La LIA giudicata illegale

Il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), accogliendo un ricorso dell’avv. Paolo Tamagni di Bellinzona, presentato per tutelare gli interessi di un’azienda ticinese, ha stabilito che la Legge sulle imprese artigianali (LIA), limita in modo eccessivo la libertà economica sancita dalla Costituzione federale.

In particolare, esprimendosi sull’obbligo per la società ricorrente di iscriversi all’albo delle imprese artigianali, i giudici hanno confermato che di regola sono ammesse restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un’attività economica, al fine di tutelare l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico. Sono invece escluse le misure protezionistiche e le restrizioni motivate da ragioni di politica economica.

Ora, considerato il genere delle attività artigianali concretamente oggetto della fattispecie (posa di pavimenti e falegnameria) il TRAM non ha ritenuto possibile che l’eventuale mancato adempimento delle precitate disposizioni di polizia da parte della ricorrente potesse dar luogo a una concreta e diretta minaccia o anche soltanto a un rischio accresciuto per la sicurezza della collettività in generale e della clientela dell’azienda in questione. In effetti i prodotti e i servizi offerti dalla società ricorrente nel settore della posa di pavimenti e della falegnameria non implicano la necessità di tutelare in modo particolarmente accresciuto quegli ambiti che secondo il Tribunale federale potrebbero invece giustificare la restrizione della libertà economica.

Alla luce di quanto sopra i giudici hanno quindi ritenuto che il regime della LIA costituisce un’illecita interferenza nella libera concorrenza tra imprese che non può essere ammessa.

In conclusione, l’obbligo di iscrizione all’albo delle imprese artigianali è stato giudicato lesivo della libertà economica in quanto non sorretto da sufficienti interessi pubblici e, in ogni modo, poiché in contrasto anche con il principio della proporzionalità.

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