La Costituzione federale, questa sconosciuta
L’opinione di Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti
“Curioso che si affermi spesso che la Costituzione federale va salvaguardata dal diritto e dai giudici stranieri, salvo poi prevedere l’esatto contrario a livello cantonale.”
La tornata di votazione del 25 settembre scorso ha dato i risultati auspicati dall’economia, a parte sull’iniziativa “Prima i nostri” che è diventata articolo della Costituzione cantonale.
Ho sempre detto che gli articoli costituzionali vanno rispettati. E’ stato il caso per il 9 febbraio, sul quale certe recenti alchimie politiche magari apparentemente a favore dell’economia non mi piacciono perché creano un’insicurezza velenosa per l’imprenditoria, peggiore di eventuali contingenti. Lo stesso dico ora per “Prima i nostri”. Il popolo ha deciso, l’articolo costituzionale non può né deve essere ignorato. Non posso però esimermi da alcune considerazioni tecniche, senza polemica alcuna, anche se nella nostra realtà qualsiasi cosa si dica che non odora di slogan di parte (quella giusta ovviamente) viene subito catalogato come tradimento della patria con minacce di rappresaglie, chiusure ecc. Mi sembra però giusto ricordare alcuni semplici principi della Costituzione federale. In effetti, nella votazione del 25 settembre, oltre alla priorità degli indigeni sul mercato del lavoro e varie misure per tutelarli (tipo il divieto di licenziamento di ispirazione italica, forse anche un po’ paradossale…), sono stati più o meno consapevolmente votati anche alcune elementi concernenti la politica estera, con un nuovo ruolo per il Cantone. In attesa di dotarci di un esercito ticinese per far rispettare le regole ai paesi esteri (leggi: Italia, perché degli altri non ce ne frega granché), è opportuno dare un’occhiata alla Costituzione federale, di cui molti parlano ma che pochi leggono. Concedo che la lettura della “Gazzetta dello Sport”, forse non più possibile se la priorità indigena sarà applicata anche ai media, è per molti probabilmente più appassionante, per cui mi limito a qualche spunto riassuntivo che si potrà eventualmente approfondire in altra sede. Iniziamo dall’articolo 3, che prevede, al titolo “Federalismo”, che “i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione”. Nel titolo terzo, dedicato ai rapporti tra Confederazione, Cantoni e Comuni (tutto rigorosamente in maiuscolo) e ricco di disposizioni interessanti, spicca l’articolo 49 che, sotto il titolo “Preminenza e rispetto del diritto federale” sancisce che “il diritto federale prevale su quello cantonale contrario” (cpv. 1) e che “la Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni” (cpv. 2). Nella sezione “Garanzie federali”, vi è l’articolo 51 capoverso 2 che recita: “Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale”. Per completezza va aggiunto che “Gli affari esteri competono alla Confederazione” (art. 54 cpv. 1), anche se i Cantoni possono collaborare alla preparazione di decisioni sul tema e dispongono in certi temi di una competenza che però non deve comunque essere in contrapposizione con il diritto federale. L’art. 110 conferisce alla Confederazione le competenze in ambito di legislazione sul lavoro per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici (legge federale sul lavoro) e per i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori e lavoratrici (Codice delle obbligazioni). Infine, l’art. 121 indica chiaramente che la legislazione sugli stranieri compete alla Confederazione. Così per dire, senza impegno. Curioso che si affermi spesso che la Costituzione federale va salvaguardata dal diritto e dai giudici stranieri, salvo poi prevedere l’esatto contrario a livello cantonale. Ne riparleremo sicuramente, tanto in ogni caso sarà colpa dei balivi.