Il Carnet ATA: il passaporto per le merci
Il Carnet ATA è una combinazione di termini francesi “Admission temporaire” ed inglesi “Temporary Admission”. Questo documento doganale ufficiale viene definito come il passaporto per le merci.
L’idea di un regime di ammissione di franchigia per i campioni era già stata elaborata su base bilaterale tra Austria e Svizzera, regime che entrò in vigore tra i due Paesi nel febbraio del 1954. In accordo fu creata la prima Convenzione, con la documentazione Carnet ECS (dal francese “Echantillons Commerciaux”) che andava a sostituire qualsiasi deposito o garanzia per i dazi e gli oneri all’importazione. A seguito del successo del Carnet ECS seguì il Carnet ATA, visto come una versione aggiornata a quella precedente.
Tra il 1950 e il 1970 vi è stato un incremento nel numero di Convenzioni internazionali, raccomandazioni, accordi e altri strumenti sull’ammissione temporanea, ciò ha creato molta confusione per la comunità imprenditoriale internazionale, complicando molto il lavoro delle dogane. Nei primi anni ‘90, l’Organizzazione Mondiale delle Dogane ha deciso di istituire una Convenzione Mondiale sull’ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul) con lo scopo di semplificare ed armonizzare i regimi doganali, in particolare la creazione di uno strumento internazionale unico che raggruppi tutte le convenzioni già esistenti in ambito di esportazione temporanea. La Convenzione riguardo all’ammissione temporanea è stata conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 ed è quindi entrata in vigore il 27 novembre del 1993 in lingua inglese e francese con depositario l’Organizzazione Mondiale delle Dogane. Il Carnet ATA è gestito in congiunta dalla World Customs Organization (WCO) e dalla International Chamber of Commerce (ICC).
Ciascun allegato della Convenzione di Istanbul autorizza l’esportazione temporanea di merci per uno scopo preciso come:
- Esposizioni, fiere e congressi
- Materiale professionale
- Campioni commerciali
Il Carnet ATA comprende una copertina rigida anteriore e una posteriore e vari fogli interni, di diversi colori, per le operazioni di esportazione e re-importazione nel Paese di origine, per le operazioni di transito attraverso nazioni terze e per le operazioni doganali nella nazione di arrivo. Ogni autorità doganale coinvolta trattiene la parte inferiore dei fogli di sua competenza (volet), timbrandone la parte superiore che rimane sempre nel Carnet ATA (souche).
Tutte le merci che vengono importate temporaneamente in un territorio, in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni di carattere economico, devono essere riesportate entro un anno dalla data di emissione del Carnet ATA. Inoltre, durante la loro permanenza nel Paese estero le merci non devono subire nessun cambiamento fisico o di stato, nemmeno una semplice riparazione.
Utilizzando il Carnet ATA per l’esportazione temporanea si può facilitare agli operatori l’accesso alle disposizioni internazionali vigenti e contribuire in modo efficace allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi commerciali. Inoltre esso garantisce una maggiore semplificazione dei regimi doganali, facilitando così l’esportazione temporanea di merce all’estero, armonizzando le svariate procedure, proseguendo obiettivi di carattere economico, umanitario, culturale, sociale e turistico, come l’esportazione di opere d’arte, sculture, o perfino cavalli iscritti a competizioni sportive, come pure veicoli ad uso su pista.
Un documento simile è il Carnet CPD, utilizzato solamente per le esportazioni temporanee a Taiwan e un certo numero di Paesi ATA tra cui la Svizzera. Questo documento viene rilasciato dalla Camera di commercio e le condizioni per il suo uso sono identiche al Carnet ATA.
Per poter richiedere un Carnet ATA bisogna contattare la propria Camera di commercio, che vi indirizzerà sul portale www.ataswiss.ch, la pagina sulla quale si possono richiedere i Carnet ATA online dopo aver creato il proprio account.
www.ataswiss.ch è accessibile 24 h su 24 h, sette giorni su sette. Una volta effettuato il log-in, si può iniziare, in modo semplice e pratico, la compilazione del documento ATA.
Bisogna inserire i propri dati personali e una dettagliata descrizione della merce che si vuole esportare temporaneamente. In seguito la Camera di commercio competente potrà stampare il Carnet ATA e prendere contatto con il titolare.
Una volta in possesso del Carnet ATA il titolare deve recarsi alla dogana commerciale per l’apertura del Carnet. Questa procedura deve essere effettuata solamente alla prima uscita, per tutti i transiti successivi ci si può recare alla dogana turistica. Molto importante e da mai dimenticare è far timbrare il documento ATA ad ogni valico doganale, sia all’esportazione dalla Svizzera come pure all’importazione nel Paese estero.
Occorre ripetere la stessa procedura al rientro dal proprio viaggio, in particolar modo alla riesportazione dal Paese estero e alla reimportazione in Svizzera. Ogni viaggio deve contenere quattro timbri doganali, i viaggi con il Carnet ATA sono illimitati. Nel momento in cui tutta la merce esportata temporaneamente rientra in Svizzera in modo definitivo, senza aver subito dei cambiamenti e il Carnet ATA non serve più bisogna riportarlo o spedirlo alla propria Camera di Commercio per il controllo e la chiusura definitiva.
Info dirette: www.cc-ti.ch/carnet-ata e www.ataswiss.ch