Countdown terminato: scatta la fase due dei dazi “reciproci” USA
Oggi entrano in vigore i nuovi dazi reciproci aggiuntivi imposti dagli Stati Uniti ai Paesi elencati nell’Allegato II dell’Ordine esecutivo del Presidente Trump. Per la Svizzera, l’aliquota è stata fissata al 31%. La US Customs and Border Protection ha pubblicato le relative linee guida.

Nella Guidance # 64680374 pubblicata martedì 8 aprile e che di fatto aggiorna la guida # 64649265 del 5 aprile, la CBP risponde innanzitutto a due delle domande poste di frequente e alle quali sono stati dati riscontri controversi:
- l’aliquota di dazio ad valorem specifica per Paese sostituirà l’aliquota addizionale del 10% introdotta il 5 aprile; nella guida si legge infatti ”Effective April 9, 2025, a country-specific ad valorem rate of duty will apply to imported goods of 83 countries and will replace the 10% additional ad valorem duty rate under 9903.01.25”;
- dopo un inizio incerto dettato dalla circolazione di due versioni diverse dell’Allegato I, il dazio reciproco aggiuntivo applicato ai prodotti di origine svizzera è confermato al 31%. Nella guida si legge infatti: “9903.01.60: Articles the product of Libya, Moldova, or Switzerlandd will be assessed an additional ad valorem rate of duty of 31%”.
La guida conferma, inoltre, che le aliquote di dazio addizionali previste dalle tariffe reciproche si sommano a qualsiasi altro dazio, tassa, imposta o onere applicabile alle merci importate.
Da ultimo, ma non meno importante, le spedizioni di valore inferiore a 800 USD possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti dalla Cina. Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a 800 USD), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Per ulteriori ragguagli sulle misure in vigore dal 9 aprile si rinvia all’articolo Trump 2.0: lo stato dei dazi – Cc-Ti del 3 aprile 2025.