Tassa di collegamento: informazioni utili
Qui di seguito un sunto delle informazioni essenziali (ad oggi in nostro possesso) sull’applicazione della tassa di collegamento, fornite dall’Amministrazione federale e confermate dall’Amministrazione cantonale e gentilmente riassunte da AITI.
I principali punti
- i debitori della suddetta tassa sono le imprese ticinesi che, se decidono di riversare la tassa di collegamento sui parcheggi ai propri dipendenti, tale tassa viene considerata un fattore di costo di una prestazione a titolo oneroso eseguita dalle suddette imprese ai dipendenti, ossia la messa a disposizione del parcheggio. Dunque, la controprestazione complessiva (in questo caso CHF 3.50 al giorno per parcheggio) soggiace all’IVA all’aliquota normale dell’8%.
- la messa a disposizione (gratuita) di un parcheggio al posto di lavoro conformemente alle eccezioni che non devono essere dichiarate, non deve essere menzionata dal datore di Iavoro né come “Altra prestazione accessoria al salario“ né come “Osservazioni“, alle cifre 14 risp. 15 del certificato. Fanno parte di questa casistica anche gli affitti versati dal collaboratore al datore di lavoro che non corrispondono al prezzo di mercato, per esempio quando il datore di lavoro riaddebita al collaboratore unicamente la tassa di posteggio.
- per contro, se i datori di lavoro decidono di non riversare la tassa di collegamento sui parcheggi ai propri dipendenti, la messa a disposizione del parcheggio non costituisce una prestazione a titolo oneroso e quindi non soggiace all’IVA.
Alcuni esempi pratici
a) Il datore di lavoro prende interamente a carico la tassa e il dipendente usufruisce del parcheggio a titolo gratuito.
–> L’importo della tassa non soggiace all’IVA e tale prestazione non va inserita nel certificato di salario.
b) Il datore di lavoro prende a carico parte della tassa e riversa al dipendente solo una parte di essa.
–> La parte riversata al dipendente (ad esempio Fr. 1.00 al giorno) soggiace all’IVA all’aliquota normale dell’8%, e il dipendente dovrà quindi pagare Fr. 1.08 al giorno (su base annua: Fr. 1.08 x 250 = Fr. 270.00). L’importo potrà essere superiore se la settimana lavorativa è di 6 giorni (300 giorni l’anno) oppure di 7 giorni (360 giorni l’anno).
Tale importo non va inserito nel certificato di salario.
c) Il datore di lavoro riversa interamente la tassa di collegamento al dipendente
–> tale tassa soggiace all’IVA all’aliquota normale dell’8% e quindi il dipendente dovrà pagare Fr. 3.50 al giorno + IVA = Fr. 3.78 (su base annua: 3.78 x 250 = Fr. 945.00). L’importo potrà essere superiore se la settimana lavorativa è di 6 giorni (300 giorni l’anno) oppure di 7 giorni (360 giorni l’anno).
Tale importo non va inserito nel certificato di salario.
Informazione sulla dichiarazione IVA della tassa di collegamento e alle registrazioni contabili
Partiamo dall’assunto che le aziende decidano di riversare la tassa (tutta o in parte) ai propri collaboratori, facendo loro firmare un accordo e trattenendo l’importo (Fr. 3.50/giorno + 8% di IVA) dal salario netto.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (art. 40, cpv. 1 lett c. della LIVA), la controprestazione va dichiarata nel rendiconto fiscale del periodo in cui tale controprestazione è incassata (in caso di prestazioni senza emissione di fattura).
Anche per quanto riguarda la contabilità, non vi è obbligo di emettere una fattura, ma consigliamo di stilare un dettaglio riepilogativo che possa velocemente far risalire a quanto corrisposto dai dipendenti (tassa + IVA) e quanto dall’azienda (parcheggi per clienti e/o ospiti, parcheggi non utilizzati, ecc.).
In questo modo si avrà sempre un documento da mettere a disposizione delle varie autorità di controllo (Uffici di revisione, funzionari federali e cantonali, ecc.). Vi consigliamo in ogni caso di voler verificare presso il vostro organo di revisione.
Vi ricordiamo inoltre che la tassa di collegamento è entrata in vigore il 1. agosto 2016
Molte aziende ci interpellano per sapere se gli annunciati ricorsi al Tribunale federale contro l’introduzione della tassa di collegamento ne bloccheranno l’entrata in vigore dal 1. agosto 2016. I ricorrenti chiederanno certamente l’effetto sospensivo. Tuttavia, la risposta esaustiva dipende molto dalle sentenze del Tribunale federale sui ricorsi. Nel caso in cui i ricorsi al TF dovessero prevalere, la tassa di collegamento, almeno nella forma proposta dalla legge sui trasporti pubblici e dal regolamento della tassa medesima, non sarà prelevata. Al contrario, qualora i ricorsi venissero respinti dal TF la tassa di collegamento sarà prelevata dal 1. agosto 2016, dunque retroattivamente. Proprio per questa ragione le aziende devono considerare nel proprio budget la spesa della tassa di collegamento, nel peggiore dei casi dal 1. agosto 2016.
Nel caso in cui l’azienda decidesse di ribaltare parzialmente o completamente la tassa di collegamento sui propri collaboratori, le associazioni economiche ticinesi consigliano di far pagare la tassa già dal 1. agosto 2016. Evidentemente qualora la tassa non entrasse in vigore per decisione del TF gli importi richiesti al collaboratore andranno restituiti. Se le imprese non agissero in questo modo e i ricorsi contro la tassa di collegamento fossero bocciati, le aziende si troverebbero nella condizione di richiedere a ogni dipendente che usufruisce del posteggio auto un contributo globale di quasi 1’000 franchi l’anno. Una somma difficilmente sostenibile se richiesta in un colpo solo.
Come far pagare la tassa ai propri collaboratori?
A questo proposito AITI ha preparato una comunicazione (v. allegato “Comunicazione ai dipendenti”) che potete utilizzare verso i collaboratori o da cui potete prendere ispirazione per procedere a far pagare completamente o solo parzialmente la tassa di collegamento. Vi rendiamo attenti sul fatto che il pagamento della tassa di collegamento non può essere portato in detrazione del salario lordo.