Sicurezza generale dei prodotti nell’UE
Dal 13 dicembre 2024 nell’Unione europea si applicherà il Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, con obblighi di conformità anche per i prodotti extra-UE.
A pochi mesi dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ricordiamo che lo stesso si applicherà in modo orizzontale ai prodotti immessi sul mercato unionale e non sottoposti a disposizioni specifiche che regolano la loro sicurezza o per gli aspetti che non sono specificamente regolati da tali disposizioni.
In aggiunta a quanto già illustrato nell’articolo “Sicurezza generale dei prodotti: nuovo regolamento UE” del 6 luglio 2023, segnaliamo che il regolamento 2023/988 amplia la cerchia dei soggetti responsabili. In particolare, stabilisce che l’obbligo generale di immettere o di mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri fa capo a tutti gli operatori economici stabiliti nell’Unione europea e intesi come “il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato” (art. 3 par. 13).
Una delle principali novità introdotte dal regolamento 2023/988 è l’equiparazione tra le vendite online e offline: i prodotti venduti su siti web ubicati al di fuori dell’UE sottostanno al regolamento se tali siti si rivolgono a consumatori europei (art. 4). Nella sua “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, che fa riferimento al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, la Commissione specifica che “un’offerta di vendita è considerata destinata agli utilizzatori finali dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per determinare se un sito web ubicato all’interno o all’esterno dell’UE si rivolga agli utilizzatori finali dell’Unione si dovrà valutare la situazione caso per caso, tenendo conto di tutti i pertinenti fattori, quali le aree geografiche dove è possibile effettuare la consegna, le lingue disponibili utilizzate per le offerte e gli ordini, le possibilità di pagamento ecc.”. Per contro “il semplice fatto che il sito web degli operatori economici o degli intermediari sia accessibile nello Stato membro in cui l’utilizzatore finale è stabilito o domiciliato non è sufficiente”.