Preparativi per una nuova Legge Brevetti svizzera

La Svizzera è uno dei Paesi più innovativi d’Europa, con il maggior numero di brevetti pro-capite. I brevetti svizzeri sono rilasciati dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) che, secondo la legge attuale, non ha il compito di valutare la novità e l’originalità dell’invenzione brevettata e pertanto svolge un esame prevalentemente formale.

La validità di un brevetto può essere decisa dal Tribunale Federale dei Brevetti ma ciò accade solo nei contenziosi. La proposta di revisione messa in consultazione nel mese di ottobre 2020 prevedeva un esame più accurato per le domande di brevetto d’invenzione e parallelamente l’istituzione di un nuovo titolo, denominato modello di utilità, rilasciato senza esame ma di durata decennale anziché ventennale. I brevetti per modello di utilità esistono in diversi Paesi, tra cui Germania e Italia.

Il 18 agosto 2021 il Consiglio Federale ha preso atto dei risultati della consultazione. È emerso il favore ad una modernizzazione della legge ma anche l’auspicio verso una soluzione flessibile, che non precluda l’ottenimento di un brevetto con esame solo formale, di durata ventennale. Considerata la consultazione, il Consiglio Federale ha introdotto alcune importanti modifiche alla proposta di revisione.

L’Istituto continuerà di regola a rilasciare i brevetti d’invenzione senza esaminare il merito tecnico, cioè i requisiti comunemente chiamati novità e attività inventiva. Si rinuncia così all’introduzione del modello di utilità. Tuttavia, chi fa domanda di un brevetto potrà ottenere, su richiesta, anche un esame approfondito dei requisiti di brevettabilità, cosa che oggi non è possibile. Inoltre, ogni domanda di brevetto sarà soggetta ad una ricerca di arte nota, che oggi è solo facoltativa. L’esito della ricerca sarà reso pubblico e comprenderà un elenco di documenti di arte nota significativi, rispetto ai quali il brevetto dovrebbe distinguersi per avere valida efficacia. Queste misure daranno maggiore certezza del diritto sui brevetti nazionali.

È anche prevista l’introduzione di una procedura di ricorso semplificata. Su ricorso, le decisioni dell’IPI dovranno essere riesaminate da un tribunale che, in prospettiva futura, sarà il Tribunale Federale dei Brevetti. Così modernizzato, il sistema nazionale si allinea a quello dei principali Paesi industrializzati e al brevetto europeo, rilasciato dopo esame da parte dell’Ufficio Europeo Brevetti di Monaco. È presumibile che la domanda di brevetto svizzero, esaminata dall’Istituto, avrà costi inferiori e procedure più snelle rispetto a quella europea, e risulterà pertanto conveniente, specialmente per le PMI con particolare focus sul territorio elvetico. Entro la fine del 2022, l’IPI preparerà un messaggio sulla revisione della legge per il Consiglio Federale.


L’intelligenza artificiale (IA) ottiene il riconoscimento di inventore

Stephen Thaler è l’ideatore di un sistema di IA noto come Dabus (dispositivo per l’avvio autonomo di esseri senzienti unificati). Dabus ha lo scopo di creare in autonomia nuove invenzioni. Alcune di queste invenzioni sono state sottoposte all’esame di svariati Uffici Brevetti, ai fini del riconoscimento del carattere innovativo ma anche -e più provocatoriamente- della legittimità di Dabus di essere riconosciuto inventore.

L’Ufficio Europeo Brevetti (UEB) ha rifiutato due domande di brevetto, nelle quali Dabus era stato indicato come unico inventore, sulla base del fatto che l’IA non ha diritti da esercitare, in quanto priva di personalità giuridica. La decisione è stata impugnata di fronte alla Corte d’appello dell’UEB ed è attualmente in attesa di verdetto. L’ufficio brevetti statunitense (USPTO) è giunto ad una conclusione simile. Tuttavia, la Corte distrettuale della Virginia, alla quale il signor Thaler ha fatto ricorso, ha concluso con termini possibilistici: “si potrebbe arrivare ad un momento in cui l’IA avrà raggiunto un livello di sofisticazione tale che sarà sostenibile identificarla con l’inventore, ma quel momento non è ancora arrivato”.

La Corte Federale Australiana ha preso una posizione nettamente contrastante con le precedenti. Ha constatato che la legge brevetti non prevede esplicitamente che l’inventore sia una persona fisica e perciò non vieta di attribuire il titolo di inventore all’IA. La decisione sarà probabilmente oggetto di dibattito poiché è auspicabile che vi sia uniformità nell’interpretazione della legge brevetti, anche a livello internazionale.

Nell’ambito del diritto d’autore, il Tribunale cinese del distretto di Shenzhen Nanshan si è pronunciato sulla protezione di un articolo giornalistico generato dal programma Dreamwriter, ritenendolo “creativo”, e riconoscendo all’ideatore del programma la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’articolo. In questo modo si è inteso evitare lo sfruttamento indiscriminato dell’articolo, attribuendolo all’ideatore del programma, senza il quale l’articolo non esisterebbe.

Questo orientamento, però, non sarebbe applicabile alle opere generate in completa autonomia dall’IA – se mai possibili – dove mancherebbe un nesso causale tra soggetto umano e IA. C’è chi ritiene che, in mancanza di un nesso, l’opera sarebbe di dominio pubblico. La norma giuridica in generale, infatti, serve a regolare il comportamento tra soggetti umani, e dove manca un soggetto umano non vi sarebbe diritto.
Diventerebbe quindi determinante rilevare una connessione soggetto umano-IA, considerando la titolarità del soggetto umano sul programma o sui mezzi tecnici (hardware) che hanno consentito
all’IA di realizzare l’opera.

Al momento, l’ipotesi che l’IA sia completamente indipendentemente dalla supervisione umana è lontana. Tuttavia, è auspicabile trovare al più presto un quadro giuridico di riferimento, che prevenga frammentazione normativa, e volto a promuovere l’adozione dell’IA tramite regole comuni.


Articolo a cura di Stefano Sinigaglia, European Patent Attorney, M. Zardi & Co. SA