Regolamento UE Ecodesign: pubblicate le FAQ

La Commissione europea ha pubblicato una guida completa volta a chiarire il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Il 18 luglio scorso, nell’Unione europea (UE) è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR). Il regolamento Ecodesign, come viene comunemente chiamato, ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a tal proposito introduce criteri di progettazione quali la durevolezza, la riciclabilità, l’impronta ambientale e la riutilizzabilità degli stessi e l’uso del “passaporto digitale” quale strumento di trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva.

Il regolamento disciplina praticamente tutti i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE e non solo i prodotti di consumo. Esistono solo poche esclusioni, quali ad esempio i prodotti alimentari, i mangimi, e i medicinali. La Commissione europea dovrà stabilire i requisiti specifici per i diversi prodotti, dopodiché i produttori e i Paesi dell’UE avranno 18 mesi di tempo per conformarvisi. Tra i primi prodotti a dover essere regolamentati figurano ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili, mobili, pneumatici, detersivi, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti connessi all’energia, prodotti delle TIC e altri dispositivi elettronici (cfr. art. 18 par. 5). Il relativo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.

Per rispondere ai quesiti più frequenti, a fine settembre la Commissione europea ha pubblicato un documento con 171 FAQ che affrontano un’ampia gamma di argomenti e, nello specifico, chiariscono termini, ambito di applicazione, tempistiche di attuazione, interazione con altri regolamenti (come ad esempio il regolamento sui rifiuti di imballaggio e il REACH) e, non meno importante, le questioni legate al commercio dei prodotti (passaporto digitale, etichettatura, verifica e conformità, implicazioni per gli operatori economici di Paesi terzi,…).

Il documento può essere scaricato qui in formato pdf: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – Frequently Asked Questions (1.22 Mb)

Diritti umani e ambiente: obblighi di diligenza, trasparenza e rendicontazione

Il 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore in Svizzera gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, nonché gli obblighi di rendicontazione non finanziaria. Il 15 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che interesserà sia le aziende dell’UE sia le aziende extra-UE con un fatturato significativo nell’Unione europea. In un quadro legislativo sempre più complicato, le imprese devono disporre degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.

Le regolamentazioni svizzere

Dopo la bocciatura nel 2020 dell’iniziativa popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” (Iniziativa per imprese responsabili), il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il controprogetto indiretto del Consiglio federale svizzero che modifica il Codice delle obbligazioni e prevede obblighi di rendicontazione non finanziaria nonché di diligenza e trasparenza in materia di lavoro minorile e di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto.

Obblighi di rendicontazione non finanziaria

Ai sensi dell’Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, a partire dall’anno fiscale 2023, le società pubbliche, le banche e le assicurazioni con almeno 500 dipendenti e una somma di bilancio di almeno 20 milioni di franchi o una cifra d’affari di oltre 40 milioni di franchi sono obbligate a presentare una rendicontazione non finanziaria e a rendere pubblici ragguagli sulle questioni ambientali, gli aspetti sociali e inerenti al personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione, ivi compresi i rischi connessi e le misure adottate per farvi fronte (cfr. articoli 964a-964c del Codice delle obbligazioni).

Le società che soddisfano questi requisiti, ma che sono controllate da una società che rientra nel campo di applicazione sopra menzionato o che devono redigere una relazione equivalente in base alla legislazione estera sono esenti dagli obblighi di rendicontazione non finanziaria.

Due diligence e trasparenza in relazione a metalli e minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Le aziende esposte a rischi connessi con il lavoro minorile o con metalli e i minerali provenienti da zone di conflitto devono soddisfare specifici requisiti di due diligence e di rendicontazione se vengono superate le soglie per l’importazione e la lavorazione di minerali e metalli provenienti da tale aree stabilite nell’Allegato I dell’Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) (vedi articoli 964k-964l del Codice delle obbligazioni).

La categoria dei minerali comprende minerali, oro e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno. I metalli sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro, anche sotto forma di sottoprodotti.

Gli obblighi di diligenza comprendono la definizione di una strategia relativa alla catena di approvvigionamento e di un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento e la loro implementazione.

La Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas dell’OCSE e il Regolamento (UE) 2017/821 fungono da riferimento.

Il Consiglio federale sta analizzando le possibili implicazioni sulle aziende svizzere della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D) e deciderà i prossimi passi non appena la versione finale di tale direttiva saranno disponibili e saranno noti i meccanismi con cui gli Stati membri dell’UE la implementeranno.

La CS3D europea

Dopo due tentativi falliti di ottenerne l’approvazione, il 15 marzo 2024 il Consiglio dell’UE ha adottato una versione alquanto annacquata della Direttiva europea sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CS3D), che richiede alle imprese con sede nell’UE e alle imprese extra-UE con attività nel mercato comunitario di gestire con attenzione gli impatti sociali e ambientali lungo l’intera catena di approvvigionamento. La prossima tappa sarà l’approvazione da parte del Parlamento europeo di questo “testo di compromesso” (verosimilmente nel corso del mese di aprile 20024). Se approvata, la direttiva CS3D si applicherà alle aziende con almeno 1’000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, anziché 500 dipendenti e un fatturato di almeno 150 milioni di euro, come proposto in precedenza dalla Commissione. Sono state eliminate le soglie più basse per le imprese ad alto impatto, come quelle attive nella produzione tessile, la produzione alimentare, l’estrazione di minerali e l’edilizia.

Le legislazioni di alcuni Stati membri, come la Germania (Legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento o “Lieferkettengesetz”), la Francia (Legge sull’obbligo di diligenza o “Loi sur le devoir de vigilance”) o ancora i Paesi Bassi (Legge sulla due diligence per il lavoro minorile o “Wet Zorgplicht Kinderarbeid”, e il progetto di legge sulla catena di fornitura), dovranno essere adattate a CS3D.

Le imprese dovranno essere molto più attente quando si tratta di fornitori.

Ciò che è certo è nei prossimi anni il panorama legislativo relativo a questi argomenti sarà sempre più complesso e avrà un impatto significativo su molte aziende, che saranno quindi chiamate a dotarsi degli strumenti necessari per soddisfare i requisiti di legge e condurre una due diligence mirata.


La Lugano Commodity Trading Association ne parlerà in dettaglio il 17 aprile prossimo in un workshop organizzato in stretta collaborazione con Intertek e focusright e aperto anche ai soci Cc-Ti (per l’accesso privilegiato contattare Monica Zurfluh, responsabile Commercio internazionale Cc-Ti): April 17, 2024 – How to meet EU & Swiss Human Rights & Environmental Legislation Requirements – LCTA

Fonte: articolo Human rights and environment: due diligence, transparency and reporting obligations – LCTA pubblicato dalla Lugano Commodity Trading Association (LCTA) il 14 marzo e aggiornato il 19 marzo.

Gran Bretagna: il marchio CE viene mantenuto

Il Dipartimento per le Imprese e il Commercio britannico ha annunciato il riconoscimento a tempo interminato della marcatura CE

Con la Brexit, la Gran Bretagna ha introdotto il nuovo schema di marcatura UKCA (UK Conformity Assessed). L’obbligatorietà del nuovo marchio sarebbe inizialmente dovuta entrare in vigore il 31 dicembre 2022, termine poi posticipato al 31 dicembre 2024. Per agevolare la transizione e fornire più tempo sia ai produttori britannici sia a quelli esteri di adeguarsi ai requisiti normativi del nuovo marchio, il governo britannico ha però ora annunciato l’intenzione di estendere a tempo indeterminato l’uso del marchio CE, per 18 categorie di prodotto di sua competenza. La normativa necessaria sarà varata a breve.

L’estensione indefinita dell’uso del marchio CE si applicherà a:

  • giocattoli
  • prodotti pirotecnici
  • imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • recipienti semplici a pressione
  • dispositivi e impianti soggetti alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica
  • strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • strumenti di misura
  • bottiglie recipienti-misura
  • ascensori
  • apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
  • apparecchiature radio
  • attrezzature a pressione
  • dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • apparecchi a gas
  • macchine
  • macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
  • prodotti aerosol
  • prodotti elettrici a bassa tensione.

In queste aree merceologiche i produttori potranno quindi scegliere se mantenere la marcatura CE o se utilizzare il nuovo marchio UKCA, a testimonianza della loro conformità ai requisiti legislativi britannici. Questo per i prodotti venduti in Inghilterra, Scozia e Galles. In Irlanda del Nord la marcatura CE rimane invece obbligatoria.

Nei seguenti settori vigono disposizioni specifiche: è il caso dei dispositivi medici, dell’interoperabilità ferroviaria, dei prodotti da costruzione, degli esplosivi civili, delle attrezzature navali, delle funivie, dei prodotti che consumano energia, delle attrezzature a pressione trasportabili e delle sostanze pericolose (RoHS)


La carbon tax europea è realtà

Il 1° ottobre nell’UE scatteranno i primi obblighi previsti dal regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e, in sostanza, la tassa sul carbonio. In taluni casi la tassa toccherà anche le aziende svizzere.

Dopo un lungo iter, Parlamento europeo e Consiglio europeo hanno approvato sia la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia le norme che disciplinano il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM):

Il regolamento CBAM, in particolare, dispiegherà i primi effetti a partire dal 1° ottobre 2023.

L’Unione europea (UE) introduce il CBAM allo scopo di integrare l’ETS e di garantire che le importazioni siano soggette agli stessi prezzi delle emissioni dei prodotti fabbricati nel mercato comunitario, prevenendo nel contempo la “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, ovvero la delocalizzazione da parte delle aziende comunitarie della loro produzione in Paesi con standard ambientali e climatici inferiori (“carbon leakage”).

Campo di applicazione del CBAM

I settori e prodotti interessati dal meccanismo sono quelli più a rischio “carbon leackage, ovvero ghisa, ferro, acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno e ad alcuni precursori e prodotti a valle come viti, bulloni, rondelle, serbatoi, ecc. I prodotti toccati dalla nuova regolamentazione sono riportati di seguito, identificati tramite voce di tariffa doganale:

  • cemento: 2507.0080, 2523.1000, 2523.2100, 2523.2900, 2523.3000, 2523.9000
  • energia elettrica: 2716.0000
  • concimi: 2808.0000, 2814, 2834.2100, 3102, 3105 (esclusi 3105.6000)
  • ghisa, ferro e acciaio: 2601.1200, 72 (diverse eccezioni previste), 7301-7302, 7303.00, 7304-7308, 7309.00, 7310, 7311.00, 7318,7326
  • alluminio: 7601, 7603-7608, 7609.0000, 7610, 7611.0000, 7612, 7613.0000, 7614, 7616
  • idrogeno: 2804.10000.

Il meccanismo valuta sia le emissioni di CO2 dirette che derivano dal processo produttivo sia, a determinate condizioni, le emissioni indirette derivanti dall’elettricità consumata durante la produzione. Nello specifico, vanno prese in considerazione le emissioni dirette di tutti i prodotti classificabili nelle voci di tariffa sopra elencate, le emissioni indirette devono invece essere valutate e calcolate unicamente per quanto riguarda il cemento e i fertilizzanti.

L’uso di regimi doganali sospensivi influenza la quantità di emissioni da comunicare.

Fase transitoria: 1° ottobre 2023-31 dicembre 2025

Il meccanismo prevede un periodo di transizione che inizierà il 1° ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. In questa fase, le aziende che importeranno nell’UE i prodotti sopra citati dovranno adempiere ad obblighi di rendicontazione trimestrali, indicando i quantitativi di merci importate, le emissioni dirette e, se del caso, indirette (i metodi di calcolo sono descritti nel regolamento) nonché l’eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all’estero. La serie di norme e requisiti per la comunicazione delle emissioni nell’ambito del CBAM sarà ulteriormente specificata in un atto di esecuzione che sarà adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato CBAM, composto da esperti degli Stati membri dell’UE.

Obblighi dal 1° gennaio 2026

Il CBAM diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2026, con obblighi finanziari per le aziende importatrici che, se i prodotti da loro importati supereranno gli standard di emissione previsti dall’UE, dovranno acquistare i certificati CBAM corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre tali merci all’interno dell’UE (prezzo medio settimanale d’asta delle quote UE ETS). Se saranno in grado di dimostrare che per un prodotto proveniente da un Paese terzo il prezzo del carbonio era già stato pagato nel Paese d’origine, i costi potranno essere parzialmente o totalmente compensati con i certificati CBAM. Entro il 31 maggio di ogni anno, le aziende importatrici dovranno dichiarare la quantità di merce e le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE nell’anno precedente e restituire il numero corrispondente certificati CBAM.

L’impatto finanziario del CBAM crescerà gradualmente: in un primo momento, le aziende pagheranno solo una frazione del carbonio incorporato nelle importazioni; questa frazione aumenterà man mano che le quote gratuite del sistema ETS verranno eliminate. Le quote gratuite saranno completamente eliminate entro il 2034.

Dal 1° gennaio 2026 le merci toccate dal regolamento potranno essere importate nell’UE unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato, iscritto ad apposito registro CBAM (tramite domanda di autorizzazione all’autorità competente, ancora da definirsi, a partire dal 1° gennaio 2025). Questo ruolo potrà essere svolto dall’importatore stabilito nell’UE o da un suo rappresentante doganale indiretto che abbia accettato di agire in questa qualità. Qualora l’importatore non sia stabilito nell’UE, sarà il suo rappresentante doganale indiretto a dover presentare domanda di autorizzazione.

Saranno esonerate dagli obblighi in materia di CBAM le partite di merci di valore inferiore a €150 (“merci di valore trascurabile”) e le merci originarie dai Paesi e territori che partecipano all’ETS dell’UE o che sono ad esso pienamente legati, tra cui anche la Svizzera.

Il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie.

Implicazioni per le aziende svizzere

Il CBAM non si applicherà alle importazioni di merci originarie della Svizzera poiché questa ha un suo ETS collegato a quello dell’UE, e questo finché i due ETS resteranno connessi. Il 18 marzo 2021 un’iniziativa parlamentare chiedeva che venissero create le basi legali per un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera. Il 16 giugno 2023 il Consiglio federale ha ribadito la volontà di adeguare l’ETS svizzero a quello europeo, affinché i due sistemi possano restare collegati, ma ha raccomandato per il momento di rinunciare all’introduzione del CBAM in Svizzera.

Nonostante quanto sopra, il CBAM avrà comunque effetti sulle aziende svizzere:

  • se esportano verso l’UE prodotti di origine terza: saranno chiamate a fornire ai loro importatori europei i dati necessari, rispettivamente dovranno richiedere i relativi dati ai loro fornitori;
  • se agiscono in qualità di importatori nell’UE: il loro rappresentante doganale indiretto dovrà presentare domanda di autorizzazione attraverso il registro CBAM e, in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, adempiere agli obblighi di rendicontazione dei prodotti di origine terza importati e, in seguito, di acquisto dei certificati CBAM e di dichiarazione;
  • qualora fossero coinvolte in pratiche di elusione (intese quali leggere modifiche delle merci per farle rientrare in voci di tariffa non elencate dal regolamento e/o frazionamento artificiale delle spedizioni affinché il valore intrinseco di ognuna non superi la soglia di esenzione).

Altri documenti utili:

La presente pagina non verrà aggiornata. Il vostro contatto in Cc-Ti per ulteriori ragguagli: Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35, zurfluh@cc-ti.ch

11° pacchetto di sanzioni UE alla Russia

L’Unione europea ha adottato l’undicesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, con nuovi divieti e l’introduzione di un nuovo strumento antielusione.

L’11° pacchetto di sanzioni europee è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale L159I del 23 giugno scorso, entrando in vigore il giorno successivo. Esso si compone di tre regolamenti (2023/1214, 2023/1215, 2023/1216) e due decisioni (2023/1217, 2013/1218), che ampliano le misure precedentemente adottate con nuove restrizioni di carattere soggettivo e merceologico.

Tra queste ultime figurano (elenco non esaustivo):

  • l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza o dei suoi sistemi militari,
  • l’ampliamento dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali del Paese;
  • la restrizione all’esportazione di numerosi beni di lusso a prescindere dal loro valore (prima ristretti all’esportazione solo se superavano determinate soglie);
  • limitazioni all’import di nuove categorie di beni siderurgici e di beni che generano introiti significativi per la Russia.

Confindustria ha realizzato una nota informativa con il commento delle principali novità.

La Svizzera ha già ripreso le misure a carattere soggettivo (sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio) e sta lavorando su quelle a carattere merceologico (il Consiglio federale dovrebbe pronunciarsi in merito entro fine agosto). Nell’attesa dell’implementazione elvetica, si possono già segnalare nuovi obblighi per le aziende svizzere che vendono prodotti siderurgici ad aziende europee: infatti, parallelamente alla conferma del divieto di importare o acquistare, a partire dal 30 settembre 2023 (*), direttamente o indirettamente, determinati prodotti siderurgici che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia, è introdotto l’obbligo per l’importatore europeo di presentare, all’atto dell’importazione, la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto importato (cfr. regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 octies, par. 1, lett. d – modificato dal regolamento (UE) 2023/1214). A partire da tale data, i fornitori svizzeri, e più in generale esteri, saranno quindi chiamati a fornire un documento attestante il non utilizzo di fattori produttivi di origine russa rispettivamente il Paese d’origine degli stessi.

I prodotti siderurgici toccati da questa misura sono identificati con le voci di tariffa seguenti (cfr. Allegato XVII del regolamento 833/2014, modificato da ultimo dal regolamento 2023/1214): 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326

(*) Il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per la voce di tariffa 7207.11 e dal 1° ottobre 2024 per le voci 7207.1210 e 7224.90.

L’ultimo pacchetto sanzionatorio europeo vede anche

  • l’aggiunta della Svizzera nell’elenco dei “Paesi partner” dell’UE per quanto riguarda l’adozione di sanzioni nei confronti della Russia e quindi beneficiaria di alcune deroghe ai divieti introdotti dall’UE;
  • l’introduzione di un nuovo strumento antielusione, volto a vietare l’esportazione di specifiche categorie di beni e tecnologie verso determinati Paesi terzi che si dimostrano coinvolti nell’agevolazione dell’elusione delle sanzioni. L’allegato di riferimento, il nr. XXXIII, è attualmente vuoto ed è pensato come rimedio eccezionale e di ultima istanza qualora il dialogo tra l’UE e i Paesi terzi interessati non si rivelasse sufficiente.
  • l’introduzione del divieto di transito (salvo deroghe) – attraverso la Russia e destinati a Paesi terzi – di beni e tecnologie esportati dall’UE che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa o della sicurezza della Russia, così come di beni e tecnologie per uso nell’aviazione o nell’industria spaziale nonché́ di carboturbi e additivi per carburanti esportati. Nello specifico, è vietato il transito dei beni elencati negli allegati VII, XI e XX.

Altri link utili:
Russia: sanzioni e obblighi (aggiornamento) – Cc-Ti

In vigore il nuovo regolamento UE sulle macchine

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno scorso, il nuovo regolamento europeo sulle macchine è ora entrato in vigore. Produttori, importatori e distributori di macchine avranno tempo fino a metà gennaio 2027 per conformarsi ai nuovi requisiti.

Nello specifico, il regolamento 2023/1230/UE relativo alle macchine (PDF) abrogherà la Direttiva macchine 2006/42/CE con effetto il 14 gennaio 2027 e sarà direttamente applicabile negli Stati membri: pertanto, a partire da tale data potranno essere immessi sul mercato unicamente i prodotti che soddisfano i requisiti della nuova regolamentazione.

Il regolamento 2023/1230/UE stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente.

Tra le novità introdotte dal regolamento rispetto alla direttiva macchine si possono citare:

  • l’introduzione delle figure dell’importatore e del distributore, in aggiunta a quella del fabbricante, e la precisazione dei loro obblighi;
  • l’applicabilità del regolamento non solo alle macchine nuove, ma anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali (effettuate con mezzi fisici o digitali dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio, non previste o pianificate dal fabbricante, che influenzano la sicurezza creando pericoli o aumentando il rischio esistente così da richiedere ripari, misure o dispositivi di protezione aggiuntivi), alle componenti digitali (compresi i software), ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale;
  • il software che svolge funzioni di sicurezza è inteso come componente di sicurezza e come tale, se immesso sul mercato separatamente, deve sottostare alla marcatura CE; se utilizzato per la cybersecurity (incl. protezione contro la corruzione) deve essere munito di adeguata certificazione;
  • la dichiarazione CE di conformità diventa dichiarazione di conformità UE e deve riunire/menzionare tutti gli atti giuridici dell’UE applicabili al prodotto;
  • l’elenco dei prodotti ad alto rischio di cui all’allegato IV della direttiva 2006/42/CE è rimasto invariato, se non per l’aggiunta dei componenti di sicurezza con comportamento autoevolutivo e le macchine che incorporano sistemi con comportamento autoevolutivo, e figura ora nell’allegato I;
  • le istruzioni e altra documentazione pertinente possono essere forniti in formato digitale, in tal caso sarà necessario indicare sulla macchina o sul prodotto correlato (o eventualmente sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento) come accedervi e presentarle in un formato che possa essere scaricato e stampato o salvato su un dispositivo elettronico, così come metterle a disposizione online durante il ciclo di vita previsto della macchina e per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato della stessa o, se richiesto al momento dell’acquisto, fornirle gratuitamente in formato cartaceo entro un mese.

I certificati di esame CE del tipo rilasciati conformemente alla direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.

Nel caso di macchine o prodotti provenienti da Stati terzi, l’importatore è tenuto a garantire la loro conformità ai requisiti del regolamento macchine. Nella fattispecie, deve assicurarsi che siano state eseguite le procedure di valutazione della conformità, che la marcatura CE sia apposta e che la documentazione tecnica sia predisposta. Deve altresì tenere copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per almeno 10 anni. Le sue coordinate (denominazione commerciale, marchi, indirizzo postale, sito internet, indirizzo di posta elettronica…) devono figurare sulla macchina o sul prodotto oppure sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.

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Monica Zurfluh, Responsabile Commercio internazionale, T +41 91 911 51 35,
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Cina: il sistema delle apostille si applicherà dal 7 novembre

Con l’adesione della Cina alla Convenzione dell’Aja sulle apostille, dal 7 dicembre 2022 i documenti pubblici non dovranno più essere legalizzati presso la rappresentanza del Paese bensì apostillati.

Di regola, i documenti pubblici civili e commerciali emessi in un Paese (es. atto notarile, estratto del casellario giudiziale, estratto del registro di commercio) non sono esecutivi/applicabili in un secondo Paese se prima non sono stati autenticati – o “legalizzati” – dalla rappresentanza diplomatico-consolare di questo Paese. La “Convenzione che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri”, più comunemente nota come “Convenzione dell’Aja sulle Apostille” riduce la procedura di autenticazione dei documenti stranieri pubblici ad una sola formalità: l’emissione di una postilla (o “apostille”) da parte di un’autorità nello Stato nel quale l’atto pubblico è stato rilasciato. In Ticino l’autorità di riferimento è la Cancelleria dello Stato, per il tramite del Servizio di accoglienza e d’ordine; per gli altri Cantoni vedasi l’elenco delle autorità cantonali (pdf).

Lo scorso 8 marzo 2023 l’ambasciatore cinese nei Paesi Bassi ha presentato lo strumento di adesione della Cina alla Convenzione dell’Aja sulle Apostille, che entrerà in vigore il 7 novembre 2023: a partire da tale data i documenti ufficiali non dovranno più essere legalizzati, bensì apostillati.

La Svizzera ha aderito alla Convenzione dell’Aja nel 1973. All’adesione della Cina a novembre 2023 seguirà quella del Canada a gennaio 2024. Il numero di Stati contrenti la Convenzione salirà così a 125. L’elenco completo è visionabile qui.

Link utili:


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Algeria: codice a barre obbligatorio

Dal 29 marzo 2023 in Algeria vige l’obbligo di apposizione del codice a barre sui prodotti destinati al consumo umano. Sono soggetti a tale obbligo i prodotti destinati alla rivendita senza trasformazione.

L’obbligo è conforme al decreto interministeriale del 16 febbraio 2021 recante regolamenti tecnici che fissano le condizioni e le modalità di applicazione del codice a barre sui prodotti destinati al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2021. Sono soggetti a tale obbligo i prodotti alimentari e non alimentari preimballati, fabbricati in loco o importati, destinati alla rivendita senza subire ulteriori trasformazioni.

Il codice a barre deve essere rilasciato da un’organizzazione accreditata nel Paese esportatore. Per quanto riguarda l’Algeria, il Governo algerino ha autorizzato in tal senso la società GS1 Algeria.

Fonte: Important Notice to Producers and Importers (caci.dz)

Emirati Arabi Uniti: nuova procedura di legalizzazione fatture online

Gli Emirati Arabi Uniti introducono un nuovo sistema per l’attestazione elettronica delle fatture commerciali di importazione.

A partire dal 1° marzo 2023, le fatture di importazione di valore pari o superiore a AED 10’000 (ca. CHF 2’500) devono essere attestate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti (MoFAIC) tramite il sistema eDAS, a cui è necessario registrarsi e dove è altresì possibile scaricare un manuale in formato PDF. L’“electronic attestation reference number” (numero di riferimento eDAS) così generato deve in seguito essere inserito nella dichiarazione doganale di importazione.

La fattura legalizzata dalla propria Camera di commercio (nel caso specifico: la Cc-Ti) e il certificato d’origine possono essere caricati al momento dell’arrivo della merce in dogana e in fase di dichiarazione doganale. Il MoFAIC riscuote una commissione di AED 150 (ca. CHF 37.50) per ogni fattura commerciale del valore uguale o superiore all’importo sopra indicato.

L’attestazione elettronica tramite eDAS va a sostituire quelle della Camera di commercio arabo-svizzera (CASCI) e della rappresentanza ufficiale emiratina in Svizzera.

Sono esentate dalla procedura le importazioni di beni di valore inferiore a AED 10’000, le importazioni personali, quelle provenienti da Paesi del GCC e quelle a destinazione di una zona franca, così come le merci in transito, gli invii e-commerce B2C e le importazioni diplomatiche, militari, di NGO e di organizzazioni internazionali.

La nuova procedura è già operativa a Dubai e sarà presto integrata nel sistema doganale degli altri emirati, tra cui Abu Dhabi, Sharjah e RAK.

Altri link utili:
Customs Notice No. 11/2022 (Dogana di Dubai)

Fonte: IHK Bonn/Rhein-Sieg; adattamento: Servizio Commercio Internazionale Cc-Ti

Stati Uniti: nuova normativa sui cosmetici

Il 29 dicembre 2022 è stato approvato il Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA), che modifica in modo significativo l’attuale quadro normativo relativo ai cosmetici negli Stati Uniti: l’industria del settore è chiamata a prepararsi allo sviluppo di sistemi di farmacovigilanza, alla registrazione dei propri stabilimenti e prodotti, alle buone pratiche di fabbricazione e alla nuova autorità di richiamo obbligatorio.

Il Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA), firmato dal Presidente Biden il 29 dicembre 2022, è la prima modifica della legislazione statunitense sui cosmetici effettuata a livello federale dal 1938 e allinea i cosmetici agli altri prodotti di consumo regolamentati dalla Food and Drug Administration (FDA). Le aziende cosmetiche sono assoggettate ai requisiti di registrazione degli stabilimenti produttivi e dei prodotti, alla segnalazione e alla registrazione di reazioni avverse gravi subite dai consumatori, alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) e alla tenuta dei registri e delle prove di sicurezza. Inoltre, il MoCRA conferisce alla FDA l’autorità di ordinare un richiamo obbligatorio di un prodotto cosmetico e di sospendere la registrazione di uno stabilimento se li ritiene connessi con gravi problemi di salute.

Di seguito, e in breve, i nuovi obblighi:

  • Gli stabilimenti coinvolti nella fabbricazione o nella lavorazione di cosmetici distribuiti negli Stati Uniti devono essere registrati presso la FDA entro il 29 dicembre 2023. Per i nuovi stabilimenti vige la regola dei 60 giorni dall’inizio dell’attività. La registrazione deve essere rinnovata ogni due anni. Gli stabilimenti esteri devono avere un agente americano. Sono esentati dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che si limitano a etichettare, confezionare, immagazzinare o distribuire prodotti cosmetici, gli stabilimenti che producono ingredienti ma non prodotti finiti e gli stabilimenti utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca e valutazione dei prodotti.
  • Entro il 29 dicembre 2023 la cosiddetta “responsible person” – ovvero il produttore, confezionatore o distributore il cui nome compare sull’etichetta del prodotto cosmetico – deve presentare alla FDA un elenco dei cosmetici già in commercio, compresi i suoi ingredienti (entro 120 giorni per i cosmetici commercializzati dopo tale data). L’elenco dei prodotti deve essere aggiornato annualmente.
  • La persona responsabile deve notificare alla FDA ogni reazione avversa grave collegata con l’utilizzo di un prodotto cosmetico negli Stati Uniti entro 15 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione. È altresì tenuta a conservare ogni dossier relativo a dichiarazioni di reazione avversa per 6 anni, o 3 anni per le piccole imprese non coinvolte nella produzione o lavorazione di prodotti cosmetici.
  • La persona responsabile è tenuta a conservare i registri che attestano la sicurezza di un prodotto cosmetico con “prove adeguate”. I prodotti cosmetici che non dispongono di adeguate prove di sicurezza saranno considerati adulterati.
  • Il MoCRA introduce modifiche all’etichettatura dei prodotti: l’etichetta dovrà includere le coordinate della persona responsabile (a cui segnalare reazioni avverse), gli allergeni dei profumi, l’eventuale uso professionale.
  • La FDA è chiamata a stabilire buone pratiche di fabbricazione (GMP) per proteggere la salute pubblica e garantire che i prodotti cosmetici non siano adulterati. Una proposta di regolamentazione in tal senso dovrà essere pubblicata entro dicembre 2024, norme definitive dovranno seguire entro dicembre 2025.
  • Se la FDA ritiene che il prodotto cosmetico sia stato adulterato o sia etichettato in modo errato e che il suo utilizzo possa provocare gravi conseguenze per la salute dei consumatori, potrà richiedere alla persona responsabile un richiamo volontario del prodotto. Se la persona responsabile non vi dà seguito, la FDA può ordinare un richiamo obbligatorio. La FDA è altresì autorizzata a sospendere la registrazione di uno stabilimento.

Link utili:
Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA), sottotitolo E “Cosmetics”, sezione 3501 e ss.