Convenzione paneuromediterranea: Matrix aggiornata

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha pubblicato un aggiornamento della Matrix PEM, la tabella che traccia l’applicazione delle regole d’origine tra i Paesi membri della Convenzione paneuromediterranea (PEM). La nuova versione include dati aggiornati sullAlbania.

Nello specifico, l’Albania ha ottenuto lo status “CR” con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2025, consentendo così la permeabilità dei due set di regole.

L’accordo di libero scambio con la Moldova entrerà in vigore il prossimo 1° aprile: a partire da tale data i Paesi dell’AELS potranno applicare la Convenzione PEM riveduta nei loro scambi con il Paese. La Matrix sarà aggiornata di conseguenza..

Perché è importante la Matrix?

La Matrix è uno strumento chiave per le aziende, poiché permette di:

  • identificare i Paesi con cui è possibile cumulare l’origine dei prodotti
  • determinare il trattamento tariffario preferenziale, indicando se applicare le regole rivedute o  attenersi alle vecchie regole
  • ottimizzare la gestione di esportazioni e importazioni nell’area PEM, facilitando così la pianificazione commerciale.

La versione aggiornata della Matrix è disponibile qui in formato PDF.

L’UE rafforza le misure di salvaguardia sull’acciaio a tutela dell’industria siderurgica

La Commissione europea rafforza la misura di salvaguardia sull’acciaio per contenere le importazioni e tutelare l’industria siderurgica dell’UE.

Nell’ambito del suo piano d’azione per la siderurgia e la metallurgia, la Commissione europea ha inasprito la misura di salvaguardia, riducendo il tasso di liberalizzazione dall’1% allo 0,1%. Questo provvedimento limita la quantità di acciaio che può essere importata nell’UE senza dazi. Inoltre, i Paesi esportatori non potranno più usufruire dei contingenti inutilizzati di altri Paesi, inclusi quelli assegnati alla Russia e alla Bielorussia.

Anche il meccanismo di “riporto” (“carry over”), che consentiva ai Paesi di trasferire i contingenti inutilizzati al trimestre successivo, è stato abolito per le categorie caratterizzate da un’elevata pressione sulle importazioni e da un basso livello di consumo.

La maggior parte degli adeguamenti entrerà in vigore il 1° aprile 2025, mentre alcune modifiche, come la riduzione del tasso di liberalizzazione e l’abolizione del trasferimento delle quote inutilizzate per determinate categorie, saranno applicate dal 1° luglio 2025. Tuttavia, la durata complessiva della misura di salvaguardia rimane invariata e si concluderà il 30 giugno 2026.

Le aziende svizzere al crocevia delle tensioni commerciali globali

Con una capacità di spesa per i consumi che supera di gran lunga quella della Cina e dell’Unione europea, gli Stati Uniti non solo rappresentano un mercato cruciale per gli esportatori di tutto il mondo, ma giocano un ruolo determinante nelle dinamiche commerciali internazionali. L’introduzione di nuovi dazi doganali, sebbene per ora limitati a determinati Paesi, può avere ripercussioni significative sul mercato globale. La situazione si fa preoccupante e, anche in Svizzera, sia il governo sia le aziende sono chiamati a prendere decisioni rapide e strategiche.

In un contesto economico mondiale sempre più teso e imprevedibile, la Svizzera e le sue aziende si trovano ad affrontare sfide significative e delicate. Con un’economia fortemente orientata all’export, il nostro Paese si rivela estremamente vulnerabile alle turbolenze geopolitiche e alle politiche protezionistiche che stanno ridisegnando gli equilibri commerciali globali.

L’incubo dei dazi

Le aziende svizzere, rinomate per la loro eccellenza nei settori della farmaceutica, dei macchinari di precisione e dell’orologeria, si trovano a navigare in acque sempre più agitate. Oltre ai dazi generalizzati del 25% su alluminio e acciaio in vigore dal 12 marzo, che colpiscono direttamente anche i prodotti elvetici, la (ad oggi) minaccia di nuovi dazi del 25% sulle importazioni di auto, prodotti farmaceutici e altri prodotti europei getta ombre inquietanti sul mercato dell’Unione europea (UE) e sul futuro delle esportazioni svizzere: più della metà delle merci elvetiche destinate all’estero trova infatti mercato proprio nell’UE, e molte di queste vengono incorporate in prodotti venduti negli Stati Uniti.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che le tensioni commerciali non si limitano all’asse USA-UE: le misure protezionistiche statunitensi annunciate e/o già varate contro Messico, Canada e Cina e le risposte di questi Paesi rischiano di destabilizzare le catene di fornitura globali, creando un contesto sempre più volatile. Sebbene al momento le aziende svizzere non siano nel mirino diretto delle politiche protezionistiche americane, non possono rimanere immuni dalle ripercussioni: note per la loro integrazione in sofisticate catene del valore globali, le aziende svizzere potrebbero, infatti, trovarsi a fare i conti con aumenti dei costi di produzione, interruzioni nella fornitura di componenti critici e una potenziale riduzione della domanda nei mercati chiave. In questo scenario sono quindi chiamate a ripensare le loro strategie di approvvigionamento, produzione e distribuzione, puntando su una maggiore flessibilità e resilienza.

Strategie di diversificazione e libero scambio

Malgrado un contesto economico sempre più complesso, il commercio internazionale continua, infatti, ad offrire opportunità di diversificazione, innovazione e crescita per le imprese svizzere. Grandi gruppi stanno espandendo la loro presenza in Asia, Africa e Sudamerica, riducendo la dipendenza dai mercati tradizionali. Anche le PMI seguono questa strada di espansione internazionale, seppur con ritmi e risorse differenti.

Il mondo economico sta esercitando una pressione crescente sul governo federale affinché acceleri l’estensione della rete di accordi di libero scambio, considerati cruciali per garantire l’accesso a nuovi mercati in un contesto di crescente protezionismo. Nello specifico, guarda con attenzione alla ratifica degli accordi con India e Thailandia, conclusi rispettivamente a marzo 2024 e a gennaio 2025, all’aggiornamento di quelli esistenti con Cina e Messico, e alla finalizzazione dell’intesa con il Mercosur. Parallelamente, resta alta l’attenzione sul rilancio dei negoziati con gli Stati Uniti e sulla conclusione gli Accordi bilaterali III con l’UE.

Il Consiglio federale si trova così a dover bilanciare gli interessi economici nazionali con la necessità di mantenere una posizione neutrale nelle dispute commerciali internazionali. Questa sfida diplomatica richiede una strategia sofisticata che permetta alla Svizzera di proteggere i suoi interessi economici senza alienarsi nessuno dei suoi partner commerciali chiave.

Verso una gestione proattiva dei rischi

Dal canto loro, le aziende svizzere sono chiamate a adottare altre misure strategiche per mitigare la loro vulnerabilità, come monitorare le tensioni geopolitiche e condurre analisi approfondite della propria esposizione al rischio. Lo sviluppo  di sistemi di analisi avanzata e di allerta precoce (“early warning”) diventa fondamentale per anticipare cambiamenti nei mercati e rispondere tempestivamente a eventuali shock economici. Tecniche di pianificazione strategica, come gli “stress test”, consentono invece di valutare la resilienza dell’azienda di fronte a scenari avversi, simulando impatti di misure tariffarie o altre discontinuità economiche.

In un mondo sempre più interconnesso, il successo delle nostre imprese dipenderà anche dalla loro capacità di adottare una prospettiva trifocale, che le veda integrare strategie a breve, medio e lungo termine nelle loro operazioni quotidiane. Questo richiede il passaggio da un approccio reattivo a una gestione dinamica dei rischi e delle opportunità: non basta reagire ai cambiamenti, ma occorre anticiparli, trasformando le sfide in opportunità di innovazione e crescita. Alcuni esempi di strategie proattive per rispondere celermente ai cambiamenti globali includono l’integrazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale per le analisi predittive, investimenti in ricerca e sviluppo per ideare prodotti innovativi e meno suscettibili a barriere commerciali, nonché la formazione del personale nella gestione di catene di valore sempre più complesse.

Stati Uniti: dazi del 25% su acciaio, alluminio e loro derivati

A partire dal 12 marzo 2025, le importazioni di acciaio, alluminio e loro derivati negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio supplementare del 25%. La misura, ufficializzata da due avvisi dell’agenzia doganale statunitense, segna un’ulteriore stretta sulle politiche commerciali del Paese.

Lo scorso febbraio, il presidente Trump ha firmato due proclami – Adjusting Imports of Aluminum into the United States (#10895) e Adjusting Imports of Steel into the United States (#10896), che rafforzano le tariffe previste dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act. Il provvedimento non solo conferma il 25% sulle importazioni di acciaio, ma innalza dal 10% al 25% il dazio sull’alluminio, estendendolo anche ai rispettivi prodotti derivati a partire dal 12 marzo 2025.

L’ampliamento della misura interessa diverse categorie merceologiche:

  • alluminio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 66, 76, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96.
  • acciaio e derivati: prodotti dei capitoli tariffali 72, 73, 84, 85, 87 e 94

I provvedimenti revocano ogni forma di trattamento agevolato, comprese quote assolute, contingenti tariffari ed esenzioni per singoli Paesi. Inoltre, pongono fine alle esclusioni generali precedentemente approvate (General Approved Exclusions, GEA), mantenendo valide solo quelle specifiche registrate nel sistema Automated Commercial Environment (ACE) fino alla loro scadenza o all’esaurimento del volume autorizzato.

Esclusi dall’inasprimento dei dazi saranno unicamente i prodotti realizzati con acciaio fuso o alluminio estruso negli Stati Uniti. Per tutti gli altri derivati, il calcolo del dazio verrà effettuato sul valore del metallo di base.

Non è previsto alcun meccanismo di rimborso (drawback) per i dazi imposti. Inoltre, l’acciaio, l’alluminio e i loro derivati ammessi nelle zone franche statunitensi a partire dal 12 marzo 2025 dovranno riceveranno lo status di “straniero privilegiato” e saranno assoggettati ai dazi vigenti  al momento dell’immissione in consumo.

Per chiarire le modalità di attuazione delle nuove misure, l’agenzia doganale statunitense (U.S. Customs and Border Protection – CBP) ha ora pubblicato due documenti operativi:

I due documenti elencano le sottovoci tariffarie del capitolo 99 dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) da utilizzare obbligatoriamente per dichiarare le importazioni e forniscono istruzioni dettagliate sulla corretta dichiarazione del contenuto di alluminio e acciaio, compresa l’indicazione del Paese di fusione e colata (per l’alluminio: anche in caso di utilizzo di materiali riciclati).

Sottovoci tariffali a confronto

A quali sottovoci tariffali del capitolo 99 sono associati i vari articoli in acciaio e alluminio?
Consulta la nostra tabella riepilogativa!

Accordo di libero scambio AELS-Moldova in vigore dal 1° aprile 2025

L’accordo di libero scambio AELS-Moldova entrerà in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Moldova il 1° aprile 2025. È già entrato in vigore tra Islanda e Moldova il 1° settembre 2024 e tra Norvegia e Moldova il 1° novembre 2024

Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’accordo, alla Moldova verrà soppresso lo stato di Paese in via di sviluppo beneficiante di preferenza. A partire dal 1° aprile 2025, per l’imposizione preferenziale, dovrà pertanto essere disponibile una prova di origine rilasciata nell’ambito dell’accordo di libero scambio.

La Moldova è parte della Convenzione PEM riveduta e il cumulo diagonale con i partner di libero scambio in comune all’interno della zona PEM è generalmente possibile (p. es. con l’Unione europea). Le opzioni di cumulo effettive possono essere visualizzate nella Matrix. La Convenzione PEM riveduta prevede anche il cumulo totale. Fino al 31 dicembre 2025 le prove d’origine emesse sulla base delle norme rivedute devono recare la dicitura “REVISED RULES”.

Le merci originarie che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, si trovano in transito o in custodia temporanea presso un deposito doganale oppure in una zona franca in Moldova o in Svizzera possono beneficiare dell’imposizione all’aliquota preferenziale quando vengono importate in Svizzera. A tal fine, occorre presentare una prova d’origine allestita a posteriori, nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto. Se al momento dell’imposizione non è disponibile alcuna prova di origine, è necessario richiedere un’imposizione provvisoria.

Link utili:

Circolare R-30 dell’UDSC del 28.02.2025

USA: dazi del 25% su acciaio e alluminio, senza eccezioni o esenzioni

Trump ha firmato i nuovi ordini esecutivi che fissano al 25% l’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva sui prodotti in alluminio e in acciaio, estendendola anche ai prodotti derivati. Le misure pongono altresì fine alle esenzioni, ai contingenti o ai contingenti tariffari di cui beneficiavano alcuni Paesi e alle esclusioni specifiche per prodotto. Tutti i dettagli nei Proclami 10895 e 10896 pubblicati il 18 febbraio nel Registro Federale. Le misure si applicano dal 12 marzo 2025.

Il 10 febbraio 2025, il presidente Trump ha firmato nuovi ordini esecutivi che, ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, assoggettano i prodotti in acciaio e in alluminio importati negli Stati Uniti a un dazio ad valorem aggiuntivo del 25% a partire dal 12 marzo 2025, ampliando altresì l’ambito di applicazione agli articoli trasformati. Gli ordini eliminano anche le esenzioni dai dazi accordate a determinati Paesi e le esclusioni di prodotto concesse. Queste ultime rimangono in vigore solo fino alla data di scadenza o fino al raggiungimento del volume del contingente tariffario, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Alla U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’autorità che controlla le frontiere, è affidato il compito di identificare e perseguire eventuali pratiche di evasione, come classificazioni errate di prodotti e/o trasformazioni di prodotto volte esclusivamente ad aggirare i dazi. Gli importatori di prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio saranno tenuti a fornire alla CBP tutte le informazioni necessarie per identificare il contenuto utilizzato nella fabbricazione di tali articoli.

Alluminio

Dal 12 marzo 2025 tutti i prodotti in alluminio e i derivati dell’alluminio sono soggetti a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% (invece del 10%), indipendentemente dal Paese di origine. È prevista un’eccezione per i derivati dell’alluminio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in alluminio fusi e colati negli Stati Uniti.

L’elenco dei prodotti interessati da questa misura, e identificati tramite la voce di tariffa doganale HTSUS è riportato nell’allegato 1 del Proclama 10895. In sostanza, ben 19 linee tariffarie del capitolo 76 sono interamente assoggettate al dazio del 25%.

Nell’allegato 1 figurano anche derivati dell’alluminio (articoli trasformati) classificati nei capitoli 66, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 e 96: per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla percentuale di alluminio contenuta.

Acciaio

Dal 12 marzo 2025, tutte le importazioni di prodotti siderurgici di cui alla voce 9903.80 dell’HTSUS saranno soggette a un’aliquota di dazio ad valorem aggiuntiva del 25% indipendentemente dal Paese d’origine.

Il dazio aggiuntivo del 25% si applica anche ai derivati dell’acciaio elencati tramite voce di tariffa doganale HTSUS nell’allegato 1 del Proclama 10896. Trattasi di 155 prodotti del capitolo 73. Nell’allegato 1 figurano anche alcuni derivati dell’acciaio che non rientrano nel capitolo 73 dell’HTSUS: trattasi di alcune voci dei capitoli 84, 85 e 94. Per questi prodotti il dazio addizionale ad valorem si applica solo alla parte di acciaio.

È prevista un’eccezione per i derivati dell’acciaio lavorati in un altro Paese a partire da articoli in acciaio fusi e colati negli Stati Uniti.

Altri documenti utili:

Fact Sheet: President Donald J. Trump Restores Section 232 Tariffs – The White House

Imballaggi: pubblicato il nuovo regolamento UE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sostituirà la Direttiva 94/62/CE introducendo significative innovazioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. Entrato in vigore il 12 febbraio 2025, sarà pienamente applicabile dal 12 agosto 2026.

Il regolamento (UE) 2025/40 mira a ridurre l’impatto ambientale e a incentivare il riuso e il riciclo, segnando così un passo significativo verso la riduzione dei rifiuti e il rilancio dell’economia circolare.

Le principali disposizioni includono:

  • adozione di imballaggi più leggeri e eliminazione di materiali superflui
  • aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili
  • fissazione di obiettivi minimi di utilizzo di materiali riciclati entro il 2030, percentuale che aumenterà progressivamente fino al 2040
  • divieto di sostanze chimiche (tra cui PFAS) al di sopra di determinate soglie negli imballaggi alimentari
  • standardizzazione nella progettazione degli imballaggi e un’etichettatura più chiara a livello europeo, così da semplificare il corretto smaltimento
  • divieto di imballaggi di plastica monouso, ad esempio quelli per frutta e verdura fresche, per alimenti e bevande in bar e ristorante

Il fabbricante ha l’obbligo di redazione della dichiarazione di conformità UE. Per gli imballaggi provenienti da Paesi terzi, l’importatore dovrà assicurarsi la loro conformità alle prescrizioni del Regolamento e mettere a disposizione dell’autorità nazionale la relativa documentazione.

Viene altresì rafforzato il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): il produttore (o, nel caso di imballaggi provenienti da Paesi terzi, l’importatore) sarà responsabile anche della fase di fine vita degli imballaggi immessi sul mercato.

Il panorama degli investimenti diretti esteri in Vietnam 2024

Nel 2024, l’economia del Vietnam ha dato prova di una notevole resilienza in un contesto globale dinamico caratterizzato da conflitti militari, competizione strategica tra grandi potenze, crescente protezionismo commerciale, interruzioni delle catene di approvvigionamento ed eventi climatici estremi. Nonostante queste sfide, l’economia ha mostrato segni di stabilizzazione, con miglioramenti nelle prestazioni commerciali, una riduzione delle pressioni inflazionistiche e un panorama finanziario e del mercato del lavoro più solido. Questi risultati, sostenuti da proiezioni ottimistiche di esperti e istituzioni globali, pongono le basi per un promettente 2025 per il Paese.

In questo articolo, esaminiamo i principali aspetti che hanno caratterizzato l’economia del Vietnam nel 2024 e le implicazioni per gli anni a venire.

Performance del PIL

Innanzitutto, è importante soffermarsi sul PIL del Paese: il Vietnam ha raggiunto un impressionante tasso di crescita del PIL del 7,09% nel 2024, a dimostrazione della sua robusta ripresa e adattabilità nonostante le sfide esterne. Sebbene leggermente al di sotto dei picchi del 2018, 2019 e 2022, questa crescita sottolinea la resilienza del Vietnam, posizionandolo come un mercato di spicco nella regione ASEAN.

Il settore dei servizi si è rivelato il principale motore di crescita durante l’anno, contribuendo al 49,46% dell’aumento totale del PIL. I settori “industria e costruzioni” e “agricoltura, silvicoltura e pesca” hanno contribuito rispettivamente al 45,17% e al 5,37%. Il PIL del Vietnam ha raggiunto 11,51 quadrilioni di VND (476,3 miliardi di USD), con un aumento del PIL pro capite a 4’700 USD, pari a un incremento di 377 USD rispetto al 2023.

Inflazione

L’inflazione è un indicatore cruciale della stabilità economica, poiché influisce direttamente sul potere d’acquisto, sui costi aziendali e sulla fiducia economica complessiva. Nel 2024, il Vietnam ha dimostrato una gestione economica efficace mantenendo l’inflazione sotto controllo. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato del 3,63%, allineandosi all’obiettivo dell’Assemblea Nazionale. L’inflazione core, che esclude elementi volatili, è aumentata di un moderato 2,71%, garantendo stabilità economica e sostenendo la fiducia dei consumatori.

Panorama del commercio

Quando si analizzano i risultati economici di un paese, è importante considerare il panorama commerciale, poiché riflette l’interazione tra la domanda globale, la capacità produttiva domestica e le politiche commerciali. È evidente che, per il Vietnam, il commercio rimane un fattore trainante di crescita economica e integrazione globale. Il Paese ha registrato un totale di 786,29 miliardi di USD di flussi commerciali complessivi nel 2024, con un incremento del 15,4% rispetto all’anno precedente e un surplus commerciale di 24,77 miliardi di USD. Le esportazioni sono cresciute del 14,3% raggiungendo i 405,53 miliardi di USD, mentre le importazioni sono aumentate del 16,7% arrivando a 380,76 miliardi di USD.

Inoltre, vale la pena notare che, per stimolare la crescita delle esportazioni nel 2025, il governo sta migliorando i quadri normativi, promuovendo la competitività industriale e ottimizzando gli accordi di libero scambio (FTA).

Panoramica sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) 

Anche gli investimenti diretti esteri (IDE) sono un indicatore chiave dell’attrattività economica di un paese e della sua integrazione nelle catene del valore globali. Per il Vietnam, nel 2024, il panorama degli IDE riflette una fiducia costante degli investitori e un interesse internazionale duraturo. Infatti, fino a novembre 2024, il Vietnam ha attratto 31,4 miliardi di USD (tenendo in considerazione nuovi investimenti, conferimenti di capitale e acquisizioni di azioni da parte di investitori stranieri), segnando un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Al 30 novembre 2024 si contavano 41’720 progetti attivi in tutto il Paese, con un capitale totale registrato di 496,7 miliardi di USD. Il capitale realizzato accumulato dei progetti di investimento estero ha raggiunto circa 318,9 miliardi di USD, pari al 64,2% del totale del capitale di investimento registrato.

Nel 2024 gli investitori stranieri hanno investito principalmente nei settori della produzione e della lavorazione, che hanno rappresentato il 64,4% del totale. Fanno seguito il settore immobiliare, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché la generazione e distribuzione di energia elettrica. Vale anche la pena rilevare che il commercio all’ingrosso e al dettaglio è stato il settore con il maggior numero di nuovi progetti registrati, contributi di capitale e acquisizioni di azioni, mentre la produzione è stata il settore leader in termini di capitale aggiuntivo (64,4%).

Nei primi undici mesi del 2024, il Vietnam ha attratto investimenti diretti esteri (IDE) da 110 paesi, evidenziando l’attrattività crescente del Paese come destinazione di investimento globale. Singapore è stata la principale fonte di investimento estero per il Vietnam, rappresentando il 29,1% del totale degli investimenti; la Corea del Sud è arrivata seconda con il 12,4%, seguita da Cina, Hong Kong (Cina) e Giappone.

Confronto con l’ASEAN

Infine, vale la pena menzionare che il Vietnam si distingue come protagonista della trasformazione economica nel Sud-est asiatico, pronto a diventare l’economia a più rapida crescita della regione nel prossimo decennio, con una crescita media annua del PIL del 6,6%, superando le Filippine e l’Indonesia. Il Vietnam ha un’economia orientata alle esportazioni ben posizionata, fonti di IDE altamente diversificate, una competizione inter-provinciale produttiva e livelli elevati di istruzione e forza lavoro qualificata. Notoriamente, il Vietnam sta riscontrando una robusta crescita del capitale, supportata anche dall’aumento degli IDE in semiconduttori e batterie per veicoli elettrici. In questo contesto, si ritiene che il Paese abbia un’importante finestra di opportunità nel prossimo decennio per sfruttare al meglio le opportunità di cui sopra e i vantaggi demografici.

Conclusione

Nonostante le sfide globali e locali, il panorama degli IDE in Vietnam nel 2024 è stato caratterizzato da una crescita costante, fonti di investimento diversificate e un focus sui settori della produzione e della lavorazione. Gli sforzi del governo per migliorare il clima degli investimenti e fornire incentivi competitivi hanno posto solide basi per un successo economico continuativo.

Guardando al 2025, le prospettive economiche del Vietnam rimangono positive, con opportunità sia per gli attori domestici che internazionali.

Excursus: Il tifone Yagi a settembre 2024 ha sconvolto in modo significativo le attività socio-economiche nel Vietnam settentrionale, influenzando la produzione e le catene di approvvigionamento a livello nazionale. Uno studio del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ha evidenziato l’impatto economico del tifone, illustrando però anche come il processo di ripresa abbia generato opportunità di crescita in settori come costruzioni, commercio al dettaglio e logistica. Gli sforzi di ricostruzione hanno creato un’impennata della domanda, sottolineando la capacità del Vietnam di adattarsi e prosperare di fronte alle avversità.

Fonti:

https://www.undp.org/vietnam/blog/vietnam-makes-great-contributions-human-development-sustainable-growth-undp-administrator

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/gdp-expands-by-7-09-in-2024-4836083.html

https://vietnamnet.vn/en/vietnam-s-2024-gdp-and-inflation-key-metrics-and-achievements-2360544.html

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-posts-trade-surplus-of-2477-billion-usd-in-2024-post307851.vnp

https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-12-13/FDI-attraction-situation-in-Vietnam-and-Vietnam-s-t5iwhr.aspx?utm

https://en.vneconomy.vn/dbs-vietnam-amongst-southeast-asia-fastest-growing-economies-in-the-next-10-years.htm?utm

Autore e contatto:
Francesca Severoni
Fidinam (Vietnam) Company Limited

francesca.severoni@fidinam.ch
www.fidinam.com

Rinviata di un anno l’applicazione del Regolamento UE sulla deforestazione

A metà dicembre 2024, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato formalmente il rinvio al 30 dicembre 2025 dell’applicabilità del Regolamento sulla deforestazione e il degrado ambientale, che vieta l’importazione di determinate materie prime e prodotti lavorati se la loro produzione è legata alla deforestazione.

Il Regolamento (UE) 2024/3234 del 19 dicembre 2024, approvato il 17 e il 18 dicembre 2024 rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio dell’UE, che modifica il Regolamento sulla deforestazione per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione. È  stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il 23 dicembre 2024 ed è entrato in vigore tre giorni più tardi, concedendo alle aziende un anno di tempo per prepararsi al rispetto delle nuove regole. Le nuove tempistiche di applicazione sono le seguenti:

  • 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese
  • 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

Il regolamento 2023/1115 in breve

Come già anticipato su questo canale (cfr. articolo Prodotti a “deforestazione zero” nell’UE – Cc-Ti del 15 febbraio 2024), il regolamento (UE) 2023/115 sulla deforestazione (EU Deforestation Regulation, EUDR) mira a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato comunitario, nonché l’esportazione dall’UE, di sette materie prime – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e dei prodotti che le contengono o che sono stati fabbricati a partire da esse. L’obiettivo è  evitare il consumo nell’UE di beni che abbiano contribuito alla deforestazione e al degrado forestale.

In sostanza, a partire dal 30 dicembre 2025, l’UE impone alle aziende di documentare in modo completo l’origine delle materie e dei prodotti elencati tramite voce di tariffa doganale nell’allegato I (pagg. 38-42) dell’EUDR. Tali prodotti sono altresì assoggettati ad undivieto  di commercializzazione e di esportazione sul e dal mercato dell’UE a meno che non soddisfino le seguenti tre condizioni:

  • essere a deforestazione zero
  • essere stati prodotti conformemente alla legislazione applicabile nel Paese di produzione, e
  • essere accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS) supportata da informazioni verificabili, come tracciabilità, monitoraggio continuo, ecc. che dimostrino che i prodotti non hanno causato né deforestazione né degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Contrariamene ad altre regolamentazioni, il regolamento 2023/115 non si applica direttamente agli operatori extra-UE: sarà infatti il primo operatore stabilito nell’UE a dover farsi carico del rispetto degli obblighi stabiliti dalla norma. Gli operatori extra-UE dovranno tuttavia essere pronti a fornire le informazioni e i documenti necessari al proprio partner europeo (per importazioni nell’UE) o assicurarsi di ottenerli da quest’ultimo (per esportazioni dall’UE). Essi dovranno anche verificare che sia stata eseguita la dovuta diligenza a monte della catena di fornitura (tramite dichiarazione di dovuta diligenza o Due Diligence Statement, DDS).

Le informazioni da fornire riguardano i prodotti, i produttori e le zone di produzione (attraverso dati di geolocalizzazione degli appezzamenti), nonché la catena di fornitura (mostrando di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici). Per quanto riguarda invece la DDS, il numero di riferimento dovrà figurare nella dichiarazione doganale di importazione o esportazione per consentire i controlli in dogana. In tal senso, la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (DG TAXUD) ha pubblicato già a settembre 2024, i codici TARIC relativi ai requisiti stabiliti dall’EUDR.

La Commissione europea metterà in atto un sistema volto a classificare i Paesi in base al loro rischio di deforestazione (basso, normale, alto). Gli obblighi di diligenza possono essere semplificati se le aziende si riforniscono di materie prime e prodotti da Paesi a basso rischio di deforestazione: esse possono infatti rinunciare alla valutazione se rispettano l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità competente, documentazione a dimostrazione che il rischio di deforestazione è effettivamente trascurabile.

Per ulteriori ragguagli:
FAQ della Commissione europea (PDF in inglese)
Documento di orientamento della Commissione europea (PDF in italiano)

Prodotti ottenuti con il lavoro forzato: divieto UE dal 14 dicembre 2027

Il Regolamento UE sul lavoro forzato è entrato in vigore il 13 dicembre 2024. Dal 14 dicembre 2027 sarà vietato immettere sul mercato UE e mettere a disposizione beni realizzati attraverso il lavoro forzato.

Il Regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione (Regolamento sul lavoro forzato, FLR), allinea la definizione di “lavoro forzato” (o “lavoro obbligatorio”) alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 29 (Convenzione sul lavoro forzato). Questo termine indica ogni lavoro o servizio “estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”, o usato come misura di coercizione, sanzione, disciplina o discriminazione.

Il regolamento si applica a tutti i prodotti venduti nell’Unione europea o da essa esportati, indipendentemente dalla loro origine o dal settore e senza soglie di valore: a partire dal 14 dicembre 2027, i prodotti e i loro componenti saranno banditi dal mercato se è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione, in tutto o in parte, compreso le lavorazioni o trasformazioni connesse a tali prodotti.

Il regolamento non introduce nuovi obblighi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese, ma rafforza la legislazione degli Stati membri sul lavoro forzato e i quadri normativi dell’UE, tra cui la direttiva UE sulla dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese (CSDDD). Laddove la CSDDD stabilisce obblighi di due diligence relativi all’impatto del lavoro forzato per le imprese lungo tutta la catena del valore, ma non include disposizioni per vietare l’importazione di prodotti nel mercato dell’UE, il FLR implementa meccanismi per il divieto, il ritiro o lo smaltimento di prodotti realizzati con il lavoro forzato, chiedendo che tali  prodotti siano riciclati, resi inutilizzabili o distrutti.

Entro il 14 dicembre 2025, gli Stati membri devono nominare un’autorità competente e notificarla alla Commissione europea, che ne pubblicherà l’elenco nel cosiddetto “Portale unico del lavoro forzato”. Il portale, che dovrà essere istituito entro il 14 giugno 2026, servirà anche come archivio per le decisioni e le linee guida per le imprese, ivi comprese le procedure di due diligence e le migliori pratiche far cessare i rischi di lavoro forzato o per riparare ai casi di lavoro forzato. La Commissione europea è inoltre tenuta a istituire una banca dati pubblica delle zone geografiche o dei prodotti o gruppi di prodotti a rischio di lavoro forzato, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. Le decisioni relative al divieto, al ritiro o allo smaltimento dei prodotti saranno riconosciute in tutti gli Stati membri. Le imprese che non si conformano alle decisioni prese ai sensi del regolamento possono incorrere in sanzioni pecuniarie.

Raccomandazioni

Le imprese hanno tre anni di tempo per valutare l’esistenza di rischi legati al lavoro forzato all’interno delle loro catene di approvvigionamento, sia direttamente attraverso le loro attività di importazione o esportazione, sia indirettamente attraverso la dipendenza da prodotti importati o esportati, e mappare la loro potenziale esposizione. Allo stesso tempo, dovrebbero provvedere ad inserire nei contratti con i loro fornitori clausole volte a mitigare il rischio che determinati prodotti vengano trattenuti alle frontiere dell’UE, con conseguente loro ritiro dal mercato o smaltimento.