Situazione in Ucraina: ulteriori sanzioni contro la Russia

Il 4 marzo 2022 il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, riprendendo le sanzioni dell’UE del 23 e 25 febbraio e del 1° marzo 2022.

Si tratta principalmente di sanzioni commerciali e finanziarie, tra cui:

Provvedimenti relativi ai beni

  • fatte salve le deroghe previste all’art. 6, divieto di esportazione in Russia di beni a duplice impiego (art. 4 cpv. 1, allegato 2 OBDI), a prescindere dallo scopo o dal destinatario finale;
  • divieto di esportazione in Russia di beni militari speciali (art. 3 cpv. 1, allegato 3 OBDI) e, fatte salve le deroghe previste all’art. 6, divieto relativo ai beni che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (art. 5 cpv. 1, allegato 1). In questo contesto sono vietate anche l’assistenza tecnica, l’intermediazione e la concessione di mezzi finanziari (art. 5 cpv. 2);
  • divieto di importare armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco dalla Russia e dall’Ucraina (art. 2);
  • divieti relativi ai beni per l’aviazione e l’industria spaziale e ai servizi ad essi connessi (art. 9);
  • divieti relativi ai beni per la raffinazione del petrolio (artt. 10-12).

Provvedimenti finanziari

  • blocco di averi e di risorse economiche (art. 15);
  • obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche (art. 16);
  • divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario (artt. 18 e 23, allegati 9, 10 e 11);
  • divieto di concessione di mutui (art. 19);
  • divieto di accettare depositi di più di 100’000 franchi da cittadini russi o da persone fisiche e giuridiche nella Russia (art. 20);
  • dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti (art. 21);
  • divieto legato alle transazioni con la Banca Centrale della Russia (art. 24);
  • divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria (art. 27).

Provvedimenti relativi ai territori designati

  • divieto d’importare i beni originari dei territori designati senza un certificato d’origine rilasciato dalle autorità ucraine (art. 13 cpv. 1);
  • divieto d’esportare certi beni e di fornire servizi connessi (art. 14);
  • divieto di finanziamenti, partecipazioni e certi servizi (art. 25).

Ulteriori restrizioni

  • divieto di entrata o di transito per talune persone (art. 29, allegato 8).

Coordinate di contatto per richieste specifiche sulle sanzioni: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sanctions@seco.admin.ch, tel. +41 58 464 08 12 (dalle 08:00-12:00 e 13:00-17:00)