Trump ha firmato i nuovi ordini esecutivi che fissano al 25% l’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva sui prodotti in alluminio e in acciaio, estendendola anche ai prodotti derivati. Le misure pongono altresì fine alle esenzioni, ai contingenti o ai contingenti tariffari di cui beneficiavano alcuni Paesi e alle esclusioni specifiche per prodotto. Tutti i dettagli nei Proclami 10895 e 10896 pubblicati il 18 febbraio nel Registro Federale. Le misure si applicano dal 12 marzo 2025.
Il 10 febbraio 2025, il presidente Trump ha firmato nuovi ordini esecutivi che, ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, assoggettano i prodotti in acciaio e in alluminio importati negli Stati Uniti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25% a partire dal 12 marzo 2025, ampliando altresì l’ambito di applicazione agli articoli trasformati. Gli ordini eliminano anche le esenzioni dai dazi accordate a determinati Paesi e le esclusioni di prodotto concesse. Queste ultime rimangono in vigore solo fino alla data di scadenza o fino al raggiungimento del volume del contingente tariffario, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Alla U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’autorità che controlla le frontiere, è affidato il compito di identificare e perseguire eventuali pratiche di evasione, come classificazioni errate di prodotti e/o trasformazioni di prodotto volte esclusivamente ad aggirare i dazi. Gli importatori di prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio saranno tenuti a fornire alla CBP tutte le informazioni necessarie per identificare il contenuto utilizzato nella fabbricazione di tali articoli.
Alluminio
Dal 12 marzo 2025 tutti i prodotti in alluminio e i derivati dell’alluminio sono soggetti a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% (invece del 10%), indipendentemente dal Paese di origine. È prevista un’eccezione per i derivati dell’alluminio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in alluminio fusi e colati negli Stati Uniti.
L’elenco dei prodotti interessati da questa misura, e identificati tramite la voce di tariffa doganale HTSUS è riportato nell’allegato 1 del Proclama 10895. In sostanza, ben 19 linee tariffarie del capitolo 76 sono interamente assoggettate al dazio del 25%.
Nell’allegato 1 figurano anche derivati dell’alluminio (articoli trasformati) classificati nei capitoli 66, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96: per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla percentuale di alluminio contenuta.
Acciaio
Dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di prodotti siderurgici di cui alla voce 9903.80 dell’HTSUS saranno soggette a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% indipendentemente dal Paese d’origine.
Il dazio aggiuntivo del 25% si applica anche ai derivati dell’acciaio elencati tramite voce di tariffa doganale HTSUS nell’allegato 1 del Proclama 10896. Trattasi di 155 prodotti delcapitolo 73. Nell’allegato 1 figurano anche alcuni derivati dell’acciaio che non rientrano nel capitolo 73 dell’HTSUS: trattasi di alcune voci dei capitoli 84, 85 e 94. Per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla parte di acciaio.
È prevista un’eccezione per i derivati dell’acciaio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in acciaio fusi e colati negli Stati Uniti.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-USA-dazi-acciaio-alluminio.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-02-20 08:05:002025-02-20 08:09:47USA: dazi del 25% su acciaio e alluminio, senza eccezioni o esenzioni
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sostituirà la Direttiva 94/62/CE introducendo significative innovazioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. Entrato in vigore il 12 febbraio 2025, sarà pienamente applicabile dal 12 agosto 2026.
Il regolamento (UE) 2025/40 mira a ridurre l’impatto ambientale e a incentivare il riuso e il riciclo, segnando così un passo significativo verso la riduzione dei rifiuti e il rilancio dell’economia circolare.
Le principali disposizioni includono:
adozione di imballaggi più leggeri e eliminazione di materiali superflui
aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili
fissazione di obiettivi minimi di utilizzo di materiali riciclati entro il 2030, percentuale che aumenterà progressivamente fino al 2040
divieto di sostanze chimiche (tra cui PFAS) al di sopra di determinate soglie negli imballaggi alimentari
standardizzazione nella progettazione degli imballaggi e un’etichettatura più chiara a livello europeo, così da semplificare il corretto smaltimento
divieto di imballaggi di plastica monouso, ad esempio quelli per frutta e verdura fresche, per alimenti e bevande in bar e ristorante
Il fabbricante ha l’obbligo di redazione della dichiarazione di conformità UE. Per gli imballaggi provenienti da Paesi terzi, l’importatore dovrà assicurarsi la loro conformità alle prescrizioni del Regolamento e mettere a disposizione dell’autorità nazionale la relativa documentazione.
Viene altresì rafforzato il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): il produttore (o, nel caso di imballaggi provenienti da Paesi terzi, l’importatore) sarà responsabile anche della fase di fine vita degli imballaggi immessi sul mercato.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/02/ART25-UE-nuovo-regolamento-imballaggi.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-02-13 08:00:002025-02-12 08:58:38Imballaggi: pubblicato il nuovo regolamento UE
Nel 2024, l’economia del Vietnam ha dato prova di una notevole resilienza in un contesto globale dinamico caratterizzato da conflitti militari, competizione strategica tra grandi potenze, crescente protezionismo commerciale, interruzioni delle catene di approvvigionamento ed eventi climatici estremi. Nonostante queste sfide, l’economia ha mostrato segni di stabilizzazione, con miglioramenti nelle prestazioni commerciali, una riduzione delle pressioni inflazionistiche e un panorama finanziario e del mercato del lavoro più solido. Questi risultati, sostenuti da proiezioni ottimistiche di esperti e istituzioni globali, pongono le basi per un promettente 2025 per il Paese.
In questo articolo, esaminiamo i principali aspetti che hanno caratterizzato l’economia del Vietnam nel 2024 e le implicazioni per gli anni a venire.
Performance del PIL
Innanzitutto, è importante soffermarsi sul PIL del Paese: il Vietnam ha raggiunto un impressionante tasso di crescita del PIL del 7,09% nel 2024, a dimostrazione della sua robusta ripresa e adattabilità nonostante le sfide esterne. Sebbene leggermente al di sotto dei picchi del 2018, 2019 e 2022, questa crescita sottolinea la resilienza del Vietnam, posizionandolo come un mercato di spicco nella regione ASEAN.
Il settore dei servizi si è rivelato il principale motore di crescita durante l’anno, contribuendo al 49,46% dell’aumento totale del PIL. I settori “industria e costruzioni” e “agricoltura, silvicoltura e pesca” hanno contribuito rispettivamente al 45,17% e al 5,37%. Il PIL del Vietnam ha raggiunto 11,51 quadrilioni di VND (476,3 miliardi di USD), con un aumento del PIL pro capite a 4’700 USD, pari a un incremento di 377 USD rispetto al 2023.
Inflazione
L’inflazione è un indicatore cruciale della stabilità economica, poiché influisce direttamente sul potere d’acquisto, sui costi aziendali e sulla fiducia economica complessiva. Nel 2024, il Vietnam ha dimostrato una gestione economica efficace mantenendo l’inflazione sotto controllo. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato del 3,63%, allineandosi all’obiettivo dell’Assemblea Nazionale. L’inflazione core, che esclude elementi volatili, è aumentata di un moderato 2,71%, garantendo stabilità economica e sostenendo la fiducia dei consumatori.
Panorama del commercio
Quando si analizzano i risultati economici di un paese, è importante considerare il panorama commerciale, poiché riflette l’interazione tra la domanda globale, la capacità produttiva domestica e le politiche commerciali. È evidente che, per il Vietnam, il commercio rimane un fattore trainante di crescita economica e integrazione globale. Il Paese ha registrato un totale di 786,29 miliardi di USD di flussi commerciali complessivi nel 2024, con un incremento del 15,4% rispetto all’anno precedente e un surplus commerciale di 24,77 miliardi di USD. Le esportazioni sono cresciute del 14,3% raggiungendo i 405,53 miliardi di USD, mentre le importazioni sono aumentate del 16,7% arrivando a 380,76 miliardi di USD.
Inoltre, vale la pena notare che, per stimolare la crescita delle esportazioni nel 2025, il governo sta migliorando i quadri normativi, promuovendo la competitività industriale e ottimizzando gli accordi di libero scambio (FTA).
Anche gli investimenti diretti esteri (IDE) sono un indicatore chiave dell’attrattività economica di un paese e della sua integrazione nelle catene del valore globali. Per il Vietnam, nel 2024, il panorama degli IDE riflette una fiducia costante degli investitori e un interesse internazionale duraturo. Infatti, fino a novembre 2024, il Vietnam ha attratto 31,4 miliardi di USD (tenendo in considerazione nuovi investimenti, conferimenti di capitale e acquisizioni di azioni da parte di investitori stranieri), segnando un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Al 30 novembre 2024 si contavano 41’720 progetti attivi in tutto il Paese, con un capitale totale registrato di 496,7 miliardi di USD. Il capitale realizzato accumulato dei progetti di investimento estero ha raggiunto circa 318,9 miliardi di USD, pari al 64,2% del totale del capitale di investimento registrato.
Nel 2024 gli investitori stranieri hanno investito principalmente nei settori della produzione e della lavorazione, che hanno rappresentato il 64,4% del totale. Fanno seguito il settore immobiliare, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché la generazione e distribuzione di energia elettrica. Vale anche la pena rilevare che il commercio all’ingrosso e al dettaglio è stato il settore con il maggior numero di nuovi progetti registrati, contributi di capitale e acquisizioni di azioni, mentre la produzione è stata il settore leader in termini di capitale aggiuntivo (64,4%).
Nei primi undici mesi del 2024, il Vietnam ha attratto investimenti diretti esteri (IDE) da 110 paesi, evidenziando l’attrattività crescente del Paese come destinazione di investimento globale. Singapore è stata la principale fonte di investimento estero per il Vietnam, rappresentando il 29,1% del totale degli investimenti; la Corea del Sud è arrivata seconda con il 12,4%, seguita da Cina, Hong Kong (Cina) e Giappone.
Confronto con l’ASEAN
Infine, vale la pena menzionare che il Vietnam si distingue come protagonista della trasformazione economica nel Sud-est asiatico, pronto a diventare l’economia a più rapida crescita della regione nel prossimo decennio, con una crescita media annua del PIL del 6,6%, superando le Filippine e l’Indonesia. Il Vietnam ha un’economia orientata alle esportazioni ben posizionata, fonti di IDE altamente diversificate, una competizione inter-provinciale produttiva e livelli elevati di istruzione e forza lavoro qualificata. Notoriamente, il Vietnam sta riscontrando una robusta crescita del capitale, supportata anche dall’aumento degli IDE in semiconduttori e batterie per veicoli elettrici. In questo contesto, si ritiene che il Paese abbia un’importante finestra di opportunità nel prossimo decennio per sfruttare al meglio le opportunità di cui sopra e i vantaggi demografici.
Conclusione
Nonostante le sfide globali e locali, il panorama degli IDE in Vietnam nel 2024 è stato caratterizzato da una crescita costante, fonti di investimento diversificate e un focus sui settori della produzione e della lavorazione. Gli sforzi del governo per migliorare il clima degli investimenti e fornire incentivi competitivi hanno posto solide basi per un successo economico continuativo.
Guardando al 2025, le prospettive economiche del Vietnam rimangono positive, con opportunità sia per gli attori domestici che internazionali.
Excursus:Il tifone Yagi a settembre 2024 ha sconvolto in modo significativo le attività socio-economiche nel Vietnam settentrionale, influenzando la produzione e le catene di approvvigionamento a livello nazionale. Uno studio del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ha evidenziato l’impatto economico del tifone, illustrando però anche come il processo di ripresa abbia generato opportunità di crescita in settori come costruzioni, commercio al dettaglio e logistica. Gli sforzi di ricostruzione hanno creato un’impennata della domanda, sottolineando la capacità del Vietnam di adattarsi e prosperare di fronte alle avversità.
A metà dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato formalmente il rinvio al 30 dicembre 2025 dell’applicabilità del Regolamento sulla deforestazione e il degrado ambientale, che vieta l’importazione di determinate materie prime e prodotti lavorati se la loro produzione è legata alla deforestazione.
Il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, approvato il 17 e il 18 dicembre 2024 rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, che modifica il Regolamento sulla deforestazione per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 dicembre 2024 ed è entrato in vigore tre giorni più tardi, concedendo alle aziende un anno di tempo per prepararsi al rispetto delle nuove regole. Le nuove tempistiche di applicazione sono le seguenti:
30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese
30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.
Il regolamento 2023/1115 in breve
Come già anticipato su questo canale (cfr. articolo Prodotti a “deforestazione zero” nell’UE – Cc-Ti del 15 febbraio 2024), il regolamento (UE) 2023/115 sulla deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR) mira a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato comunitario, nonché l’esportazione dall’UE, disette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e dei prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’obiettivo è evitare il consumo nell’UE di beni che abbiano contribuito alla deforestazione e al degrado forestale.
In sostanza, a partire dal 30 dicembre 2025, l’UE impone alle aziende di documentare in modo completo l’origine delle materie e dei prodottielencati tramite voce di tariffa doganale nell’allegato I (pagg. 38-42) dell’EUDR. Tali prodotti sono altresì assoggettati ad undivieto di commercializzazione e di esportazione sul e dal mercato dell’UE a meno che non soddisfino le seguenti tre condizioni:
essere a deforestazione zero
essere stati prodotti conformemente alla legislazione applicabile nel Paese di produzione, e
essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS) supportata da informazioni verificabili, come tracciabilità, monitoraggio continuo, ecc. che dimostrino che i prodotti non hanno causato né deforestazione né degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.
Contrariamene ad altre regolamentazioni, il regolamento 2023/115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: sarà infatti il primo operatore stabilito nell’UE a dover farsi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. Gli operatori extra-UE dovranno tuttavia essere pronti a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner europeo (per importazioni nell’UE) o assicurarsi di ottenerli da quest’ultimo (per esportazioni dall’UE). Essi dovranno anche verificare che sia stata eseguita la dovuta diligenza a monte della catena di fornitura (tramite dichiarazione di dovuta diligenza o Due Diligence Statement, DDS).
Le informazioni da fornire riguardano i prodotti, i produttori e le zone di produzione (attraverso dati di geolocalizzazione degli appezzamenti), nonché la catena di fornitura (mostrando di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici). Per quanto riguarda invece la DDS, il numero di riferimento dovrà figurare nella dichiarazione doganale di importazione o esportazione per consentire i controlli in dogana. In tal senso, la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD) ha pubblicato già a settembre 2024, i codici TARIC relativi ai requisiti stabiliti dall’EUDR.
La Commissione europea metterà in atto un sistema volto a classificare i Paesi in base al loro rischio di deforestazione (basso, normale, alto). Gli obblighi di diligenza possono essere semplificati se le aziende si riforniscono di materie prime e prodotti da Paesi a basso rischio di deforestazione: esse possono infatti rinunciare alla valutazione se rispettano l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità competente, documentazione a dimostrazione che il rischio di deforestazione è effettivamente trascurabile.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/01/ART25-deforestazione.jpg8531280Lisa Pantinihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngLisa Pantini2025-01-23 07:32:002025-01-21 10:34:20Rinviata di un anno l’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione
Il Regolamento UE sul lavoro forzato è entrato in vigore il 13 dicembre 2024.Dal 14 dicembre 2027 sarà vietato immettere sul mercato UE e mettere a disposizione beni realizzati attraverso il lavoro forzato.
Il regolamento si applica a tutti i prodotti venduti nell’Unione europea o da essa esportati, indipendentemente dalla loro origine o dal settore e senza soglie di valore: a partire dal 14 dicembre 2027, i prodotti e i loro componenti saranno banditi dal mercato se è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione, in tutto o in parte, compreso le lavorazioni o trasformazioni connesse a tali prodotti.
Il regolamento non introduce nuovi obblighi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese, ma rafforza la legislazione degli Stati membri sul lavoro forzato e i quadri normativi dell’UE, tra cui la direttiva UE sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD). Laddove la CSDDD stabilisce obblighi di due diligence relativi all’impatto del lavoro forzato per le imprese lungo tutta la catena del valore, ma non include disposizioni per vietare l’importazione di prodotti nel mercato dell’UE, il FLRimplementa meccanismi per il divieto, il ritiro o lo smaltimento di prodotti realizzati con il lavoro forzato, chiedendo che tali prodotti siano riciclati, resi inutilizzabili o distrutti.
Entro il 14 dicembre 2025, gli Stati membri devono nominare un’autorità competente e notificarla alla Commissione europea, che ne pubblicherà l’elenco nel cosiddetto “Portale unico del lavoro forzato”. Il portale, che dovrà essere istituito entro il 14 giugno 2026, servirà anche come archivio per le decisioni e le linee guida per le imprese, ivi comprese le procedure di due diligence e le migliori pratiche far cessare i rischi di lavoro forzato o per riparare ai casi di lavoro forzato. La Commissione europea è inoltre tenuta a istituire una banca dati pubblica delle zone geografiche o dei prodotti o gruppi di prodotti a rischio di lavoro forzato, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Le decisioni relative al divieto, al ritiro o allo smaltimento dei prodotti saranno riconosciute in tutti gli Stati membri. Le imprese che non si conformano alle decisioni prese ai sensi del regolamento possono incorrere in sanzioni pecuniarie.
Raccomandazioni
Le imprese hanno tre anni di tempo per valutare l’esistenza di rischi legati al lavoro forzato all’interno delle loro catene di approvvigionamento, sia direttamente attraverso le loro attività di importazione o esportazione, sia indirettamente attraverso la dipendenza da prodotti importati o esportati, e mappare la loro potenziale esposizione. Allo stesso tempo, dovrebbero provvedere ad inserire nei contratti con i loro fornitori clausole volte a mitigare il rischio che determinati prodotti vengano trattenuti alle frontiere dell’UE, con conseguente loro ritiro dal mercato o smaltimento.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2025/01/ART25-Divieto-UE-lavori-forzati.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2025-01-09 08:00:002025-01-07 16:36:04Prodotti ottenuti con il lavoro forzato: divieto UE dal 14 dicembre 2027
La Convenzione paneuromediterranea riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 per tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto “riferimento dinamico” alla Convenzione. Fino al 31 dicembre 2025 le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare ad essere applicate in parallelo.
Dal 1° gennaio 2025 all’interno della zona PEM si applicano due serie di norme: quelle vecchie e quelle della Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali bisogna pertanto considerare diversi casi, a seconda del partner e/o dell’accordo di libero scambio:
Caso 1: ALS con riferimento dinamico e disposizioni transitorie
applicazione facoltativa delle norme vecchie o rivedute
possibilità di cumulo diagonale basato sulle norme rivedute e permeabilità con le vecchie norme, ciò comporta l’accettazione di un certificato di origine stabilito secondo le regole della vecchia Convenzione PEM come prova di origine valida ai sensi delle regole rivedute (ma non il contrario)
Questo caso si applica ai seguenti accordi di libero scambio: Svizzera-Unione europea, Convenzione AELS, AELS-Bosnia ed Erzegovina, AELS-Georgia, AELS-Macedonia del Nord, AELS-Montenegro, AELS-Serbia, AELS-Turchia.
Caso 2: ALS con riferimento dinamico ma senza disposizioni transitorie
applicazione delle norme rivedute
il cumulo diagonale è possibile unicamente in base alle norme rivedute
Questo caso si applica all’accordo AELS-Albania.
Caso 3: ALS senza riferimento dinamico e senza disposizioni transitorie
applicazione delle vecchie norme
il cumulo diagonale è possibile solo in base alle vecchie norme
Questo caso si applica ai seguenti ALS: CH-Isole Faroe, AELS-Egitto, AELS-Giordania, AELS-Israele, AELS-Libano, AELS-Marocco, AELS-OLP, AELS-Tunisia, AELS-Ucraina.
A partire dal 1° gennaio 2026 si applicheranno solo le norme rivedute. Dopo tale data, il cumulo diagonale con Paesi partner che non avranno ancora inserito il riferimento dinamico alla Convenzione PEM nei loro ALS non sarà più possibile.
Matrix
La Matrix (PDF) è stata aggiornata di aggiornata di conseguenza:
Per semplificare l’applicazione delle norme di origine rivedute, la Convenzione PEM riveduta introduce la cosiddetta “permeabilità”: gli esportatori che applicano le norme di origine rivedute possono cumulare anche se i loro fornitori applicano ancora le vecchie norme di origine. A tal fine e sino al 31 dicembre 2025, gli esportatori che applicano le norme rivedute devono contrassegnare la prova di origine con la dicitura «REVISED RULES» (esclusivamente in inglese, nella sezione 7 del certificato di circolazione EUR.1 o alla fine del testo della dichiarazione di origine). Il cumulo nell’altro senso (cioè se il fornitore applica le norme rivedute e gli esportatori applicano ancora le vecchie norme) non è invece possibile.
È opportuno sottolineare che la permeabilità può essere applicata solo alle seguenti merci per il cumulo secondo le norme rivedute fino al 31.12.2028: merci dei capitoli 1 e 3 del sistema armonizzato (SA), prodotti della pesca trasformati del capitolo 16 del SA e merci dei capitoli 25-97 del SA.
Tra le altre novità introdotte dalle norme rivedute figurano:
in generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40% al 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione, per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso.
il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED e la dichiarazione di origine EUR-MED sono soppressi;
ai sensi dell’art. 8 par. 3 delle norme di origine della Convenzione PEM riveduta, la dicitura «CUMULATION APPLIED WITH…» deve essere indicata nella prova di origine se è stato applicato il cumulo dell’origine. Tuttavia, le Parti contraenti possono rinunciare a questa indicazione nella prova d’origine per le importazioni. La Svizzera non richiede informazioni sul cumulo nella prova d’origine. Allo stato attuale, nemmeno altre Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta al 1° gennaio 2025 la richiedono (cfr. Comunicazione dell’UDSC, 01.01.2024);
nel quadro delle norme rivedute si può ora applicare il cosiddetto “cumulo totale”: la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di una Parte contraente, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme rivedute. Eccezione: per quanto riguarda i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, il cumulo totale si limita agli scambi bilaterali;
contrariamente alle vecchie norme di origine della Convenzione PEM, nel quadro delle norme rivedute sussiste la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63 del SA, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10% del prezzo franco fabbrica (principio di territorialità);
è introdotto il principio di non modificazione: i prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l’importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita, in un Paese terzo, l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche. Inoltre ora è possibile dividere le spedizioni nel Paese di transito;
il cosiddetto “divieto di drawback” vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63 del SA. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l’origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale.
La vittoria di Trump e, più in generale, il verosimile orientamento della sua amministrazione verso il prolungamento o l’intensificazione del protezionismo commerciale e il disaccoppiamento economico dalla Cina presentano opportunità e rischi per le aziende che esportano negli Stati Uniti, in particolare nei casi in cui le vendite negli Stati Uniti costituiscono quote significative delle vendite globali. Questo vale anche per gli esportatori svizzeri, visto che da ormai alcuni anni la Nazione nordamericana rappresenta il principale mercato di destinazione dell’export elvetico.
Durante la sua recente campagna, Trump si è impegnato a imporre dazi del 60% sulle importazioni dalla Cina e del 10-20% sulle importazioni provenienti dal resto del mondo. Una recente analisi di Global Trade Alert (Briefing 42, 05.11.2024), iniziativa nata come progetto di ricerca dell’Università di San Gallo e ora guidata dal St. Gallen Endowment for the Prosperity Through Trade (SGEPT), basata sulle importazioni complessive degli Stati Uniti nel 2022 (l’ultima serie completa di dati sul commercio internazionale delle Nazioni Unite), mostra che i fornitori stranieri di veicoli, motori, hardware per computer e dispositivi medici sarebbero più vulnerabili delle controparti che forniscono petrolio greggio, prodotti farmaceutici, batterie, apparecchiature per le telecomunicazioni e semiconduttori.
Anche gli esportatori svizzeri sarebbero colpiti dall’aumento dei dazi, come tutti gli altri; tuttavia, a causa delle specifiche dinamiche di mercato e della base di clienti, alcuni settori potrebbero esserlo più di altri. È il caso dell’industria farmaceutica: sebbene sia attualmente poco esposta ai dazi, l’aumento di questi tributi potrebbe avere un impatto significativo sull’intero settore a causa dei volumi esportati. Oltre ai prodotti farmaceutici, la Svizzera esporta principalmente beni di fascia alta, sofisticati e costosi, come macchinari ed elettronica, strumenti di precisione e orologi. Molte aziende svizzere, indipendentemente dall’industria in cui operano, non saranno in grado di incorporare i dazi nella loro struttura dei costi, e quindi potrebbero pensare a trasferire i costi al consumatore. Ciò comprometterebbe la loro competitività e influenzerebbe la domanda, poiché i loro clienti cercherebbero opzioni meno costose. Tuttavia, sottolineare ancora di più la qualità e l’affidabilità della tecnologia svizzera potrebbe aiutarle a giustificare i prezzi più alti derivanti dall’aumento dei dazi. Inoltre, potrebbero aumentare il valore del prodotto fornendo consulenza, manutenzione, personalizzazione e servizi che vanno oltre il prodotto stesso, rendendo più difficile per i concorrenti sostituirlo o replicarlo. Questo aumenterebbe il valore del marchio e i clienti potrebbero essere più disposti a pagare un prezzo più elevato per servizi e competenze unici.
Una politica commerciale aggressiva di Trump potrebbe causare anche nuovi conflitti commerciali con la Cina, e non solo. Ciò potrebbe provocare ritorsioni da parte di altri partner commerciali, che a loro volta potrebbero colpire indirettamente la Svizzera: nel 2018, ad esempio, il tycoon ha imposto un dazio del 25% su alcuni prodotti dell’acciaio e un dazio del 10% su alcuni prodotti dell’alluminio. In risposta, l’Unione europea ha introdotto misure di salvaguardia su alcune importazioni di acciaio, e nello specifico un dazio del 25% sulle importazioni che superano determinati contingenti; questo dazio che è stato applicato anche alle importazioni svizzere.
A proposito dell’“elefante nella stanza”: la Cina è il terzo partner commerciale della Svizzera. Dal 2014 la Svizzera e il Dragone hanno un accordo di libero scambio (ALS). A settembre, il governo svizzero ha dato il via libera ai negoziati per ampliare l’ALS. Tuttavia, se le politiche di Trump dovessero portare a ulteriori restrizioni al commercio con il gigante asiatico, le aziende esportatrici svizzere che fanno affidamento su componenti cinesi potrebbero incontrare difficoltà significative. In effetti, un’indagine del 2023 del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) afferma che un quinto delle imprese industriali svizzere dipende da input essenziali provenienti dalla Cina (materie prime, componenti) in misura da moderata a forte. L’elettronica è il settore più dipendente, seguito dai comparti farmaceutico e chimico. Dall’indagine emerge che un disaccoppiamento dalla Cina sarebbe al momento insostenibile.
Da tempo la Svizzera auspica di concludere un ALS con gli Stati Uniti. La precedente amministrazione Trump si è dimostrata favorevole agli accordi commerciali bilaterali e il nuovo governo potrebbe essere interessato a raggiungere un accordo con il nostro Paese, che però sarà chiamato a gestire attentamente i rapporti con le due super potenze perché una maggiore cooperazione con l’una potrebbe condizionare le relazioni con l’altra. Allo stesso modo, le aziende svizzere che operano o vogliono operare negli Stati Uniti, in particolare quelle attive in settori sensibili, devono essere caute perché le loro operazioni con partner cinesi potrebbero influenzare loro attività negli Stati Uniti, e viceversa. In sostanza, gli esportatori svizzeri devono monitorare attentamente le regolamentazioni in vigore e quando gestiscono la doppia catena di fornitura devono assicurarsi di agire in conformità con le normative di entrambi le Nazioni. Ne derivano un aumento dei costi e della complessità, soprattutto nel caso in cui sia negli Stati Uniti sia in Cina si rendano necessari investimenti produttivi.
Poiché la nuova strategia “America first” di Trump probabilmente favorirà il reshoring delle aziende statunitensi e gli investimenti esteri nel settore manifatturiero, questa opzione sta diventando sempre più concreta. Di conseguenza, le aziende svizzere che esportano attualmente prodotti negli Stati Uniti potrebbero essere incentivate a istituire sedi produttive in loco per evitare i dazi e migliorare la loro posizione sul mercato. Tuttavia, ciò comporterebbe anche delle sfide, come gli elevati costi iniziali di investimento e operativi, la complessità delle normative e delle pratiche commerciali, la ricerca di lavoratori qualificati o l’attuazione di programmi di formazione.
Le aziende svizzere dovranno continuare ad essere innovative e attente, nonché pronte ad adottare le misure necessarie per mantenere la loro posizione nei mercati statunitensi e internazionali.
https://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2024/11/ART24-Ritorno-Trump.jpg8531280Giulia Scalzihttps://www.cc-ti.ch/site/wp-content/uploads/2020/05/LG-cc-ti-03.pngGiulia Scalzi2024-11-26 08:00:002024-11-20 14:30:48Il ritorno di Trump: rischi e opportunità per l’export svizzero (e non solo)
Il governo britannico annuncia l’introduzione della carbon tax a gennaio 2027 su determinati prodotti dei settori alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, ferro e acciaio, escludendo per il momento i prodotti dei settori ceramica e vetro.
Nella sua risposta alla consultazione sul CBAM lanciata ad inizio anno, il governo britannico ha annunciato l’introduzione di un meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere del Regno Unito (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) a partire dal 1° gennaio 2027 e fornito le prime informazioni.
Seppur con alcune differenze, il CBAM britannico è modellato sul CBAM dell’Unione europea. La prima differenza sta nel campo d’applicazione: il CBAM britannico si applicherà solo alle importazioni di beni specifici nei settori dell’alluminio, del cemento, dei fertilizzanti, dell’idrogeno, del ferro e dell’acciaio (le merci interessate sono elencate nell’Allegato B del documento summenzionato e identificate con le relative voci HS). In questa prima fase, la ceramica e il vetro non saranno presi in considerazione. L’elettricità non rientra invece nel campo d’applicazione.
Nel periodo 2027-2030, il governo britannico adotterà un doppio approccio per quanto riguarda le emissioni incorporate: le aziende potranno utilizzare i dati effettivi o, se questi non sono disponibili, valori predefiniti. Le emissioni incorporate saranno misurate in tonnellate metriche di anidride carbonica equivalente (tCO2e) e includeranno sia le emissioni dirette dei beni CBAM sia quelle indirette. Per garantire che i prodotti importati siano soggetti a un prezzo del carbonio paragonabile a quello pagato dai produttori nazionali, l’aliquota applicata alle emissioni incorporate rifletterà il prezzo del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) del Regno Unito, tenendo conto di eventuali quote gratuite. L’aliquota sarà aggiornata su base trimestrale.
A differenza del CBAM dell’UE, il suo omologo britannico prevede una soglia minima di assoggettamento, pari a 50’000 sterline di merci CBAM importate su un periodo di dodici mesi.
La Commissione europea ha pubblicato una guida completa volta a chiarire il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il 18 luglio scorso, nell’Unione europea (UE) è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR). Il regolamento Ecodesign, come viene comunemente chiamato, ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e a tal proposito introduce criteri di progettazione quali la durevolezza, la riciclabilità, l’impronta ambientale e la riutilizzabilità degli stessi e l’uso del “passaporto digitale” quale strumento di trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva.
Il regolamento disciplina praticamente tutti i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE e non solo i prodotti di consumo. Esistono solo poche esclusioni, quali ad esempio i prodotti alimentari, i mangimi, e i medicinali. La Commissione europea dovrà stabilire i requisiti specifici per i diversi prodotti, dopodiché i produttori e i Paesi dell’UE avranno 18 mesi di tempo per conformarvisi. Tra i primi prodotti a dover essere regolamentati figurano ferro e acciaio, alluminio, prodotti tessili, mobili, pneumatici, detersivi, vernici, lubrificanti, prodotti chimici, prodotti connessi all’energia, prodotti delle TIC e altri dispositivi elettronici (cfr. art. 18 par. 5). Il relativo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.
Per rispondere ai quesiti più frequenti, a fine settembre la Commissione europea ha pubblicato un documento con 171 FAQ che affrontano un’ampia gamma di argomenti e, nello specifico, chiariscono termini, ambito di applicazione, tempistiche di attuazione, interazione con altri regolamenti (come ad esempio il regolamento sui rifiuti di imballaggio e il REACH) e, non meno importante, le questioni legate al commercio dei prodotti (passaporto digitale, etichettatura, verifica e conformità, implicazioni per gli operatori economici di Paesi terzi,…).
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, all’interno della zona PEM continueranno verosimilmente ad applicarsi due serie di norme: la vecchia (attuale) Convenzione PEM e le norme rivedute (le odierne norme transitorie). Il possibile e sempre più probabile slittamento dell’attuazione della Convenzione PEM riveduta è dovuto alla lungaggine delle procedure legislative di aggiornamento degli accordi di libero scambio con alcuni Paesi. Lo comunicano in una nota congiunta l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Dal 1° gennaio 2025 le norme rivedute della Convenzione PEM si applicheranno automaticamente alla Convenzione AELS e agli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera/AELS con l’UE, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia e la Turchia.
Gli ALS con Egitto, Israele, Giordania, Libano, Striscia di Gaza e Cisgiordania, Marocco, Tunisia, Ucraina e Isole Faroe non hanno invece ancora potuto essere aggiornati e la lunghezza delle procedure amministrative in questi Paesi sta rendendo evidente che non tutti questi accordi potranno essere modificati entro la fine del 2024. Senza aggiornamento gli accordi continueranno a sottostare alla vecchia (attuale) Convenzione PEM.
L’attuazione della Convenzione PEM riveduta sarà verosimilmente posticipata al 1° gennaio 2026 e nel caso di ALS non aggiornati entro tale data, il cumulo con i relativi Paesi partner sarà interrotto.
L’UDSC e la SECO continueranno a fornire informazioni sugli ultimi sviluppi attraverso note informative e circolari. La matrix sarà aggiornata di conseguenza.
Cliccando il pulsante «Accetta», acconsentite all’utilizzo di tutti i nostri cookie così come quelli dei nostri partner. Utilizziamo i cookie per raccogliere informazioni sulle visite al nostro sito web, con lo scopo di fornirvi un'esperienza ottimale e per migliorare continuamente le prestazioni del nostro sito web. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra informativa sulla privacy.
Quando visitate un sito web, questo può memorizzare o recuperare informazioni attraverso il vostro browser, di solito sotto forma di cookie. Poiché rispettiamo il vostro diritto alla privacy, potete scegliere di non consentire la raccolta di dati da alcuni tipi di servizi. Tuttavia, il mancato consenso a tali servizi potrebbe influire sull'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirti i servizi disponibili attraverso il nostro sito web e per utilizzare alcune delle sue funzionalità.
Cookie di Google Analytics
Utilizziamo Analytics con lo scopo di monitorare il funzionamento del sito e analizzare il comportamento utente.
Altri servizi
Utilizziamo cookies di YouTube e Vimeo per l'iterazione di video esterni nel nostro sito.