Swissness: come districarsi con le nuove regolamentazioni

Anche in questa edizione di Ticino Business desideriamo continuare a proporvi alcune delle principali novità inerenti la nuova regolamentazione Swissness, entrata in vigore il 1° gennaio 2017. L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) ha redatto un documento utile, intitolato “Domande frequenti”, di cui vi presentiamo un breve estratto.   

Un prodotto di origine svizzera ai sensi del diritto doganale soddisfa automaticamente i criteri dello “Swiss made”?

No. La provenienza di un prodotto in virtù del diritto che regola le indicazioni di provenienza (p.es. se su un prodotto figura la designazione “Swiss made”) non va confusa con l’origine di un prodotto in virtù del diritto doganale (p.es. menzione della Svizzera sul certificato d’origine di un prodotto). Le due indicazioni svolgono funzioni diverse (la prima indica la provenienza mentre la seconda serve per il calcolo della tariffa doganale). Le condizioni che un prodotto “svizzero” deve soddisfare sono diverse sotto il profilo del diritto delle indicazioni di provenienza e del diritto doganale. Improntare il diritto delle indicazioni di provenienza su quello doganale produrrebbe risultati assurdi: in virtù del diritto doganale, ad esempio, un pesce di mare pescato da un battello battente bandiera svizzera è considerato “integralmente fabbricato in Svizzera”. Se i criteri per determinare la provenienza “Svizzera” fossero improntati alle regole sull’origine doganale, un pesce pescato nell’Oceano indiano da un peschereccio panamense battente bandiera svizzera potrebbe fregiarsi della croce svizzera ed essere venduto con la designazione “Swiss Delice” o “Swiss Sea Food”!

È consentito utilizzare la croce svizzera?

Sì. La nuova legge prevede che la croce svizzera possa essere utilizzata anche per i prodotti svizzeri oltre che per i servizi come finora. In futuro sarà quindi possibile contrassegnare anche prodotti e imballaggi con questa indicazione di provenienza dal valore di marketing inestimabile. Se la croce svizzera è utilizzata su un prodotto o in relazione con un servizio, è fondamentalmente percepita come un rinvio geografico. Occorre tuttavia che i prodotti soddisfino i requisiti Swissness. Se i consumatori non percepiscono la croce svizzera come rinvio alla provenienza geografica del prodotto, può essere il caso di una t-shirt rossa raffigurante una croce bianca, una palla da gioco o un ombrello con una croce bianca, l’uso è decorativo e non è necessario che siano soddisfatti i criteri Swissness.

Che la croce svizzera sia un’indicazione di provenienza o meno, va valutato per ogni singolo caso in funzione del pubblico interessato. È centrale appurare se la croce svizzera evochi determinate attese in relazione con la provenienza geografica dei prodotti e servizi contrassegnati.

L’uso della croce svizzera come elemento di uno stemma è riservato alla Confederazione. Questa regola conosce qualche eccezione

È ammesso l’utilizzo di una riproduzione parziale dello stemma della Confederazione?

No. L’utilizzo di riproduzioni identiche o parziali degli stemmi e dei segni con essi confondibili è ormai riservato alla collettività. Non basta dunque cambiare le proporzioni dello stemma protetto o utilizzare uno scudo di forma diversa per escludere un rischio di confusione con il segno protetto. Lo stesso vale se viene utilizzato un colore che non si scosta sufficientemente dal colore del segno protetto. Una croce bianca verticale in campo arancione è dunque considerata un segno confondibile con lo stemma svizzero: il colore scelto non si scosta infatti sufficientemente dal rosso dello stemma protetto. La situazione cambia se il segno raffigura una croce bianca verticale in campo blu. Questo colore si scosta infatti sufficientemente dal rosso dello stemma svizzero da escludere qualsivoglia rischio di confusione e il segno può essere utilizzato liberamente.

Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana
Marco Passalia, responsabile Servizio Export Cc-Ti

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