Soggetto residente fuori UE: le implicazioni doganali

Le aziende non stabilite nell’Unione europea possono importare ed esportare avvalendosi unicamente di un rappresentante doganale che agisca in rappresentanza indiretta. Cosa significa? Vi invitiamo a leggere l’articolo sottostante.

Il Regolamento UE 952/13 che rappresenta il codice doganale dell’Unione ha cambiato in molti aspetti le dinamiche doganali legate direttamente o indirettamente all’espletamento delle formalità ovvero allo sdoganamento delle merci.

Si è partiti con la nozione di esportatore riportata sia del CDU che nella circolare 8/D del 2016 con la quale si chiariva che si considera esportatore un soggetto residente escludendo dalla possibilità di eseguire pratiche doganali nel territorio unionale a tutti quei soggetti non residenti che si fossero muniti di una mera rappresentanza fiscale o identificazione diretta ribadendo la necessità di nominare un rappresentante doganale, il quale avrebbe agito come rappresentante indiretto e figurando come esportatore si sarebbe assunto gli obblighi doganali derivanti dall’esecuzione dello sdoganamento.

Tale rappresentante indiretto, generalmente un operatore doganale, munito di apposito mandato, deve provvedere ad agire secondo le disposizioni del codice.

Alla stessa stregua, con la circolare 40/2021, ADM chiarisce che tale obbligo si estende anche in importazione.

L’importatore non stabilito nell’UE può, quindi, solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”.

I dati del soggetto passivo di imposta ovvero P.IVA nel caso di riconoscimento diretto del non residente o nomina di un rappresentante fiscale saranno indicati nella dichiarazione doganale ai soli fini fiscali, mentre da un punto di vista di tecnica doganale, il rappresentante indiretto sarà responsabile dell’esecuzione dello sdoganamento.

I Servizi della Commissione hanno altresì categoricamente escluso la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, precisando inoltre che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

Autore: Lucia Iannuzzi, socio fondatore dell’azienda di consulenza doganale C-Trade Srl

Nota: questo articolo, qui pubblicato con il consenso dell’autore, è apparso originariamente sul sito web di C-Trade Srl in data 24 ottobre 2022: Soggetto residente fuori dalla UE. Quali implicazioni doganali – Ctrade (c-trade.it)