nazionale di informazione sul commercio estero (SNICE), che ha altresì approntato una pagina con diverse informazioni utili (in spagnolo), tra cui le FAQ.

La Notifica Automatica di Importazione prevede l’obbligo di indicare il nome dell’acciaieria da cui provengono i prodotti, acciaieria che deve essere selezionata da un catalogo approntato appositamente dal Ministero dell’economia. Se l’acciaieria non figura nel catalogo, è necessario presentare richiesta di iscrizione. La pagina sopra indicata del SNICE fornisce l’elenco aggiornato delle acciaierie registrate, nonché indicazioni sulla procedura da seguire e sulle informazioni da fornire e/o recuperare per l’eventuale iscrizione.

Le Filippine aderiscono al sistema ATA

A partire dal 15.07.2024

La Camera di commercio e dell’industria delle Filippine diventa l’81° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane delle Filippine nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • materiale professionale
  • contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale
  • beni importati come parte di un’operazione di produzione
  • beni importati per scopi didattici e scientifici o culturali; per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all’occorrenza, l’inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione
  • effetti personali dei viaggiatori e merci importate per fini sportivi
  • merci importate per scopi umanitari
  • animali; ad eccezione di quelli destinati alla transumanza o al pascolo, nonché animali destinati all’esecuzione di lavori o di trasporti

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA non sono accettati per traffico postale.
  2. I carnet ATA non sono accettati per il transito.
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
  4. I carnet ATA sono accettati per importazioni parziali, a condizione che tutte le merci importate vengano riesportate insieme (in un unico lotto).
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
  6. I carnet ATA sono accettati nelle Filippine da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.

Modernizzato l’accordo di libero scambio AELS-Cile

Il 24 giugno 2024 gli Stati dell’AELS e il Cile hanno firmato a Ginevra il protocollo di modifica per aggiornare l’accordo di libero scambio.

L’accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e il Cile è in vigore dal 2004 e rispetto agli ALS più recenti, presentava lacune in diversi settori. Per colmarle, gli Stati dell’AELS e il Cile hanno avviato nel 2019 dei negoziati la modernizzazione dell’Accordo, negoziati andati a buon fine a gennaio e culminati il 24 giugno con la firma del protocollo di modifica.

Nella sua versione aggiornata, l’ALS corrisponde ora in larga misura ai più recenti accordi dell’AELS conclusi con Paesi terzi. Esso porterà all’eliminazione dei dazi su tutti i beni industriali, compresi quelli attualmente esportati in Cile dalle aziende dell’AELS, come macchine, strumenti di precisione, prodotti chimici e vaccini per uso veterinario. Inoltre, l’accordo aggiornato consentirà l’accesso in esenzione dai dazi al 99% delle importazioni di prodotti agricoli originari dell’AELS in Cile e coprirà il 95% delle importazioni negli Stati dell’AELS di prodotti agricoli cileni.

L’Accordo modernizzato comprende anche capitoli aggiornati sul commercio di beni e servizi (compresi i servizi finanziari), garantisce la protezione di importanti indicazioni geografiche svizzere (IG) e contiene disposizioni rafforzate e migliorate sui diritti di proprietà intellettuale e sugli appalti pubblici. Esso incorpora altresì nuovi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sul commercio digitale e, per la prima volta, un capitolo sulle piccole e medie imprese.

L’accordo modernizzato entrerà in vigore una volta completati i processi di approvazione interni.


Fonte: Comunicato stampa del DEFR, 24.06.2024, AELS

Sanzioni della Svizzera: aggiornate le FAQ

Il 13 giugno 2024, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha aggiornato il documento interpretativo delle sanzioni (FAQ), con particolare riferimento ai concetti di “proprietà” e di “controllo” in/su imprese o organizzazioni.

La SECO ha riunito in un documento denominato “Interpretazione delle sanzioni”, le domande poste più di frequente dalle aziende svizzere. Il documento è suddiviso in due parti: il capitolo 1 fornisce informazioni che aiutano ad interpretare le disposizioni sul congelamento dei valori patrimoniali, valide per tutte le ordinanze sulle sanzioni che prevedono il blocco di averi e risorse economiche. Il capitolo 2 contiene informazioni di articoli specifici dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

L’aggiornamento del 13 giugno concerne nello specifico i concetti di “proprietà” in imprese o organizzazioni e di “controllo” sulle stesse, come pure la possibilità di adottare misure per rimuovere tale controllo, le cosiddette misure di “ring fencing”, i cui criteri sono generalmente in linea con quelli dell’allegato 2 “Criteria for firewalls by operators and the use of external audits in this context “ della “Guidance Note – Implementation of Firewalls in cases of EU entities owned or controlled by a designated person or entity” della Commissione europea (PDF, 250 kB) .

Le FAQ della SECO possono essere visionate qui, sia nella versione finale sia in modalità revisione.

L’Arabia Saudita aderisce al sistema ATA

A partire dal 01.06.2024

La Federazione delle Camere Saudite diventa l’80° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane dell’Arabia Saudita nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga, fatta eccezione per piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte (vedi articolo 5.1 a dell’allegato B.1 della Convenzione relativa all’ammissione temporanea) per i quali non è concessa l’esenzione da dazi e tasse di importazione e si applicano divieti e restrizioni all’importazione.
  • materiale professionale.
  • contenitori, pallet, imballaggi, campioni e altre merci importate nell’ambito di un’operazione commerciale.
  • merci importate a scopi didattici, scientifici o culturali.

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale.
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito.
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano.
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale.
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati (secondo l’Allegato A, articolo 14 della Convenzione di Istanbul).
  6. Il termine per la riesportazione è di sei mesi. Una proroga deve essere richiesta in anticipo e per iscritto al “Dipartimento di controllo doganale” delle dogane saudite. Contatto: coc-temporary@zatca.gov.sa.
  7. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o in arabo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono in un’altra lingua.
  8. I carnet ATA sono accettati in Arabia Saudita da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura.
  9. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane saudite rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione. Una falsa dichiarazione del valore della merce può comportare inoltre il sequestro/confisca della merce e/o l’applicazione di sanzioni al detentore. Il titolare sarà ritenuto responsabile e le procedure doganali saranno applicate in conformità con il diritto doganale.
  10. In Arabia Saudita, divieti e restrizioni all’importazione, che devono assolutamente essere rispettati, si applicano a più categorie di beni. Le informazioni corrispondenti sono pubblicate online dalle autorità saudite.

Il Perù aderisce al sistema ATA

A partire dal 30.04.2024

La Camera di Commercio di Lima (Lima Chamber of Commerce) è la 79° organizzazione nazionale garante e membro della catena di garanzia internazionale WCF/ATA.

I carnet ATA sono accettati dalle dogane del Perù nel quadro della Convenzione relativa all’ammissione temporanea dell’OMD (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990) per:

  • merci destinate ad essere presentate o utilizzate a una mostra, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga
  • materiale professionale

I punti a cui prestare attenzione:

  1. I carnet ATA sono accettati per traffico postale
  2. I carnet ATA sono accettati per il transito
  3. I carnet ATA sono accettati per merci contenute nel bagaglio a mano
  4. I carnet ATA sono accettati per l’importazione parziale
  5. I carnet di rimpiazzo sono accettati
  6. I carnet ATA devono essere compilati in inglese o spagnolo. La dogana si riserva il diritto di richiedere una traduzione quando i Carnet sono compilati in un’altra lingua
  7. I carnet ATA sono accettati in Perù da tutti gli uffici doganali durante i loro orari di apertura
  8. Se i valori delle merci dichiarati nel libretto ATA sono errati, le dogane peruviane rifiuteranno di accettare il documento al momento dell’importazione

SPG-Svizzera: cumulo esteso alla Turchia

Il cumulo con materiali di origine norvegese nei Paesi in via di sviluppo e l’accettazione di dichiarazioni d’origine sostitutive norvegesi SPG con un riferimento al cumulo con materiali turchi sono possibili senza restrizioni.

In caso di cumulo con prodotti originari della Turchia, la prova di origine rilasciata per la Svizzera nel Paese in via di sviluppo in questione deve recare la dicitura “CUMUL TR” o “TR CUMULATION”. Se per uno stesso prodotto vengono utilizzati materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia, nella prova dell’origine devono essere inserite tutte le relative menzioni.

Per ulteriori ragguagli vedasi la Circolare D-31 nr. 071-15.3 TR dell’UDSC, aggiornata il 1° aprile 2024 (PDF, 137 kB)