Trump 2.0: lo stato dei dazi (aggiornato al 14.04.2025)
Il Presidente Trump sospende per 90 giorni i dazi reciproci differenziati: durante questo periodo, per tutti i Paesi sarà applicato il dazio reciproco iniziale ad un’aliquota del 10%. Fa eccezione la Cina, per la quale il dazio viene immediatamente innalzato al 125%. Le misure su acciaio, alluminio e auto restano in vigore.

Dopo aver annunciato, con l’Ordine esecutivo del 2 aprile 2025, l’introduzione di un regime tariffario su due livelli, che prevedeva un dazio “reciproco” aggiuntivo iniziale del 10% a partire dal 5 aprile, seguito da un incremento per alcuni Paesi dal 9 aprile, tra cui la Svizzera (alla quale era stato applicato un dazio del 31%), il Presidente Trump ha ora fatto marcia indietro. I dazi individualizzati sono sospesi per 90 giorni e, per tutti i Paesi inclusi nell’Allegato I, sarà applicato il dazio reciproco iniziale generalizzato del 10%. Gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio e le automobili continuano a sottostare al dazio settoriale del 25% (vedi sotto). La Cina è esclusa da questa misura, con un dazio portato immediatamente al 125%. Restano invariate le misure nei confronti di Canada e Messico.
Tramite il sistema di comunicazione CSMS (Cargo Systems Messaging Service), la US Customs and Border Protection (CBP) ha rilasciato linee guida # 64701128 sull’implementazione dei dazi reciproci aggiornati, fornendo i dettagli sui capitoli 99 da utilizzare per la corretta dichiarazione delle merci. Il documento aggiorna, esclusivamente per quanto riguarda questo aspetto, le precedenti linee guida # 64680374.
Fatte salvo eventuali nuove misure, i prodotti specificatamente elencati nell’Allegato II dell’ordine esecutivo del 2 aprile – tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori (***VEDI AGGIORNAMENTO***), articoli di legname, oro, argento e altri metalli preziosi, minerali critici e prodotti energetici – continuano a sottostare al dazio “reciproco” iniziale del 10% e non sono toccati dalla sospensione (o meno) dei dazi individualizzati.
***AGGIORNAMENTO*** L’11 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato un Memorandum che esenta dai dazi reciproci previsti dall’Ordine Esecutivo 14257 i semiconduttori, i circuiti integrati e vari prodotti elettronici (come smartphone, SSD, moduli a pannello piatto e monitor), identificati tramite codici HTSUS. L’esenzione è stata formalizzata con l’inserimento di tali beni nell’Allegato II dell’ordine esecutivo. Lo stesso giorno, la CBP ha fornito istruzioni operative (CSMS # 6474565) su come dichiarare correttamente queste merci utilizzando le voci doganali previste nel capitolo 99. Sebbene non sia stata fissata una scadenza, il Segretario al Commercio Lutnick ha precisato che si tratta di una misura temporanea. ***FINE AGGIORNAMENTO***
Gli articoli e i derivati di acciaio e alluminio restano assoggettati al dazio aggiuntivo del 25%, in vigore dal 12 marzo 2025 e imposto ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come annunciato nei Proclami 9704, 9705, 9980 e, da ultimo, 10895 e 10896; la Cc-Ti ha approfondito il tema in questo articolo.
La situazione rimane invariata anche per le automobili e i camion leggeri: come stabilito dal Proclama 10908, dal 3 aprile 2025 sono soggetti a un dazio aggiuntivo del 25% ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Dal 3 maggio 2025 lo stesso dazio si applicherà anche ai componenti; fino ad allora, per questi ultimi sarà in vigore il dazio “reciproco” iniziale del 10%. Il dazio non si applica per contro ai componenti automobilistici che soddisfano i requisiti per il trattamento preferenziale nell’ambito dell’USMCA fino a quando non sarà stabilita una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense di tali componenti.
I prodotti importati da Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia restano assoggettati alle tariffe della Colonna 2 del Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS).
La misura non si applica ai beni inclusi nella sezione 50 U.S.C. 1702(b), come beni personali, materiale informativo e beni umanitari.
Il dazio “reciproco” aggiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro dazio, tassa o imposta applicata ai beni in questione.
Se almeno il 20% del valore totale del prodotto deriva da contenuto di origine statunitense, il dazio “reciproco” aggiuntivo si applica esclusivamente alla parte del prodotto costituita da contenuto non statunitense. Per “contenuto statunitense” si intende il valore attribuito a componenti interamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. L’autorità doganale statunitense (US Customs and Border Protection, CBP) ha facoltà di richiedere documentazione e informazioni necessarie per verificare il valore del contenuto statunitense dichiarato.
Le spedizioni di valore inferiore a 800 dollari possono continuare ad essere importate negli Stati Uniti in esenzione dai dazi doganali. Fanno eccezione le importazioni provenienti dalla Cina. Per quelle soggette a tassazione (ossia di valore superiore a 800 dollari), è possibile, a determinate condizioni, ottenere un rimborso delle sovrattasse doganali (drawback).
Altri link utili:
- Countdown terminato: scatta la fase due dei dazi “reciproci” USA
- Dazi USA: preoccupate le associazioni mantello e di categoria svizzere
- News-Ticker: politica commerciale di Trump 2.0
- USA – La decisione di incrementare il dazio al 31% per i prodotti di origine Svizzera
- Face à Donald Trump, la négociation est plus efficace que les mesures de rétorsion